Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2020.

Sono interessati alla dichiarazione di vendemmia/raccolta e rivendicazione delle produzioni DO e IG nonché uve da tavola

  1. a) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale dell’uva prodotta;
  2. b) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
  3. c) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
  4. d) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
  5. e) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
  6. g) soggetti che effettuano l’intermediazione;
  7. h) le associazioni e le cantine cooperative relativamente alle uve raccolte dai soci e/o per eventuali vigneti condotti direttamente dalla stessa associazione/cantina.

I conduttori dei vigneti che sono stati ritenuti idonei alle produzioni DO e IG, effettuano contestuale rivendicazione delle uve avvalendosi della modulistica della dichiarazione di vendemmia.

Si precisa che la dichiarazione deve essere presentata, anche se la produzione di uva nella campagna interessata sia stata uguale a zero. Inoltre sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i conduttori di vigneti che abbiano effettuato la “vendita su pianta” delle uve.

Sono esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione di vendemmia:

  1. le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte del produttore o di un’industria di trasformazione specializzata;
  2. i produttori le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non è stato né sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma;
  3. i produttori che consegnano la totalità della propria produzione ad un Organismo Associativo; in ogni caso, tali soggetti sono tenuti alla compilazione dell’allegato F2.

 

 

Sono interessati alla compilazione della dichiarazione di produzione vinicola

produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;

produttori di uva da vino che effettuano la raccolta la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;

produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;

produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;

produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;

le associazioni e le cantine cooperative.

I prodotti diversi dal vino che fossero in viaggio alle ore 24:00 del 29 novembre dovranno essere dichiarati nella disponibilità del destinatario e non dal cedente. Ugualmente i prodotti detenuti alla data del 30 novembre per “conto lavorazione” devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene e non dall’effettivo proprietario.

Sono esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione di produzione:

  • le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone già indicate come soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione di vendemmia;
  • i produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma;
  • i produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo, soggetto all’obbligo di presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma.

La dichiarazione di produzione vino e mosti può essere precompilata utilizzando direttamente i dati presenti nei registri di cantina, è comunque facoltativa e l’azienda può continuare ad utilizzare le normali modalità.

 

Le dichiarazioni di vendemmia devono essere presentate entro il 15 novembre

Le dichiarazioni di produzione devono essere presentate entro il 15 dicembre con riferimento ai prodotti detenuti in cantina al 30 novembre.

 

(A. Caprara)

 

Le dichiarazioni omesse o presentate in ritardo ovvero incomplete e/o inesatte saranno sottoposte alle sanzioni dettate dall’art. 48 del Regolamento (UE) n. 273/2018 del 26 maggio 2009 e dalla L. 238/2016