DL 146 – il Governo modifica le norme sulla tutela della Sicurezza del Lavoro.

Il recente decreto-legge (D.L. 21 ottobre 2021 n. 146), adottato dal Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre u.s.  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021) ha modificato, con entrata in vigore dal 22 ottobre 2021, in più punti la normativa previgente, come disciplinata dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul lavoro).

L’art. 13 del decreto-legge modifica sostanzialmente il precedente art. 14 del TU; inasprite le sanzioni, previste nuove regole per la sospensione delle attività imprenditoriali, aumentati i poteri di coordinamento sistemico ed il ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, prevista l’assunzione di 1.024 nuovi ispettori del lavoro.

Il decreto-legge, in particolare, prevede un rafforzato potere di sospensione, non più facoltativo e discrezionale, correlato alle due esigenze fondative indicate dalla norma al fine cioè di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare.

In caso di lavoro nero, la sospensione è adottata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro quando durante l’accesso ispettivo sia verificato come almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro siano occupati senza la necessitata preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto lavoro (nel previgente testo il limite era fissato al 20%). La sospensione, che non si applica se in azienda vi è un solo occupato irregolare, si perfeziona dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo al provvedimento. 

La sospensione opera altresì quando nel corso della visita ispettiva siano accertate violazioni gravi (da individuare con apposito futuro decreto ministeriale) in materia di salute e sicurezza senza più i vincoli di “reiterazione” in precedenza previsti, essendo quindi sufficiente, per la sospensione delle attività aziendali, una sola violazione, seppur grave.

Nelle more della adozione del precitato provvedimento ministeriale e per consentirne la immediata applicabilità vengono definite alcune violazioni già utili per la sospensione dell’attività dell’impresa:

a) relativamente ai rischi di valenza generale (in genere formali e documentali) la nuove regola stabilisce la sospensione quando sia verificata la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi, la mancata elaborazione del Piano Emergenza e di  evacuazione, la omessa  formazione ed addestramento del personale, la mancata istituzione del servizio di prevenzione e protezione e la omessa nomina del relativo responsabile e la mancata elaborazione Piano Operativo di Sicurezza (POS) così come la omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

b) relativamente al rischio di caduta dall’alto si prevede la sospensione delle attività aziendale in caso di mancata fornitura ai dipendenti, da parte dell’imprenditore, dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto e la mancanza di protezioni verso il vuoto;

c) in merito al rischio di seppellimento, l’impresa è sanzionata quando omette di applicare le armature di sostegno, salve diverse prescrizioni specifiche per il luogo della prestazione;

d) in ordine al rischio di elettrocuzione espongono alla sospensione i lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni aziendali idonee per la protezione dei lavoratori, quando si constata la presenza di conduttori nudi in tensione ed in assenza di disposizioni protettive nonché se si verifica l’omissione nelle misure prevenzionali contro i contatti diretti ed indiretti (es. impianto di terra).

La sospensione per i motivi legati alla sicurezza del lavoro si applica per le parti dell’attività aziendale per le quali si sono riscontrate le omissioni e le violazioni nonché quando le attività sono svolte da lavoratori privi di formazione ed addestramento o privi dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto.

La norma prevede poi la facoltà dell’I.N.L. (analogamente a quanto già previsto per i servizi prevenzionali e ispettivi  delle ASL) di impartire opportune disposizioni in tema di sicurezza, attraverso “specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”.

Il decreto conferma i poteri in materia assegnati ai Vigili del Fuoco ed ai servizi ispetivi dell’A.S.L..  Mutate anche le regole in materia di revoca della sospensione.

L’Ispettorato può, infatti, previa istanza del datore di lavoro cui si applica la sospensione, disporre la revoca del provvedimento di sospensione.

La revoca è ammissibile quanto viene comprovata la regolarizzazione dei lavoratori non correttamente e tempestivamente assunti e quindi  presenti in azienda in “nero”, nonché qualora sia accertato – rispetto alle questioni di sicurezza e igiene del lavoro – il ripristino delle regolari condizioni di lavoro; la revoca del provvedimento di sospensione è possibile anche  quando, in sede di verifica ispettiva, è riscontrata la rimozione delle conseguenze pericolose delle gravi violazioni delle norme poste a presidio e tutela della sicurezza del lavoro.

Onde ottenere la revoca della sospensione la norma prevede il pagamento di somme sanzionatorie:

a) in caso di sospensione per presenza di lavoro “in nero” l’azienda deve pagare una somma pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori ovvero fino a 5.000 euro se i lavoratori in nero sono più di cinque;

b)  per le violazioni in materia di salute e sicurezza la somma sanzionatoria è variabile in relazione alla gravità, tre le soglie pecuniarie (v. al riguardo la tabella sotto riprodotta), euro 3.000, euro 2.500 oppure euro 300 l’importo deve essere corrisposto per ciascun lavoratore interessato alle violazioni.

Le sanzioni viste si aggiungono a tutte le diverse ed ulteriori sanzioni amministrative, civili e previdenziali, previste dalla legislazione del lavoro.

In caso di recidiva, la somma è raddoppiata; prevista comunque la possibilità, per il datore, di pagare le sanzioni in forma rateale; possibile anche il ricorso amministrativo nel termine di 30 giorni dall’accertamento.

Il decreto punisce poi il datore inadempiente che non rispetti il provvedimento di sospensione con sanzioni penali e precisamente prevedendosi:

a) l’arresto fino a sei mesi in caso  di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

b) l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per i casi  di sospensione per lavoro irregolare;

c) previsto anche il divieto di intrattenere rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni, con contestuale comunicazione all’ ANAC.

Per i lavoratori dipendenti o autonomi, se genitori di minori di 14 anni, si prevede (art. 9) un congedo qualora sia sospesa l’attività didattica o educativa del figlio per tutta o in parte la durata dell’infezione o per la quarantena se disposta dall’ autorità.

Ancora previsto (art. 10) un aiuto per i lavoratori già dipendenti di Alitalia in amministrazione straordinaria, rifinanziata (art. 11) ulteriormente la Cassa Integrazione in favore dei datori di lavoro che sospendano o riducano l’attività lavorativa per eventi correlati al COVID-19; infine stanziata, per il 2021, la ulteriore somma di 200 milioni di euro per il rifinanziamento del Reddito di Cittadinanza (art. 11, comma 13) in aggiunta a quanto disposto dal D.L. n.4/2019 (art. 12, comma 1) e s.m.i..

Il decreto (art. 13) prevede poi il potenziamento della banca dati dell’INAIL, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), definendo regole per la condivisione e l’accesso alle banche dati, implementando una sezione dedicata alle sanzioni elevate alle aziende nel contesto della vigilanza ispettiva resa sui luoghi di lavoro; la norma prevede poi obblighi informativi a carico dell’INAIL che avrà l’onere di comunicare  alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati concernenti le aziende assicurate e gli infortuni denunciati.

Il corposo decreto legge comprende, sempre ai fini della attenuazione delle conseguenze della emergenza  dovuta al  Covid-19,   numerose disposizioni in materia fiscale (differimento dei termini di pagamento delle cartelle rottamazione-ter e saldo e stralcio, allungamento del termine per l’adempimento spontaneo, piani di rateizzazione agevolati, in materia di crediti di imposta e patent box),  rinnovato, per il 2021,  il finanziamento  per il c.d. Ecobonus auto elettriche,  allo scopo di favorire  il rinnovo del parco auto. 

Il decreto ancora disciplina il rifinanziamento delle misure  inerenti la equiparazione alla malattia del periodo di  quarantena connessa al  Covid 19.

(M. Mazzanti)