Con regolamento (UE) 2020/592 della Commissione del 30 aprile 2020 relativo a misure eccezionali temporanee per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo, causata dalla pandemia di Covid-19 e considerato che la straordinaria necessità di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica, tramite le misure restrittive adottate relativamente alla movimentazione delle persone e delle merci ed alla sospensione di molteplici attività, hanno e stanno tuttora producendo particolari effetti negativi sul tessuto socio-economico nazionale, e in particolare sul comparto vitivinicolo, al fine di salvaguardare il settore ed evitare turbative di mercato, si è inteso intervenire per ridurre le scorte di vino giacenti alla data del 31 marzo 2020; pertanto in attuazione al regolamento è attivata, per la campagna 2019/2020, la distillazione di crisi del vino non a denominazione di origine, avente una gradazione alcolica minima di 10° vol.
Beneficiari della misura sono i Produttori di vino in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole.
Il vino da avviare alla distillazione deve essere detenuto alla data 31 marzo 2020 e risultare dai registri ufficiali di cantina come vino non a denominazione di origine e non ad indicazione geografica.
L’aiuto pari a 2,75 euro per % vol/hl alcole è corrisposto al Produttore che ha consegnato per la distillazione vino non a denominazione di origine e non ad indicazione geografica.
Per richiedere l’aiuto, occorre inoltrare ad Agea, con modalità telematica, il Contratto di distillazione non trasferibile, entro il 7 luglio 2020. Ogni produttore può stipulare al massimo due contratti di distillazione per i volumi di vino giacenti in cantina. A garanzia del conferimento corretto del vino da avviare alla distillazione il produttore dovrà presentare apposita garanzia fidejussoria.
Entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura della presentazione dei contratti è comunicata ai richiedenti la relativa approvazione.
La consegna del vino in distilleria deve essere effettuate entro il 31 luglio 2020.
Per ricevere l’aiuto il beneficiario dovrà presentare la domanda di pagamento, in via telematica, contenente almeno la seguente documentazione:
- prova della denaturazione del vino secondo le modalità previste;
- riepilogo delle consegne di vino effettuate con indicazione:
- a) della quantità e del titolo alcolometrico volumico;
- b) del numero del documento di accompagnamento utilizzato per il trasporto in distilleria del vino;
- il certificato di analisi dei vini introdotti in distillazione dal quale risulti il titolo alcolometrico e la presenza del denaturante, rilasciato da un laboratorio iscritto nella lista dei laboratori autorizzati
- la dichiarazione vidimata dall’Ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane indicante i volumi di vino presi in carico sui registri dei distillatori;
Il controllo delle caratteristiche del vino avviato alla distillazione e, in particolare, del titolo alcolometrico volumico effettivo e della presenza del denaturante, viene effettuato dall’ICQRF sulla base di un’analisi del rischio e secondo le specifiche disposizioni impartite dallo stesso ICQRF.
I nostri uffici di zona sono a disposizione per eventuali informazioni.
(A. Caprara)