Sgravio contributivo per i nuovi lavoratori autonomi agricoli under 40.
Con la legge di bilancio per il 2021 si conferma anche per quest’anno lo sgravio contributivo per i nuovi lavoratori autonomi agricoli under 40 che si iscrivono per la prima volta all’INPS come titolari di una posizione CD (Coltivatore diretto) o IAP (Imprenditore agricolo professionale).
L’esonero contributivo a differenza di quanto previsto per il 2017 e 2018 spetta solamente per i primi 24 mesi nella misura del 100% dei soli contributi INPS, resta esclusa la quota INAIL che è inputata unicamente ai coltivatori diretti.
Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento come, per esempio, la riduzione dei contributi per i titolari di pensione ultrasessantacinquenni.
L’esonero contributivo è estendibile anche ai coadiuvanti appartenenti al nucleo familiare del coltivatore diretto, fermo restando che l’agevolazione è soggetta ai limiti europei in materia di aiuti di stato, il cosiddetto regime “de minimis” che per il settore agricolo, di regola, è pari a 20.000 euro in tre esercizi finanziari. In considerazione di quanto appena detto bisogna stare attenti in quanto il limite di 20.000 euro nel triennio in caso in cui si approfitti dell’esonero per i coadiuvanti è facilmente superabile.
L’istanza di esonero deve essere presentata all’INPS in via telematica attraverso il cassetto previdenziale autonomi in agricoltura entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività. L’INPS considera quale termine ultimo per la richiesta dello sgravio 210 giorni dall’inizio dell’attività, in quanto ai 120 giorni prima citati vengono aggiunti i 90 giorni entro cui bisogna presentare all’INPS la pratica di iscrizione CD/IAP.
Condicio sine qua non per poter accedere al beneficio è che l’agricoltore sia under 40 e non sia mai stato iscritto come titolare di una posizione contributiva autonoma agricola (CD o IAP).
Un coltivatore diretto può accedere al beneficio contributivo anche se ha fatto parte di un preesistente nucleo in qualità di coadiuvante familiare, a prescindere dalla circostanza che i componenti
(del vecchio e del nuovo nucleo) siano gli stesse a condizione che all’iscrizione del nuovo CD si accompagni la realizzazione di una “nuova forma imprenditoriale agricola”.
Al riguardo è sufficiente un cambiamento che ricada sulla coltivazione dei fondi, sulla silvicoltura, sull’allevamento degli animali e attività connesse, e non necessariamente sui fondi condotti.
(G. Fuzzi)