Disabili: prospetto informativo. Entro il 31 gennaio obbligo di dichiarazione.

Come noto l’art. 32 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 prevede le quote di riserva per le assunzioni obbligatorie poste a carico dei datori di lavoro (sia privati che pubblici – vedi anche l’art. 1, legge citata), onde garantire ai disabili il diritto al lavoro.

In pratica i datori di lavoro sono tenuti ad avere alle loro dipendenze  lavoratori appartenenti alle cosiddette categorie protette, secondo aliquote di legge ed in particolare pari a:

· sette per cento dei lavoratori occupati, se l’azienda ha in forza più di 50 dipendenti;

· due lavoratori, se si occupano da 36 a 50 dipendenti;

· un lavoratore, se vengono occupati da 15 a 35 dipendenti.

L’art. 9, comma 6, della legge citata prevede poi  l’obbligo di inviare al Ministero del lavoro e/o sue articolazioni territoriali, sulla base della struttura aziendale, un prospetto informativo utile per il computo della forza lavoro e dei correlativi obblighi di assunzione (P.I.D.).

La trasmissione dovrà obbligatoriamente essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno, con modalità esclusivamente telematiche ed in rapporto alla situazione occupazionale al 31 dicembre dell’anno precedente.

Il prospetto non si dovrà inviare solo nel caso in cui, rispetto all’ultimo invio, non vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale ovvero le modifiche intercorse non siano tali da modificare l’obbligo di legge oppure da incidere sul computo della quota di riserva.

L’adempimento predetto riguarda i datori di lavoro con 15 o più dipendenti.

Si rammenta che, a partire dal 20 maggio 2021, l’accesso al sistema per la gestione del Prospetto Informativo Disabili (P.I.D.) è possibile attraverso il portale Servizi lavoro, esclusivamente tramite le credenziali SPID (di tipo personale) o carta d’identità elettronica (CIE).

Per quanto riguarda il settore agricolo relativamente al calcolo della forza lavoro (in particolare tenendo conto del fatto che gli operai agricoli per la gran parte sono avventizi) si ricorda quanto chiarito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (nota circolare n. 43 del 06/03/2018) in merito al computo dei lavoratori agricoli stagionali e/o a termine.

Secondo l’I.N.L. il computo dei lavoratori stagionali nell’organico aziendale, per la definizione degli obblighi di assunzione, previsti dalle regole del collocamento obbligatorio, di personale disabile non andrà riferito l’arco temporale complessivo del rapporto per determinare il superamento o meno della durata di sei mesi, ma occorrerà tenere conto delle giornate di lavoro effettivamente prestate nell’arco dell’anno solare, ancorché non continuative (vedi DPR 333/2000 e circ. Min. Lav. n. 4/2000).

Secondo l’Ispettorato, il predetto limite semestrale per gli operai agricoli potrà arrivare fino al limite delle 180 giornate di lavoro annue; ciò sulla base delle disposizioni di carattere normativo e

regolamentare tipiche del settore, dalle quali si evince che il criterio di distinzione fra rapporto di lavoro a temine e il rapporto a tempo indeterminato in agricoltura è rappresentato proprio dal superamento o meno del sopracitato limite quantitativo delle 180 giornate; l’art. 23 del CCNL degli operai agricoli e florovivaisti, infatti individua proprio in 180 giornate di lavoro l’anno la discriminante fra rapporti a termine e a tempo indeterminato, così come l’art. 8 della L. n. 457/72, in materia di cassa integrazione, considera lavoratori a tempo indeterminato “quelli che svolgono annualmente oltre 180 giorni lavorativi presso la stessa azienda”.

(M. Mazzanti)