Esonero contributivo per le assunzioni di beneficiari del reddito di cittadinanza. Circolare INPS n. 75/2024

Con circolare n. 75 del 28 giugno 2024 – l’INPS ha pubblicato (sia pure per una misura che ha già esaurito i propri effetti sostanziali) le istruzioni operative per la gestione previdenziale dell’esonero contributivo per i lavoratori assunti e già fruitori del reddito di cittadinanza. Sono interessati al beneficio esonerativo tutti i datori di lavoro privati compresi i datori di lavoro del settore agricolo. La misura è stata introdotta con l’art. 1, comma 194, della legge n. 197/2022 (di bilancio 2023); in questa ipotesi il datore di lavoro per i rapporti nati tra 1° gennaio 2023 e 31 dicembre 2023 (con contratto di lavoro a tempo indeterminato o se si è trasformato il contratto da tempo determinato in tempo indeterminato) con soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza può godere dell’esonero totale (100%) dei contributi previdenziali INPS (entro il limite di euro 8.000 annui); restano da pagare i contributi INAIL.

L’esonero compete anche in casi più marginali quali la somministrazione, il part-time e i rapporti subordinati con le cooperativa di lavoro. Come precisa la circolare in commento le istruzioni hanno subito il significativo ritardo accennato poiché la misura era sottoposta ab origine al vaglio della UE; al riguardo si osserva che la Commissione europea, con la decisione C(2023) 7480 final del 31 ottobre 2023, ha autorizzato la concessione dell’esonero in commento fino al 31 dicembre 2023, mentre con successiva decisione C(2024) 2326 final del 5 aprile 2024, l’applicabilità della misura è stata prorogata al 30 giugno 2024. La misura (che è alternativa a quella prevista dall’art. 8 del decreto-legge n. 4/2019 convertito dalla legge n. 26/2019.

Relativamente alle posizioni riferibili alle aziende agricole la circolare esplicita le  modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <ListaPosAgri> del flusso Uniemens; secondo le istruzioni i datori di lavoro agricoli che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 294, della legge n. 197/2022, devono valorizzare, a partire dalla competenza di luglio 2024, in <DenunciaAgriIndividuale>, nell’elemento <DatiAgriRetribuzione>, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

–    in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;

–    in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione “CL”, che assume il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”. Per dichiarare l’importo dell’esonero spettante relativamente alle competenze pregresse, da gennaio 2023 a giugno 2024, devono essere valorizzati i seguenti elementi:

–    in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;

–    in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice agevolazione “CK”, che assume il significato di “Recupero arretrati CodAgio “CL” Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

–    in <Retribuzione> l’importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.

Il codice agevolazione “CK” deve essere essere utilizzato, per conguagliare l’importo dell’esonero spettante rispetto ai periodi pregressi, esclusivamente nella competenza di luglio 2024 inviata entro il terzo periodo di trasmissione 2024 (entro 30 novembre 2024).

La nota INPS specifica poi come la soglia massima di esonero della contribuzione riferita al periodo di paga mensile è pari a 666,66 euro e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia andrà riproporzionata a giornata valorizzando la somma di 21,50 euro  per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

CONTRIBUZIONI NON RIENTRANTI NELL’ ESONERO

I premi e i contributi dovuti all’INAIL;

– Il contributo al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” (art. 1, comma 755, L. 27 dicembre 2006, n. 296).

– Il contributo ai Fondi di solidarietà bilaterali (ex artt. articoli 26, 27 e 29, D.lgs 14 settembre 2015, n. 148), al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirol, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

– Il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua (ex art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

– Le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

–    Il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria.

–    il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo.

–    il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti.

 

 

L’esonero contributivo INPS è subordinato al rispetto, oltre che delle regole poste in materia di incentivi all’assunzione (ex art. 31 del D.lgs n. 150/2015) al pieno adempimento delle regole poste a presidio e tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori ( regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, della normativa in materia di DURC, assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto degli altri obblighi di legge, rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La circolare precisa da ultimo la compatibilità dell’esonero INPS con la materia degli aiuti di Stato ed il rapporto con gli altri incentivi.

(M. Mazzanti)