ENOTURISMO, SI PARTE: deliberazione della Giunta Regionale E-R del 22/11/19 (bollettino ufficiale regionale del 27/12/19).

 

La Regione Emilia Romagna, in applicazione della normativa nazionale, con la delibera del 22/11/19, conclude il percorso normativo e definisce i contorni dell’attività enoturistica disciplinata a livello nazionale con la Legge di Bilancio 2018, riconoscendo l’importanza culturale ed economica del turismo del vino ed emanando le disposizioni con le quali intende perseguire la valorizzazione delle aree ad alta vocazione vitivinicola e delle produzioni del territorio regionale, la qualificazione dell’accoglienza nell’ambito dell’offerta turistica, promuovere l’enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e valorizzare le produzioni vitivinicole del territorio.

La delibera statuisce che l’attività enoturistica può essere svolta dalle imprese agricole di cui all’art. 2135 del C.C. che esercitano attività agricola di coltivazione della vite o che effettuano la trasformazione di prodotti vitivinicoli e la successiva commercializzazione delle proprie produzioni, in connessione alla principale attività agricola.

Sono escluse le imprese di commercializzazione all’ingrosso e al minuto.

Gli imprenditori agricoli devono essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, risultare iscritti all’Anagrafe regionale delle aziende agricole, possedere gli specifici requisiti formativi illustrati nella delibera oltreché requisiti di moralità e non essere assoggettati a provvedimenti in materia di antimafia.

Sono attività enoturistiche, assoggettate alle disposizioni della delibera, svolgibili anche disgiuntamente, le seguenti:

a) Attività formative e informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio: l’organizzazione di attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione; l’organizzazione di visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite; l’organizzazione di iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine;

b) Attività di organizzazione di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti preparati dall’azienda stessa da servire freddi e pronti per i consumo.

Le attività enoturistiche si devono svolgere nel rispetto delle norme vigenti, ed in particolare di quelle igienico-sanitarie, urbanistiche e di sicurezza a tutela degli ospiti e devono essere realizzate in strutture idonee all’accoglienza, con attrezzature adeguate.

Le attività enoturistiche, sopra descritte, devono essere svolte da personale dotato di adeguate competenze e formazione, come specificato nella legge. Le predette attività possono essere svolte anche dagli operatori agrituristici e di fattoria didattica ed in tal caso si applicano le modalità disciplinate dalla Legge regionale n. 4 del 31 marzo 2009.

Le linee guide dettate dal Mipaf in merito ai requisiti ed agli standard minimi di qualità, fermi restando i requisiti generali dettati dalla normativa vigente, previsti per lo svolgimento dell’attività enoturistica prevedono che l’impresa sia dotata di:

  • strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici,
  • sito o pagina web aziendale,
  • materiale informativo sull’azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue
  • materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine, sia in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l’attività enoturistica.
  • Cartello da affiggere all’ingresso dell’azienda che riporti i dati relativi all’accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate. Nei casi in cui la segnaletica sia posta sulla strada, dovrà essere conforme al codice della strada. Con successivo atto dirigenziale saranno definite le caratteristiche della cartellonistica, in termini di dimensioni e veste grafica.

Il periodo di apertura è determinato dall’operatore economico nel rispetto del minimo indicato dal Mipaf ovvero apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di tre giorni, all’interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi.

Atto indispensabile per lo svolgimento dell’attività enoturistica è la presentazione della “Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)” allo Sportello Unico delle Attività produttive (SUAP) del comune competente per territorio.

Al momento di presentazione della SCIA devono essere posseduti i requisiti previsti dalle Linee guida di cui al Decreto Mipaf del 12 marzo 2019, e devono essere rispettate tutte le prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, ambientale, igienico-sanitaria, sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi, nonché quanto previsto dalle presenti disposizioni.

Alla SCIA deve essere allegata la seguente documentazione: la descrizione di tutta l’azienda agricola e/o della cantina, la descrizione dettagliata della struttura e degli spazi, anche esterni, destinati all’enoturismo, mettendo in evidenza quelli che non vengono utilizzati per l’attività enoturistica, le planimetrie dei locali per la manipolazione, trasformazione, somministrazione e/o immagazzinamento di prodotti alimentari, corredate dall’indicazione dell’attrezzatura presente e/o prevista, l’indicazione dei locali e degli spazi esterni utilizzati per l’esercizio dell’attività enoturistica.

Rientra tra le competenze del Comune vigilare affinché l’attività di enoturismo venga svolta senza rispettare le disposizioni nazionali e i presenti criteri. Gli esiti delle verifiche e degli eventuali sopralluoghi dovranno risultare da apposito verbale. In sede di verifica dovrà essere specificatamente riscontrato che l’operatore enoturistico sia in possesso dei requisiti e standard previsti dalle Linee guida.

Qualora, durante verifiche svolte dal Comune competente per territorio, fosse accertata la mancanza dei requisiti dichiarati nella SCIA, o una conduzione che non rispetti le norme previste in particolare in materia di igiene della struttura e degli alimenti, o violazioni in materia edilizia, o alle altre normative vigenti applicabili, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore, potrà essere adottato un provvedimento di sospensione dell’attività e nel caso di recidiva potrà essere disposto il divieto del proseguimento dell’esercizio dell’attività.

(E. Cricca)