Disposizioni nazionali di attuazione concernente il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

Disposizioni nazionali di attuazione concernente il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

A partire dal primo gennaio 2016, fino al 31 dicembre 2030, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa una autorizzazione ai sensi del DM n. 12272 del 15 dicembre 2015. Le autorizzazioni sono concesse ai richiedenti che presentano apposita domanda all’Autorità competente. La presentazione della domanda e la successiva concessione dell’autorizzazione sono effettuate tramite le applicazioni software implementate all’interno dei sistemi informatici degli OP/Regioni competenti. Le autorizzazioni sono gratuite e non trasferibili tra produttori. Sono comunque esenti dal sistema di autorizzazioni le superfici destinate: · a impianti o reimpianti di superfici destinati a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze; · il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori; · superfici da adibire a nuovi impianti in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità. Il sistema di autorizzazioni è attuato nell’ambito del Registro pubblico delle autorizzazioni e il suo aggiornamento è garantito mediante procedure informatizzate di richiesta da parte dei conduttori e di gestione dell’iter amministrativo di autorizzazione e controllo da parte delle Regioni. Ad ogni autorizzazione, sin dal momento della sua iscrizione nel registro, sarà associata l’informazione della “Regione/P.A. di riferimento”, la quale sarà l’unica ad avere la responsabilità di gestione dei dati relativi all’autorizzazione. Le autorizzazioni presenti nel Registro sono gestite mediate apposite funzioni e procedure automatiche, disponibili in ambito SIAN o OP/Regioni, che consentono di operare per le seguenti situazioni.

Registrazione di un’autorizzazione all’impianto = Utilizzo totale o parziale di un’autorizzazione (comunicazione di avvenuto impianto). Nel caso di uso parziale la “data di termine validità per la superficie residua dell’autorizzazione” rimane invariata. Entro 60 giorni dalla data di impianto del vigneto, indipendentemente dalla tipologia di autorizzazione, il produttore, , con modalità telematica, comunica alla Regione competente la fruizione totale o parziale dell’autorizzazione con conseguente aggiornamento del Registro.

Modifica della Regione/P.A. di riferimento = Il titolare dell’autorizzazione può richiedere, in modalità telematica, di variare la regione di riferimento al fine di poter utilizzare l’autorizzazione per impiantare un vigneto in una regione diversa da quella per cui ha ottenuto l’autorizzazione.

Subentro di un’autorizzazione tra 2 o più titolari = Trasferimento dell’autorizzazione per successione effettiva o anticipata. In questo caso l’erede può usare l’autorizzazione per il tempo residuo della durata dell’autorizzazione. Nei casi di fusione o scissione nei quali la persona giuridica cui era stata concessa l’autorizzazione non può mantenere la sua personalità giuridica, la persona giuridica che subentra o le nuove persone giuridiche create dalla scissione assumono tutti i diritti e gli obblighi incluse le autorizzazioni concesse alla persona giuridica cui subentrano.

Procedimenti per concessione di autorizzazioni per gli impianti.

Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti (annuale) = Il Ministero rende nota entro il 30 settembre di ogni anno la superficie nazionale che può essere oggetto di autorizzazioni per nuovi impianti nell’annualità successiva. Le richieste di autorizzazioni per nuovi impianti di vigneto sono considerate ammissibili se dal fascicolo aziendale, aggiornato e validato, del richiedente risulta in conduzione una superficie agricola pari o superiore a quella per la quale è richiesta l’autorizzazione; nel caso in cui la superficie agricola aziendale sia inferiore alla superficie oggetto di domanda, questa viene ritenuta non ammissibile. Sono inammissibili gli usi del suolo con vigneti per uva da vino, e quelli che, sulla base dei regolamenti nazionali vigenti, non possono essere trasformati in vigneto. Inoltre, sono escluse le superfici su cui sono presenti vincoli che ne impedirebbero la trasformazione in vigneti.

