Differimento del termine di presentazione delle domande di esonero di cui all’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’aggiornamento del modulo.

L’I.N.P.S., con recente messaggio (n. 1850 del 7 maggio 2021) ha già provveduto a rettificare quanto comunicato, con circolare n. 57 del 12 aprile u.s., in precedenza emanata relativamente alle “domande” per ottenere l’esonero straordinario di contributi dovuti dalle aziende agricole, appartenente a particolari filiere, per il periodo gennaio – giugno 2020.

In particolare, si ricorda che la circolare n. 57 del 12 aprile 2021 forniva le indicazioni e le istruzioni operative in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui all’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni.

Nella circolare, al paragrafo 5, era indicato come per accedere al beneficio i datori di lavoro hanno l’onere di presentare la relativa istanza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della circolare (termine di presentazione delle istanze fissato quindi 12 maggio 2021), utilizzando il modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito istituzionale www.inps.it.

Il nuovo messaggio INPS, a fronte della necessità di semplificare la procedura di autorizzazione dell’esonero e di adeguare le dichiarazioni certificative dei richiedenti, sentito anche il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ( e forse anche tenendo conto delle perplessità avanzate, da più parti, in merito al contenuto della circolare n. 57), ha diramato l’informativa con la quale si rende noto che nei prossimi giorni sarà sospesa la disponibilità del modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020”, bloccando quindi, di fatto, la faticosa procedura in precedenza esplicitata.

Successivamente, l’INPS provvederà a comunicare la data di disponibilità del nuovo modulo e il periodo ulteriore utile per la presentazione delle istanze, specificando altresì i casi particolari in cui le aziende, che avessero già presentato la domanda, dovranno presentare una nuova istanza.

Sempre sulla materia in oggetto si segnala un importante risultato ottenuto in sede parlamentare.

Il 4 maggio u.s., infatti, è stato approvato dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato – in sede di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 come noto volto a prevedere “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” (cd. “decreto sostegni) – un emendamento che risolve molte delle criticità sollevate dalle aziende agricole e dalle associazioni di categoria, in ordine ai cosiddetti “aiuti di Stato”.

L’emendamento approvato prevede infatti di inserire , dopo il comma 2,  il seguente inciso:

«2-bis. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, così come modificati dal presente articolo, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020)1863), e successive modifiche ed integrazioni.».

Il testo dell’emendamento dovrebbe integrare il cd “decreto sostegni” in via di conversione (entro il 22 maggio 2021), alleggerendo enormemente il carico burocratico posto in precedenza in capo alle aziende e agli intermediari per la redazione dell’istanza di sgravio dei contributi CAU – INPS .

(M. Mazzanti)