Emersione di rapporti di lavoro, reddito di emergenza, cassa integrazione – D.L. n.52/2020

Il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 (in G.U. n. 151 del 16 giugno 2020) disciplina, con nuove prospettazioni, le regole appena dettate, a fronte dell’emergenza sanitaria, in tema di cassa integrazione (D.L. n.18 e n.34 del 2020) prevedendo la proroga dei termini per l’invio dell’istanza di emersione dei rapporti di lavoro e della domanda per ottenere il reddito di emergenza (istituti previsti dal D.L. n. 34/2020).

 

Proroga termine per le domande di emersione di rapporti di lavoro irregolare e per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo

In concreto il nuovo testo (art. 3 dl) proroga – in deroga a quanto previsto dall’articolo 103, c. 5 del D.L. n. 34 – al 15 agosto 2020 il termine di presentazione (già fissato al 15 luglio) per le domande di emersione di rapporti di lavoro con cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo per i cittadini extracomunitari.

 

Proroga termini per il Reddito di Emergenza

Il decreto (art. 2) proroga – in deroga a quanto previsto dall’articolo 82, c. 1, del D.L. n. 34/2020 –   al 31 luglio 2020 il termine di presentazione (già fissato al 30 giugno) della domande per ottenere il Reddito di emergenza.

 

Integrazione salariale, assegno ordinario FIS e cassa integrazione in deroga

Il decreto legge in commento cambia ancora le regole, appena stabilite dalla decretazione d’urgenza (D.L. n. 34/2020) e stabilisce, in favore dei datori di lavoro che abbiano già utilizzato le pregresse 14 settimane di integrazione salariale, la possibilità di collocare il personale in cassa per altre 4 settimane eventualmente per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020; in sostanza le settimane sono sempre cumulativamente 18, ma cadono i limiti precedenti (9 settimane più ulteriori 5, da usare nel periodo 23 febbraio-31 agosto 2020 e 4 settimane utili per il periodo 1° settembre-31 ottobre 2020).

La decretazione in esame cambia i termini per l’invio delle domande per la Cassa integrazione ordinaria, l’assegno ordinario FIS, la Cassa integrazione agricola (CISOA) e la Cassa integrazione in deroga; le domande, con effetto decadenziale, si devono inoltrare entro la fine del mese successivo a quello di inizio del periodo di sospensione o di riduzione dell’attività stabilendo, però, una fase intermedia, prima non prevista, per i periodi di sospensione o riduzione iniziati nel mese di maggio 2020; il decreto prevede infatti che in queste fasi iniziali, i termini sono stabiliti al 17 luglio, semprechè tale ultima data risulti posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande. Previsto al 15 luglio 2020 (in precedenza fissato al 31 maggio ) il termine per l’invio delle domande per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020. Il decreto prevede poi la possibilità di sanare eventuali errori nell’invio delle domande. Cambiato (ampliato alla scadenza del mese successivo a quello della cassa, ovvero a 30 giorni)   anche il termine per l’invio, da parte dei datori, dei dati utili per il pagamento al lavoratore della integrazione salariale (in precedenza fissato in 15 giorni); in sede di prima applicazione il termine è comunque previsto al 17 luglio 2020. Importante segnalare che   se il datore di lavoro non rispetta i termini di comunicazione sopra detti, il pagamento della integrazione salariale e di quanto connesso, sono a carico del datore di lavoro.

(M. Mazzanti)