Esonero contributi giovani lavoratore autonomi agricoli.

L’INPS con recente circolare (n. 72 del 9/06/2020) ha informato, le proprie sedi e gli utenti, in ordine alle procedure previste – in favore dei coltivatori diretti (C.D.) ed imprenditori agricoli professionali (I.A.P.) – per accedere allo sgravio contributivo, già sancito normativamente (per il 2017,con legge n. 232/2016 e per il 2018 con legge n. 205/2017) per nuovi iscritti alla gestione agricola INPS. Per il corrente 2020 la legge di bilancio (art. 1 comma 503) prevede infatti, in caso di nuova iscrizione all’INPS, per i coltivatori diretti e agli IAP “under 40” lo sgravio totale dei contributi pensionistici per i primi 24 mesi di iscrizione alla gestione autonoma (ricordiamo che in precedenza la agevolazione era prevista, con modalità decrescenti, per i primi cinque anni).

 

Come si può agevolmente notare la norma in commento (che non ha effetto retroattivo) nulla prevede (in modo bizzarro invero) per gli iscritti nel 2019 che restano, immotivatamente, discriminati. Lo sgravio del pagamento contributivo 2020 e 2021 si applica ai soli contributi INPS – IVS e cioè finalizzati alla tutela pensionistica dei coltivatori diretti e IAP dell’invalidità, della vecchiaia e per i superstiti. Rimangono viceversa da pagare i contributi INPS previsti per la tutela della maternità ed quelli infortunistici INAIL escussi sempre dall’INPS ma di competenza dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL (salvo che per gli iscritti IAP che, per legge, non sono assoggettati all’assicurazione INAIL).

 

Si rammenta che, nonostante lo sgravio, la misura della pensione, in corso di maturazione per l’iscritto, sarà comunque piena, secondo le ordinarie regole della gestione autonoma agricola.

La circolare INPS ricorda che tale sgravio non potrà essere cumulato “con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento”; secondo l’ INPS, sono infatti soggetti alla predetta incumulabilità i titolari di pensione ultrasessantacinquenni (che hanno diritto alla riduzione al 50% dei contributi) nella alquanto remota ed improbabile situazione nella quale il coltivatore over 65 risulti iscritto all’INPS come unità attiva del giovane iscritto CD, nonché per l’ipotesi di riduzione contributiva INAIL.

 

Allo sgravio in esame si applica il sistema comunitario, previsto per gli aiuti di stato, cd. regime “de minimis”, rammentiamo che nel settore agricolo la norma prevede il limite agevolativo sino a 20.000 euro da fruire in tre esercizi (25.000 in casi specifici). La circolare INPS, analogamente a quanto previsto in precedenza, precisa che lo sgravio non compete agli iscritti, alla gestione CD o IAP, in via automatica ma solamente previa specifica istanza da trasmettere all’INPS unicamente in modalità telematica.

 

La procedura licenziata dall’Istituto è rinvenibile nell’ambito del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”, utilizzando il modello telematico “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2020 (CD/IAP2020)”.

 

Si ricorda che per essere ammessi allo sgravio contributivo il lavoratore autonomo deve aver presentato nei termini previsti la comunicazione di inizio attività in agricoltura, con attribuzione del relativo Codice Azienda; la circolare in commento sancisce al riguardo che “per le iscrizioni alla gestione agricola autonoma di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali non ancora perfezionate, per le quali vi è comunque l’attribuzione del codice azienda, le domande di ammissione al beneficio saranno acquisite ed elaborate dopo il perfezionamento dell’iscrizione alla gestione”.

 

Dal punto di vista procedurale l’INPS comunica che l’istanza di ammissione dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività; le domande presentate oltre 210 giorni dall’inizio dell’attività (tenendo quindi conto dell’obbligo di denunzia di inizio attività che è di 90 giorni) saranno pertanto dall’INPS respinte. Tale disposizione pare opinabile poiché la legge istitutiva dello sgravio non prevede all’uopo specificatamente un termine. Secondo la circolare l’esito dell’istanza (vuoi di ammissione, vuoi di rigetto) sarà comunicata a cura dell’INPS nell’ambito del Cassetto previdenziale per i lavoratori autonomi agricoli; in caso di esito positivo l’INPS indicherà anche l’ammontare dello sgravio spettante.

 

 

Preme in questa sede ricordare i requisiti fondamentali sottesi ed impedienti: l’ammissione allo sgravio è previsto unicamente per il giovane agricoltore che non sia mai stato iscritto alla previdenza agricola, in qualità di “capo” del nucleo familiare coltivatore diretto per cui chiede l’iscrizione e che la nuova iscrizione sia connessa alla realizzazione di una “nuova forma imprenditoriale agricola”.

Rispetto alla circolare occorre poi sottolineare il forte ritardo nella pubblicazione dei chiarimenti applicativi dello sgravio contributivo, ritardo che rischia di comprometterne la concreta fruizione da parte dei giovani agricoltori.

(M. Mazzanti)