Esonero per l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di under 36. Istruzioni INPS

Dopo la recente approvazione in sede comunitaria, si entra nel vivo della gestione, della norma (prevista dalla legge di Bilancio 2023) per le assunzioni di giovani con età fino a 36 anni, dell’esonero contributivo INPS riconosciuto per le assunzioni (e le trasformazioni dei rapporti, all’origine a termine, a tempo indeterminato) dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Al riguardo l’Inps ha diramato la Circolare n. 57 del 22 giugno 2023 ed il Messaggio n. 2598 del 10 luglio 2023. La riduzione contributiva si applica anche ai rapporti di accesi nel 2° semestre 2022.

Possono accedere all’esonero i datori di lavoro del settore privato, imprenditoria e non ed i datori di lavoro dell’agricoltura. Il beneficio compete (per assunzioni e trasformazioni) concretizzate nel periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2023 sempreché il dipendente al momento della costituzione del rapporto, non abbia compiuto il trentaseiesimo anno di età e non sia mai stato occupato a tempo indeterminato sussistente esclusivamente al momento della prima assunzione incentivata.

Non impediscono l’applicazione del beneficio precedenti periodi di lavoro resi con rapporti di apprendistato, lavoro intermittente a tempo indeterminato, lavoro domestico a tempo indeterminato, di lavoro a termine, attività di natura professionale in forma autonoma.

Lo sgravio è condizionato al fatto che l’azienda non abbia proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi di dipendenti inquadrati con la stessa qualifica e per il medesimo luogo in cui si svolge la prestazione; analogamente  per i 9 mesi successivi all’assunzione.

Altra condizione necessaria è, per l’azienda,  la regolarità contributiva (DURC), così come il pieno rispetto delle norme di  tutela del lavoro, l’applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali e di secondo livello (regionali, territoriali o aziendali) quando  sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

Si rammenta che l’esonero contributivo INPS per le assunzioni di giovani con età fino a 36 anni è, per il 2023, pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali posti a carico dei datori di lavoro, con un  massimo annuo di  € 8.000  annui (€ 666,66/mese); la legge di bilancio 2023 ha infatti aumentato il precedente limite previsto dalla Legge di Bilancio 2021; si precisa che, conseguentemente,  per le assunzioni/trasformazioni del 2° semestre 2022 l’esonero è pari al 100% dei contributi INPS per un importo annuo fino a € 6.000 euro  (€ 500/mese).

La durata dell’esonero è fissata in  36 mesi (48 per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

In caso di assunzioni/trasformazioni con rapporti a tempo indeterminato a tempo parziale i predetti massimali saranno proporzionatamente ridotti. Secondo l’INPS il beneficio in parola non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive quali l’esonero giovani (legge 27 dicembre 2017, n. 205) assunzione di donne (ex art. 4, c. 8-11, della legge n. 92/2012, art. 1, c. 16, della legge di Bilancio 2021, art. 1, c. 298, della legge di Bilancio 2023) disabili (art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68), beneficiari della NASpI (art. 2, c. 10-bis, legge n. 92/2012).

Relativamente al settore agricolo la nota INPS ritiene che il beneficio non sia cumulabile con la riduzione contributiva prevista per i datori di lavoro che operano nei territori montani o nelle zone svantaggiate. Per i rapporti instaurati dal 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022 e a tutto giugno 2023, la nota INPS precisa, in generale, che il  recupero il beneficio si dovrà effettuare nelle dichiarazioni contributive di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023. 

Per i datori di lavoro dell’agricoltura, i quali utilizzano il sistema Uniemens PosAgri, il recupero dei benefici, dovrà essere operato esclusivamente nella dichiarazione contributiva di  settembre 2023.

La circolare INPS illustra ampiamente anche le condizioni generali di accesso ai benefici rammentando che lo sgravio per le assunzioni di giovani, essendo misura straordinaria e aiuto di stato, è stata autorizzata dalla Commissione UE nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1, “Aiuti di importo limitato” del Temporary Crisis and Transition Framework che consente aiuti all’impresa agricola non superiori ai €  250.000  (300.000 euro per i settori della pesca e dell’acquacoltura) 2 milioni di euro per le altre imprese, concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2023, concessi a imprese colpite dalla crisi.

L’INPS provvederà a registrare la concessione del beneficio nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato o nei registri SIAN (aiuti del settore agricolo)  e SIPA (aiuti dei settori pesca e acquacoltura).

(M. Mazzanti)