DIPENDENTI DELLE IMPRESE AGRICOLE – ACCORDO NAZIONALE SULLA DETASSAZIONE.

Dipendenti delle imprese agricole – Accordo Nazionale sulla Detassazione.

 

Sottoscritto in estate, in Roma, tra le organizzazioni sindacali nazionali il nuovo Accordo Quadro, valevole per l’anno 2017, in tema di “detassazione delle erogazioni economiche connesse all’andamento economico dell’azienda agricola”. L’accordo è valevole in specie per i dipendenti aventi qualifica operaia; parallelamente è stato altresì sottoscritto

l’Accordo Quadro valido per le qualifiche impiegatizie.

L’accordo confederale definisce altresì uno schema di accordo territoriale da adottare nelle varie realtà provinciali.

I sindacati nazionali (Confagricoltura, Coldiretti, CIA, Flai – Cgil, Fai –Cisl e Uila – Uil, oltre a Confederdia per gli impiegati), hanno adottato lo schema di accordo territoriale per favorire l’applicazione del regime fiscale agevolato di cui all’art. 1, c. 182 – 189, legge 208/20415 e all’art. 1, c. 160 – 162, legge 232/2016; sulla materia, come noto, intervenuto anche il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze) del 25/03/2016. Da segnalare, sull’argomento, anche la circolare n. 28/E del 15/06/2016 dell’Agenzia delle Entrate (d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali), circolare con la quale si chiariscono le indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni agevolative.

L’Accordo Quadro nazionale individua correttamente i parametri utili per beneficiare della detassazione (imposta sostitutiva pari al 10% del “premio” corrisposto), dovendosi ricercare la correlazione tra norme contrattuali e la concreta verificabilità della realizzazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione; su tali basi, il Decreto interministeriale del25/03/2016 indica la necessità che i criteri di misurazione e verifica degli incrementi debbano riferirsi ad un arco di tempo congruo e che il raggiungimento degli obiettivi debba essere verificabile in modo oggettivo attraverso appositi indicatori di misurazione.

La fonte legale stabilisce, infatti, che “possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione

dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato”.

La detassazione può essere applicata alle erogazioni effettuate nel 2017 e negli anni successivi, anche se riferibili a premi realizzati 2016, se gli accordi, anche aziendali, risultino coerenti con le previsioni normative (legge di Stabilità 2016 e legge di Bilancio 2017) dal Decreto interministeriale del 25/3/2016 e dalla Circolare 28/E dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L’Accordo Quadro prevede in sostanza che “i premi saranno assoggettati al trattamento fiscale agevolato qualora le imprese adottino uno o più indicatori, anche in via alternativa, per la misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tra quelli elencati nella sezione 6 del modello allegato al Decreto 25 marzo 2016”; essenziale, al riguardo, come previsto nella circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, che la condizione di incrementalità degli obiettivi, cha dà diritto al trattamento fiscale agevolato, venga rispettata, “ossia che l’incremento possa essere verificato, nell’arco di un periodo congruo (intendendosi per esso un periodo significativo anche ai fini della quantificazione del premio aziendale), attraverso indicatori numerici appositamente individuati e fondati su idonei riscontri documentali aziendali”.

In concreto, quindi, le agevolazioni fiscali saranno applicate dalle aziende “nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, agli importi dei premi di risultato erogati a seguito del raggiungimento di un effettivo miglioramento dell’indicatore o degli indicatori adottati, anche in via alternativa, dall’impresa stessa, come individuati in precedenza, rispetto al risultato registrato dallo stesso indicatore o dagli stessi indicatori nell’anno precedente o, comunque, nel periodo congruo”.

Sempre secondo l’Accordo Quadro, le imprese che si avvarranno dell’accordo invieranno, anche con modalità informatiche, una comunicazione scritta ai dipendenti dichiarando che, in applicazione del medesimo, viene istituito un premio di risultato. Nella comunicazione dovranno essere indicati gli elementi essenziali del premio, ivi compresa

l’eventualità che il premio venga corrisposto, in tutto o in parte, per scelta del lavoratore, tramite prestazioni di welfare aziendale, come previsto dal comma 184 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e alle condizioni previste dalla Circolare n. 28/E.

Ai fini dell’eventuale individuazione dei servizi o delle prestazioni di welfare aziendale da offrire ai dipendenti, l’impresa, tenendo conto delle indicazioni espresse dai lavoratori e dell’offerta dei servizi esistente nel territorio dove insiste, valuterà, in particolare, le eventuali iniziative in materia poste in essere, anche autonomamente, dalle parti che hanno sottoscritto l’accordo provinciale.

Presupposto per l’applicabilità del sistema agevolativo è, inoltre, il deposito dell’accordo, entro trenta giorni dalla sottoscrizione, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro competente territorialmente.

(M. Mazzanti)