Dipendenti agricoli e malattia.

Con messaggio (del 29/03/2018, n. 1270) l’INPS ha reso disponibile, a tutti datori di lavoro, le informazioni relative alle valutazioni, circa lo stato di malattia dei dipendenti (che non hanno diritto alla tutela previdenziale della malattia da parte dell’INPS) verificato durante le visite di controllo.

Si coglie l’occasione per riassumere brevemente lo stato della questione, sulla base dei princìpi di cui all’art. 2110 c.c., nel settore agricolo per il personale subordinato.

 

Operai Agricoli

Anche gli operai agricoli a tempo determinato, come è noto, hanno diritto alle prestazioni di malattia, quando, nell’anno precedente all’evento morbigeno, abbiano svolto almeno 51 giornate di lavoro nel comparto agricolo. Le tutele di legge in genere (previdenziali ed assistenziali) spettano in ogni caso agli operai che abbiano lavorato almeno 51 giornate nello stesso anno dell’evento, a patto che le giornate risultino svolte prima dell’inizio dell’evento morboso.

I lavoratori agricoli a tempo indeterminato possono fruire delle tutele in caso di malattia, analogamente, secondo le regole previste per gli altri lavoratori dipendenti; l’indennità di malattia spetta per un massimo di 180 giorni all’anno.

Per gli operai agricoli a tempo determinato viceversa è previsto un limite ulteriore: l’indennità giornaliera di malattia è attribuita per un numero di giornate corrispondenti al numero di giornate di lavoro agricolo svolte effettivamente nell’anno precedente.

Ovviamente lo stato di malattia dovrà risultare dalla apposita certificazione medica.

Anche per il personale operai O.T.Det. il periodo indennizzabile per malattia può essere erogato fino ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare.

Per gli operai agricoli l’indennità di malattia, che è posta a carico dell’INPS, compete dal 4° al 20° giorno nella misura del 50% della retribuzione media giornaliera e dal 21° al 180° giorno nella misura del 66,66% della retribuzione media giornaliera.

Il diritto all’indennità di malattia può, quindi, essere richiesto dall’interessato con inizio dal 4° giorno, essendo i primi 3 giorni definiti di “carenza” e cioè non retribuiti; qualora previsto dal contratto di lavoro i giorni di carenza potranno essere indennizzati a carico dell’Azienda (non constano precedenti significativi in agricoltura); l’indennità di malattia è corrisposta dall’INPS sino alla scadenza della prognosi (fine malattia). La malattia può essere documentata con uno o più certificati (anche in day hospital o per ricoveri e pronto soccorso secondo norme specifiche).

Il CCNL di settore, in favore degli operai agricoli, prevede in caso di malattia (ed infortunio) la corresponsione di una integrazione al trattamento di legge in grado di assicurare al lavoratore (sia esso a tempo indeterminato che determinato) un trattamento economico minimo nella misura dell’80% del salario giornaliero contrattuale; tale integrazione è corrisposta dalla c.d. “bilateralità” (ovvero la cd. Cassa Extra Legem – art. 62 CCNL) e non dal datore di lavoro.

Anche per gli operai agricoli sono valevoli le regole previste, per tutti i lavoratori, in caso di malattia e ciò relativamente in particolare ai controlli, onde accertare l’effettiva incapacità temporanea al lavoro.

L’assenza del lavoratore nel domicilio indicato per la visita medica di controllo può generare l’applicazione da parte dell’INPS di specifiche sanzioni (potenzialmente l’assenza dal domicilio è foriera di responsabilità disciplinari , ex artt. 2014, 2015 e 2016 c.c.).

Le fasce di reperibilità alla visita medica di controllo nel periodo compreso dal certificato di malattia sono:

  • dalle ore 10.00 alle ore 12.00;
  • dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

In specie, l’INPS precisa che l’assenza ingiustificata dal domicilio in caso di controllo della visita medica comporta il mancato pagamento delle giornate di malattia come segue:

  • per un massimo di 10 giorni di calendario, dall’inizio dell’evento, in caso di 1° assenza a visita di controllo non giustificata;
  • per il 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia in caso di 2° assenza a visita di controllo non giustificata;
  • per il 100% dell’indennità dalla data della 3° assenza a visita di controllo non giustificata.

L’operaio agricolo per percepire l’indennità economica di malattia dovrà ottenere il certificato di malattia dal medico curante, il quale ha l’onere di trasmetterlo telematicamente all’INPS; con la trasmissione telematica, il lavoratore è esonerato dall’obbligo di invio del certificato al datore di lavoro, il quale potrà ottenere i dati messi a disposizione dall’INPS per la visualizzazione o la ricezione dell’attestato stesso. Quando la trasmissione telematica non risulta possibile, il lavoratore deve, entro due giorni dalla data del rilascio, presentare o inviare il certificato di malattia all’INPS e l’attestato al proprio datore di lavoro.