Le domande per le autorizzazioni sono presentate dal 15 febbraio al 31 marzo di ogni anno in modalità telematica nell’ambito del SIAN. = Le richieste ammissibili sono accettate nella loro totalità qualora esse riguardino una superficie totale inferiore o uguale alla superficie nazionale autorizzabile. Nel caso in cui le richieste ammissibili riguardino, invece, una superficie totale superiore alla superficie nazionale autorizzabile, viene garantita alle singole regioni la superficie richiesta + o – una percentuale calcolata. Il Ministero comunica telematicamente alle Regioni competenti l’elenco delle aziende alle quali sono concesse le autorizzazioni di nuovo impianto. Le regioni rilasciano le autorizzazioni entro il 1 giugno, queste hanno validità di 3 anni dalla data del rilascio e i beneficiari potranno avvalersi della possibilità di rinunciare alle autorizzazioni, entro il 10 giugno.

Conversione di diritti di impianto in autorizzazioni = Il titolare di diritto di impianto presenta telematicamente alla Regione/P.A. che ha in carico il diritto la richiesta di conversione in autorizzazione, non oltre la data di scadenza del diritto. Le richieste di conversione dei diritti in autorizzazioni potranno essere accolte solo per i diritti iscritti nel registro pubblico dei diritti. L’autorizzazione rilasciata dalla conversione di un diritto di impianto ha la medesima validità del diritto che l’ha generata e, qualora non utilizzata, scade entro il 31 dicembre 2023 (decreto ministeriale n. 1213 del 19 febbraio 2015).

Rilascio autorizzazioni per reimpianto = Le autorizzazioni per reimpianti sono concesse ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata e che presentano una richiesta alla Regione competente. I produttori possono presentare la domanda di autorizzazione per reimpianto entro la fine della seconda campagna viticola successiva all’estirpazione. Le autorizzazioni di reimpianto hanno una validità di 3 anni a partire dalla data di rilascio. Tale autorizzazione corrisponde ad una superficie equivalente alla superficie. E’ possibile fare richiesta per una superficie inferiore a quella estirpata, riservandosi di chiedere, entro i termini, una successiva autorizzazione per la superficie residua, la cui scadenza sarà di 3 anni a partire dalla data del nuovo rilascio. Le richieste di Autorizzazioni al reimpianto potranno essere accettate e concesse solamente a fronte di superfici estirpate, regolarmente registrate nel Registro delle Superfici Estirpate. La registrazione dell’estirpo è requisito necessario per la richiesta e la concessione di autorizzazione al reimpianto.

Reimpianto su medesima superficie estirpata = Se l’ubicazione della superficie da reimpiantare corrisponde alla stessa superficie dove è avvenuta l’estirpazione, il produttore interessato, che intenda procedere al reimpianto entro 3 anni dall’estirpo, può avvalersi di una procedura semplificata: in tal caso la comunicazione di avvenuto estirpo, presentata al più tardi entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l’estirpazione, ha valore come domanda di autorizzazione e, senza ulteriore comunicazione della Regione, da autorizzazione.

Reimpianto su qualunque superficie ammissibile = Qualora il viticoltore intenda procedere al reimpianto oltre i 3 anni dall’estirpo, e in tutti i casi in cui il produttore realizza l’impianto su una superficie diversa da quella estirpata, deve avvalersi della procedura standard: in questo caso il viticoltore presenta, al più tardi entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l’estirpazione, una comunicazione di avvenuto estirpo, che sarà registrata nel Registro delle superfici estirpate, e che fungerà da pre-requisito per la richiesta di autorizzazione al reimpianto, che dovrà essere presentata entro la fine della seconda campagna viticola successiva all’estirpazione. La procedura non si applica nel caso di estirpo di impianti non autorizzati.

Reimpianti anticipati = La procedura di reimpianto anticipato consente di effettuare un nuovo impianto con l’impegno di estirpare, nella medesima Regione/P.A., un’equivalente superficie vitata entro la fine del quarto anno dalla data in cui le nuove viti sono state impiantate. Il produttore che intende avvalersi di tale procedura deve presentare una domanda alla Regione/P.A. territorialmente competente; la domanda deve essere corredata da una garanzia fidejussoria a garanzia del futuro estirpo.

(A. Caprara)