ESONERO CONTRIBUTIVO PER I NUOVI COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI UNDER 40. CIRCOLARE I.N.P.S. N. 85/2017. CHIARIMENTI INTERPRETATIVI E PRIME INDICAZIONI OPERATIVE.

Esonero contributivo per i nuovi coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali Under 40. Circolare I.N.P.S. n. 85/2017. Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative.

Come noto l’art. 1, c.344-345 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio anno 2017) ha stabilito una nuova agevolazione per lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali)   con età inferiore a 40 anni. L’INPS  con circolare n. 85 dell’11/05/2017, ha fornito indicazioni operative  e chiarimenti in ordine al portato applicativo. La circolare in particolare prevede che Il beneficio non spetta automaticamente sulla sola base dell’iscrizione negli elenchi previdenziali dei CD e degli IAP nel 2017 ovvero nel 2016 per coloro che sono situate  in zone montane e svantaggiate; la circolare prevede la necessità di una apposita istanza telematica.  Queste le principali precisazioni ed indicazioni operative contenute nella circolare utili onde ottenere il precitato beneficio.

Il primo chiarimento fornito dalla circolare INPS è inerente al concetto di “nuova iscrizione”: il beneficio infatti compete ai coltivatori diretti (come definiti dalla legge n. 9/1963) ed ai soggetti imprenditori agricoli professionali  – IAP  – (come definiti sulla base dell’art. 1 del d.lgs. n. 99/2004) se  di età inferiore a 40 anni, che si iscrivano per la prima volta alla competente  gestione previdenziale INPS per l’anno  2017 (o 2016  per coloro che sono in zone montane e svantaggiate).

L’INPS definisce come soggetti  neo iscritti  coloro che non siano stati iscritti a tale gestione previdenziale nei dodici mesi precedenti l’inizio della nuova attività per la quale si chiede l’ammissione al beneficio in oggetto. In sintesi possono beneficiare dello sgravio contributivo i giovani imprenditori sotto i 40 anni  (siano essi CD  o  IAP) che, anche se  iscritti alla gestione previdenziale INPS  dei lavoratori  autonomi agricoli in anni precedenti, ne siano rimasti esclusi nell’ultimo anno. Sono ancora da valutarsi come soggetti neo iscritti i giovani imprenditori  risultanti iscritti alla previdenza agricola in qualità di coadiuvanti familiari CD di un nucleo coltivatore diretto (e non come titolari), semprechè si sia in presenza di una nuova attività imprenditoriale. La circolare INPS in commento infatti  conferma tale lettura in ragione della  ratio della norma che è quella di “promuovere forme di imprenditoria in agricoltura” (art. 1, c.344, della legge di bilancio 2017). In pratica per aversi il diritto allo sgravio l’eventuale nuovo nucleo coltivatore diretto non deve essere composto, anche con ruoli diversi, dai soggetti inseriti nel nucleo CD preesistente e nemmeno vi deve essere la identità dei fondi agricoli . Ancora l’INPS precisa (salvo il successivo controllo del possesso dei requisiti) che l’esonero contributivo è applicabile alle figure di  IAP  dotati di iscrizione “provvisoria” (art. 1, comma 5-ter, D.lgs. 99/2004).

  • La circolare INPS inoltre fornisce istruzioni operative e chiarimenti circa la misura dello sgravio contributivo, che si prevede pari al 100% per i primi 3 anni, al 66% per il quarto anno e al 50% per il quinto; la circolare precisa comunque che tale esonero non incide sulla misura del trattamento pensionistico che si  calcola sull’ordinaria aliquota di computo né  sul contributo di maternità  e il contributo INAIL (posto a carico unicamente dei   Coltivatori Diretti e che si paga sempre nella quota intera); lo sgravio poi:
  • non è retroattivo e si applica, con decorrenza dal 2017, anche per under 40  (CD e IAP)  che si sono iscritti all’INPS nel 2016 e sono in territori montani o svantaggiati;
  • si applica alla contribuzione INPS IVS – l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti – e al contributo addizionale CD e IAP.

Lo sgravio dai contributi IVS per i giovani agricoltori non é cumulabile con altri benefici (minori contribuzioni secondo zone tariffarie, età minore di 21 anni, coadiuvanti ultra 65enni ) e in ipotesi di applicabilità concorrente di più benefici L’INPS applicherà, in via automatica, l’agevolazione più conveniente  per il soggetto istante.

Il beneficio non spetta automaticamente in virtù dell’iscrizione negli elenchi previdenziali dei CD e degli IAP nel 2017 (e nel 2016 per coloro che operano in zone montane e svantaggiate), ma necessita di un’ulteriore apposita istanza da inviarsi all’Istituto esclusivamente in via telematica: infatti da pochi giorni (11 maggio 2017) nell’ambito del Cassetto previdenziale per i lavoratori autonomi agricoli, è presente la specifica procedura per la richiesta di ammissione al beneficio; con questa utilità telematica si possono compilare ed inviare, i previsti moduli di richiesta (MODULO CD/IAP2017 e MODULO CD/IAP ZS e ZM 2016). Secondo l’INPS il riscontro alla richiesta di sgravio dovrebbe essere comunicato, attraverso il Cassetto, entro il giorno successivo con la   indicazione dell’ ammontare dello sgravio  spettante. La domanda può essere  presentata solo dai possessori del  Codice Azienda. Visto che lo sgravio è riconosciuto in sede di tariffazione si consiglia agli interessati di procedere con la domanda in tempi rapidi.

(M. Mazzanti)