Il CCNL di settore prevede per il personale operaio a tempo indeterminato, colpito da malattia, un periodo di conservazione del posto di lavoro (c.d. comporto) pari a 180 giorni (art. 60).

Impiegati, Quadri e Dirigenti in Agricoltura

Per le qualifiche non operaie la malattia è, tradizionalmente (salvo alcune deroghe settoriali non agricole) posta a carico del datore di lavoro (art. 6 R.d.L. n. 1825/1924, art. 2110 c.c ).

In particolare, l’art. 35 del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 23/2/2017 prevede che in caso di malattia l’impiegato oltre al diritto alla conservazione del posto, per un periodo massimo di 12 mesi, questi ha diritto alle indennità economiche retributive; passato questo periodo, il datore di lavoro ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto.

Dal punto di vista economico, il dipendente con qualifica impiegatizia durante la malattia ha diritto nei 12 mesi, al trattamento economico che segue:

Anni di anzianità presso l’azienda

Corresponsione stipendio mensile intero fino a mesi

Corresponsione mezzo stipendio mensile fino a mesi
inferiore a 5 anni

3

3

da 5 a 10 anni

5

5

oltre i 10 anni

6

6

 

Il CCNL opportunamente specifica che agli effetti del trattamento economico, i periodi di sospensione per malattia si sommano quando si verificano nell’arco di tempo di 12 mesi; mentre non si calcolano nella sommatoria i periodi di assenza per malattia verificatisi anteriormente ai 12 mesi considerati.

Per quanto riguarda i dirigenti agricoli, il CCNL di settore, rinnovato il 19 ottobre 2017 (art. 19),  prevede che in caso di interruzione di servizio, dovuta a malattia, il dirigente abbia diritto alla conservazione del posto e dell’alloggio, eventualmente goduto in forza del rapporto di lavoro, per dodici mesi ed al seguente trattamento economico:

a. quattro mesi di stipendio intero e cinque di mezzo stipendio in caso di anzianità di servizio sino a cinque anni;

b. sei mesi di stipendio intero e sei mesi di mezzo stipendio in caso di anzianità di servizio superiore a cinque anni.

Le interruzioni di lavoro per malattia non si sommano, quando si verificano alla distanza di oltre un anno dalla fine dell’interruzione precedente.

Superati i periodi di cui sopra, il datore di lavoro ha la facoltà di procedere al licenziamento del dirigente.

 

Messaggio INPS n. 1270

Nel citato messaggio l’INPS specifica che in caso di assenza a visita di controllo domiciliare, disposta sia d’ufficio che su richiesta datoriale, il lavoratore deve inoltrare all’Istituto la documentazione giustificativa nei casi in cui questa presenti caratteri sanitari; come si accennava tale onere riguarda anche i lavoratori del settore privato non aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia da parte dell’INPS (qualifiche impiegatizie).

Il messaggio chiarisce, infatti, come l’Istituto, non erogando alcuna prestazione previdenziale a tutela della malattia, può solo esprimere un parere medico – legale sula giustificabilità dell’assenza in occasione dell’accertamento disposto. Viene, quindi, rimessa al datore di lavoro la valutazione finale di competenza sulla giustificazione dell’assenza, sia per motivi sanitari (su cui, si ribadisce, l’INPS esprime solo un parere) che, a maggior ragione, per ogni altro genere di motivi (in genere, come si accennava disciplinari).

A fronte della documentazione prodotta dal lavoratore, l’ufficio medico – legale INPS provvede ad annotare le proprie valutazioni nell’apposito modello cartaceo, “Visita medica di controllo ambulatoriale”, da consegnare o trasmettere direttamente al lavoratore.

Il lavoratore, in seguito, è tenuto a consegnare copia di tale modello al proprio datore di lavoro.

Per facilitare la possibilità dii accesso alle informazioni del caso, l’INPS nel messaggio citato informa gli utenti di aver predisposto, sul proprio sito istituzionale, una specifica funzione “on line” per potere acquisire telematicamente le valutazioni medico legali dall’INPS, all’esito della visiti di controllo.

Il datore di lavoro, per accedere alla funzionalità descritta, in fase di richiesta di visita medica per i dipendenti non aventi diritto all’indennità di malattia erogata dall’INPS, dovrà espressamente richiedere la disamina degli atti giustificativi. La funzionalità è disponibile, accedendo al Portale INPS con il proprio PIN dispositivo, all’interno del servizio “Richiesta di visite mediche di controllo”.

Il messaggio, infine, precisa che l’Ufficio medico – legale della Struttura territoriale dell’INPS è, comunque, tenuto a consegnare al lavoratore interessato il parere sulla giustificabilità dell’assenza. La nuova procedura telematica comporta il venir meno, in capo al lavoratore, dell’onere di consegnare copia del parere sulla giustificabilità dell’assenza al datore di lavoro.

(M. Mazzanti)