Esonero contributivo per i datori di lavoro operanti nei comuni alluvionati del maggio 2023. Circolare operativa INPS

L’INPS con la circolare n. 114 del 31 dicembre 2024 ha diramato le istruzioni operative onde consentire ai datori di lavoro agricoli la concreta fruizione dell’esonero contributivo stabilito per l’anno 2024; si rammenta che la misura era prevista per le aziende site nei comuni alluvionati dell’Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana colpiti dalle calamità occorse, nelle predette zone, dal 1° maggio 2023.

Ciò sulla base dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito in legge 12 luglio 2024, n. 101, secondo cui: “Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall’articolo 9, commi 5, 5 -bis e 5 -ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con riferimento ai premi e contributi dovuti per il proprio personale dipendente dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole di cui all’allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, trovano applicazione nella misura determinata dall’articolo 01, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81”.

La misura agevolatrice si sostanzia nella  riduzione temporanea del 68% della misura ordinaria dei premi e contributi previdenziali ed INAIL (dovuti dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024) a carico dei datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, operante nelle zone agricole indicate all’allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 che individua analiticamente i territori delle regioni innanzi dette poiché particolarmente colpiti dagli eventi alluvionali del 2023 di cui si tratta. Non è oggetto di sgravio il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, né trova applicazione per la contribuzione in favore del Fondo di Tesoreria (TFR).

La misura si applica ai datori di lavoro anche non strettamente agricoli (ex art. 2135 cod. civ.) se iscritti alla Gestione Contributiva Agricola (es. cooperative di trasformazione e commercializzazione ex lege n. 240/1984,  imprese di manutenzione del verde, aziende della forestazione, consorzi di bonifica, raccolta e manipolazione prodotti agricoli, per la tutela della fauna ex art.  6 della legge n. 92/1979 e D.Lgs n.173/1998).

La misura è stata autorizzata dalla  Commissione europea –  con decisione C(2024) 8990 final del 13 dicembre 2024 e come dalla Comunicazione C(2024) 3113 finale del 2 maggio 2024 – in quanto coerente con il ”Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” e successive modificazioni (c.d. Temporary Crisis and Transition Framework o TCTF), e agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

L’esonero contributivo per le imprese agricole ex art. 2135 cod. civ. spetta con il limite di € 280.000, viceversa le aziende del settore agroalimentare (per le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli) hanno un limite fissato in € 300.000 in tre anni.

L’agevolazione contributiva si applica in particolare quindi alle imprese agricole che hanno alle loro dipendenze operai agricoli, impiegati, quadri e dirigenti per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, sia full time che part-time e i rapporti di apprendistato.

La circolare INPS (al punto 4) chiarisce le condizioni di spettanza dell’agevolazione e le compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato (de minimis); si sottolinea in specie che l’esonero contributivo compete unicamente ai datori di lavoro in possesso del DURC, non sono previste specifiche incumulabilità con altri esoneri o riduzioni semprechè non sussista un espresso divieto.

La circolare nulla dice circa i datori di lavoro agricoli che già abbiano, medio tempore, corrisposto il dovuto; la nota dell’istituto si limita a comunicare che lo sgravio in parola sarà concesso automaticamente (senza alcun obbligo di domanda) dall’INPS ai datori di lavoro che abbiano  occupato operai agricoli a tempo determinato e indeterminato; l’INPS provvederà infatti a ricalcolare la contribuzione dovuta per il I e II trimestre 2024 (con scadenza il 17 marzo 2025 in ragione del messaggio INPS n. 4156/2024) ed  a tariffare  i contributi dovuti per il III e IV trimestre 2024 (in scadenza il 17 marzo e il 16 giugno 2025).

I datori di lavoro agricoli, per il proprio personale impiegatizio (impiegati, quadri e dirigenti), dovranno viceversa (punto 6 della circolare) richiedere all’INPS di sede un codice di autorizzazione (“6V”) ed esporre i relativi dati (12 mesi del 2024) con i flussi Uniemens dei primi 4 mesi del 2025.

(M. Mazzanti)