DM 3 aprile 2020, n. 3432 – Istituzione del Fondo per la competitività delle filiere

Il decreto ministeriale 3 aprile 2020, n. 3432, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 istituisce un Fondo per la competitività delle filiere agricole.

 

Il modello, già applicato per il grano duro, prevede uno stanziamento che ammonta a 11 milioni di euro per il mais (5 milioni per il 2020 e 6 milioni per il 2021) e 9 milioni di euro per legumi e soia (4,5 milioni di euro annui per le annualità2020 e 2021) allo scopo di favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare; favorire lo sviluppo egli investimenti delle filiere; valorizzare i contratti di filiera nel comparto maidicolo e delle proteine vegetali (legumi e soia); migliorare la capacità di autoapprovvigionamento, così da garantire scorte che consentano di affrontare situazioni di crisi.

I soggetti che possono accedere all’aiuto sono le imprese agricole che abbiano già sottoscritto, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 aprile 2020, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e Organizzazioni di Produttori riconosciute di cui sono socie, Contratti di filiera di durata almeno triennale o che sottoscrivano Contratti di filiera di durata almeno triennale con imprese di trasformazione e/o commercializzazione.

 

In particolare, il Contratto di filiera può essere sottoscritto tra:

a) imprenditore agricolo e impresa di trasformazione;

b) cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori riconosciuta e impresa di trasformazione;

c) imprenditore agricolo, singolo o associato e centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di commercializzazione che abbiano sottoscritto un contratto con l‘industria di trasformazione.

 

Il Contratto di filiera o l’impegno/contratto di coltivazione sottoscritto dal richiedente l’aiuto deve indicare almeno la superficie oggetto del contratto, comunque non eccedente la superficie inserita nel Piano Colturale della Domanda di aiuto del richiedente.

Il Contratto di filiera o l’impegno/contratto di coltivazione sottoscritto dal Soggetto beneficiario deve essere allegato alla Domanda di aiuto.

 

L’aiuto spettante è commisurato alla superficie coltivata a mais, legumi (pisello da granella, fagiolo, lenticchia, cece, fava da granella e favino da granella) e soia nel limite di 50 ettari.

NON sono ammesse le colture destinate a insilato, produzione di seme, foraggio e produzione energetica.

 

Per la campagna 2020 è concesso un aiuto di 100 euro per ogni ettaro coltivato a mais o proteine vegetali (legumi e soia), oggetto del contratto.

 

L’importo unitario dell’aiuto è determinato in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale coltivata a mais o proteine vegetali per la quale è stata presentata domanda di aiuto; in caso di superamento dei fondi annuali disponibili si procederà ad applicare una riduzione dell’aiuto previsto mediante l’adozione del taglio lineare.

 

Gli aiuti sono concessi nel limite di spesa, rispettivamente di:

A) filiera del mais:

  1. 5 milioni di euro per il 2020;
  2. 6 milioni di euro per il 2021;

 

B) filiera delle proteine vegetali (legumi e soia):

  1. 4,5 milioni di euro per il 2020;
  2. 4,5 milioni di euro per il 2021.

 

Alla Domanda di aiuto, in funzione del tipo di Contratto di filiera, sono allegati i seguenti documenti:

  • copia del Contratto di filiera sottoscritto dall’imprenditore agricolo con l’industria o
  • copia dell’impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio agrario o l’Organizzazione di Produttori e l’impresa agricola socia contenente i riferimenti al Contratto di filiera,
  • copia dell’impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio agrario o l’Organizzazione di Produttori con l’impresa agricola socia contenente i riferimenti al Contratto/i di filiera sottoscritto/i con il centro di stoccaggio o con altri soggetti della filiera.

 

Il termine di presentazione della domanda di aiuto è il 16 ottobre 2020.

 

L’aiuto non può essere concesso qualora l’importo dell’aiuto de minimis non trovi piena capienza dalle risultanze della consultazione del Registro nazionale aiuti di Stato.

(A. Caprara)