Esonero contributivo per il mese di novembre e dicembre 2020 per le imprese della filiera agricola. Messaggio INPS.

Con recente messaggio (n. 4272 del 13 novembre 2020) l’INPS ha reso pubbliche le prime istruzioni operative per consentire alle aziende agricole di usufruire dell’esonero contributivo previsto dai recenti decreti legge “ristori 1 e bis ” (art. 16 del DL n. 137/2020 e art. 21 del DL n. 149/2020) . Le citate normative hanno definito , per le aziende della filiera agricola, della pesca e dell’acquacoltura, l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, posti a carico dei datori di lavoro (salva sempre la quota INAIL e comunque la quota a carico dei dipendenti), per le mensilità di novembre 2020 (DL n. 137/2020) e di dicembre 2020 (DL n. 149/2020).

Come si ricorderà tale agevolazione è attribuita anche alle figure del lavoro autonomo agricolo (imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) sempre per le contribuzioni dovute per i mesi di novembre e dicembre 2020. Il messaggio INPS chiarisce opportunamente che l’esonero è riconosciuto a tutte le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura qualora svolgano attività di impresa riconducibili ai codici ATECO previsti nell’allegato n. 3 al decreto-legge n. 149/2020 che, contrariamente alle pregresse normative similari, ricomprende oggi tutte le attività agricole, essendo indicati nell’allegato codici ATECO 01.XX, 02.XX, 03.XX; per accedere all’esonero gli interessati dovranno inoltrare all’istituto una apposita domanda; il messaggio chiarisce che le con modalità di compilazione ed inoltro verranno definite dall’INPS con successiva comunicazione.

 

Il messaggio è comunque stato reso pubblico con tempistiche molto ravvicinate rispetto alla prima scadenza preordinata e di fatto non si è potuto concretamente utilizzare la scadenza relativa al 16 novembre (DL n. 137); appare quindi opportuno attendere la necessaria circolare dell’INPS, per recuperare l’importo sgravato, quantomeno nella rata del 16 gennaio 2021.

Ad onor del vero l’INPS aveva , per le vie brevi, ammesso la possibilità che gli interessati – stante la impossibilità per l’Istituto di procedere alla riemissione dei modelli di versamento con il ricalcolo della contribuzione dovuta al netto dell’esonero spettante per il mese di novembre 2020 – effettuassero in proprio il ricalcolo attraverso una auto-riduzione dell’importo della rata della contribuzione da versare il 16 novembre; l’interessato (lavoratore autonomo agricolo) avrebbe potuto autoridursi il versamento utilizzando la medesima “codeline” della terza rata elaborata dall’INPS e messa a disposizione nel cassetto previdenziale; tale facoltà potrà eventualmente essere esercitata con la quarta qualora si utilizzi lo sgravio a gennaio 2021.

Importante però sarà al riguardo la gestione delle procedure INPS dei pagamenti così effettuati e ciò onde assicurare che gli importi autoridotti dal contribuente e versati dallo stesso siano successivamente effettivamente imputati dall’INPS in capo alla posizione assicurativa/contributiva di ciascun iscritto alla gestione autonomi agricoli.

 

Il messaggio INPS conferma, quanto anticipato, relativamente alle posizioni dei lavoratori autonomi agricoli (imprenditori IAP e coltivatori CD CM) circa la facoltà di portare in detrazione, sulla rata in scadenza il 16 novembre 2020 (III rata 2020) un dodicesimo della contribuzione dovuta (relativo all’esonero di novembre 2020), sempre esclusi i premi e contributi INAIL, peraltro non dovuti dagli IAP.

Confermati gli importi già pubblicati sul precedente numero . Si rammenta che l’esonero per i lavoratori autonomi agricoli si applica per ogni unità attiva iscritta nella gestione previdenziale INPS (ovviamente per i CD CM).

In presenza di altre riduzioni contributive (come ad esempio quella prevista per gli agricoltori con età inferiore a 40 anni, qualora iscritti per la prima volta alla gestione INPS nel 2017, 2018 o 2020, per l’anno 2019 la agevolazione non era stata prevista) l’importo della detrazione si dovrà ridurre in proporzione alla diversa ed ulteriore agevolazione.

 

Si precisa infine che l’esonero si potrà applicare nei limiti massimi, per le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, di 100.000 euro poiché l’agevolazione è adottata nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

 

Nulla di rilevante dal punto di vista previdenziale nel D.L. n.154/2020, cd “ristori ter”; pubblicato invece il messaggio INPS n. 4353 (del 19 novembre 2020) a chiarimento degli effetti (che sono nulli), sul DURC e sulle dilazioni, dell’esonero previsto dal D.L. 34/2020 e dal decreto interministeriale 15 settembre 2020, per la rata INPS del 1 trimestre 2020 e per le aziende della filiera agrituristica, apistica, brassicola, cerealicola, florovivaistica, vitivinicola, allevamento, ippicoltura, pesca e acquacoltura.

 

Parallelamente, in materia agricola, si segnala come il Governo nel Disegno di Legge relativo alla “Legge di Bilancio 2021”, abbia previsto numerosi interventi in materia previdenziale.

 

In particolare, l’esecutivo propone:

  1. a)l’esonero contributivo in favore dei giovani agricoltori (C.D. e I.A.P.) al 100% e per un periodo di 24 mesi, per gli iscritti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
  2. b)accesso alla Cassa integrazione salariale operai agricoli, CISOA, per eventi legati al COVID, per 90 giorni nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021;
  3. c)estensione dello sgravio contributivo triennale previsto per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori con età sino a 35 anni nel biennio 2021-2022; si segnala, poi, come la proposta governativa preveda di incrementare la misura dal 50 al 100 per cento dei contributi dovuti dal datore di lavoro privato, nel limite di 6.000 euro annui, portando da tre a quattro anni la durata per le assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
  4. d)introdotto per il periodo 2021 – 2022, uno sgravio contributivo per l’assunzione di personale femminile a tempo determinato; la norma aumenta anche la misura dello sgravio per la contribuzione a carico della ditta dal 50 al 100 per cento;
  5. e)prorogato al 31 marzo 2021 anche il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo;
  6. f)proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 021 del termine (derogando alle regole previste dal “Decreto Dignità”) fio al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta – pur in assenza di una causale.

(M. Mazzanti)