Dimissioni del lavoratore – nuove norme dal 12/03/2016.

Dimissioni del lavoratore – nuove norme dal 12/03/2016.

Il decreto legislativo 151/2015, ha stabilito nuove regole, in sostituzione di quelle previste dalla legge Fornero (legge 92/2012, valide sino al 12 marzo 2016), in materia di dimissioni e risoluzioni consensuali; ciò per contrastare il fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco”. Nella specie, viene sancito che i lavoratori intenzionati a rassegnare le dimissioni o a risolvere consensualmente il rapporto di lavoro dovranno farlo esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro attraverso il sito istituzionale. Le stesse dovranno poi essere inviate al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente. La trasmissione dei moduli potrà anche avvenire per il tramite di patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione.

Il mancato utilizzo dei moduli ministeriali determina l’inefficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale. Inoltre, la nuova norma prevede la facoltà di ripensamento in base alla quale, entro 7 giorni dalla data di invio dei moduli, il lavoratore potrà revocarle con modalità analoghe. Sul piano sanzionatorio viene disposto che, salvo che il fatto costituisca reato, al datore di lavoro che alteri i moduli sarà applicata la sanzione amministrativa da 5mila a 30mila euro. La competenza sull’accertamento e sull’irrogazione della sanzione è riservata alle Direzioni Territoriali del Lavoro. Sul punto sono stati emanati il D.M. 15 dicembre 2015 e la circolare Min. Lav. n. 12 del 04/03/2016. Per la materiale compilazione del modulo previsto si potrà accedere al portale www.clicklavoro.gov.it. Si ricorda che, qualora il lavoratore si assenti dal lavoro senza le formalità di cui si è detto, per la “chiusura” del rapporto è necessario seguire la procedura disciplinare, onde pervenire al licenziamento per giusta causa, ex art. 2119 c.c.

(M. Mazzanti)