Esonero contributivo straordinario ex art. 222, c. 2, legge n. 77/2020. Pubblicazione nuovo DM (codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20).

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2021 il recente Decreto Interministeriale (Lavoro, Agricoltura, Economia) del 10 dicembre 2020, al fine di dare concreta applicazione all’esonero contributivo previsto dall’ art. 222, secondo comma, legge n. 77/2020, anche in favore delle aziende vitivinicole – codici ATECO 11.02.10 “Produzione di vini da tavola” e 11.02.20, corrispondente a “Produzione di vino spumante e altri vini speciali”.

 

Il citato provvedimento di legge è relativo alle aziende agricole ricomprese nelle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole (produzione birra), cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole.

Si ricorda che l’esonero straordinario del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro è relativo ai contributi INPS, per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

In specie l’art. 2 del decreto prevede un finanziamento complessivo per € 51,8 milioni.

L’esonero si applica ei limiti della contribuzione dovuta dai datori di lavoro, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza ed assistenza obbligatoria.

L’agevolazione contributiva è riconosciuta dall’INPS in base alla presentazione delle domande da parte delle imprese nei limiti delle risorse stanziate.

In caso di superamento del limite di spesa ammesso, l’INPS provvederà a ridurre l’agevolazione in misura proporzionale a tutte le aziende ricomprese nella platea dei beneficiari titolati al diritto all’agevolazione.

Il decreto inoltre stabilisce che l’INPS dovrà emanare, all’uopo, una apposita circolare esplicativa.

In attesa della formalizzazione (a cura dell’INPS) del modello di istanza di esonero, i versamenti della contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto dell’esonero già scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, sono sospesi per i destinatari dell’agevolazione fino alla data di definizione delle istanze.

Il decreto prevede che, in caso di rigetto dell’istanza, l’azienda dovrà provvedere al versamento dei contributi sospesi, comprensivi di sanzioni civili e interessi calcolati a decorrere dalla data della scadenza ordinaria del versamento.

(M. Mazzanti)