Dichiarazione del rispetto dei requisiti per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da Covid 19.

Il 27 Aprile 2022 è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con cui sono state approvate le istruzioni e il modello per la compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui in oggetto.

La dichiarazione sostitutiva serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nelle sez. 3.1 (Aiuti di importo limitato) e 3.12 (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) della Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework”, e il rispetto delle varie condizioni ivi previste.

Ai fini della verifica del non superamento dei massimali previsti dalle predette Sezioni bisogna tenere conto sia delle misure fiscali elencate nel quadro A (aiuti stabiliti dai vari decreti che si sono susseguiti nel periodo di pandemia riguardanti principalmente contributi a fondo perduto, crediti di imposta o esenzioni dal pagamento di imposte), sia delle altre misure agevolative “ Altri aiuti”, comprese quelle non erariali, come ad esempio quelle di carattere previdenziale e creditizio, per le quali il contribuente ha usufruito delle agevolazioni nel periodo preso in considerazione (1 marzo 2020 – 30 giugno 2022).

Modalità e termini di presentazione

La dichiarazione va inviata a partire dal 28 aprile 2022 esclusivamente con modalità telematiche direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. In seguito alla pubblicazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22.06.2022 il termine di presentazione è stato posticipato al 30 novembre 2022, in luogo del termine del 30 giugno prima previsto.

I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata di cui all’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (trattasi delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali) devono inviare la dichiarazione entro il 30 novembre o se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Nel caso in cui tale termine cada successivamente al 30 novembre 2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell’art. 1 del decreto del 21 dicembre 2021, devono presentare una prima dichiarazione entro il 30 novembre 2022, ed una seconda dichiarazione (oltre il 30 novembre ma entro i 60 giorni dal pagamento), con riferimento alla definizione agevolata, sempre che la stessa non sia stata già inserita nella prima dichiarazione.

Si evidenzia che nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione per l’accesso agli aiuti per i quali il relativo modello includeva  l’autodichiarazione (ad esempio l’istanza per il contributo a fondo perduto perequativo), la presentazione della dichiarazione non è obbligatoria sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nella tabella aiuti allegata alle istruzioni per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva. In quest’ultimo caso la dichiarazione va presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti, nonché di quelli già indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva già presentata.

Nel Provvedimento viene inoltre precisato che la dichiarazione sostituiva va comunque presentata quando:

· il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;

· il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti, nel qual caso andrà compilato il quadro D della dichiarazione sostitutiva;

· il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito (questo meccanismo è applicabile solo per le misure riportate nella tabella Aiuti allegata alle istruzioni per la compilazione delle Dichiarazione).

Soggetti tenuti alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel c.d. regime “ombrello” (riportati nella tabella Aiuti allegata alle istruzioni per la compilazione delle Dichiarazione).

Contenuto della Dichiarazione Sostitutiva

Come già detto, la compilazione del quadro A della dichiarazione è propedeutica alla verifica del rispetto dei massimali previsti dalle sez. 3.1 e 3.12 del Temporary Framework. Sul punto, si osserva che per il settore agricoltura gli aiuti percepiti rientrano prevalentemente nell’ambito della sezione 3.1.

Essendo cumulabili i massimali previsti dalle due sezioni (3.1 e 3.12), è possibile allocare la medesima misura barrando le rispettive caselle della Sez. I del quadro A, tenendo conto delle sole misure agevolative espressamente indicate. In tal caso (ovvero nell’ipotesi del cumulo) andrà anche compilato il quadro D del modello, indicando il codice aiuto per (desunto dalla tabella “Aiuti” contenuta nelle istruzioni alla compilazione del modello), che si intende allocare nelle sez. 3.1 e 3.12

Per gli Aiuti per i quali sono presenti i campi “Settore” e “Codice attività”, è possibile comunicare, con il modello in esame, i dati necessari per consentire la registrazione nel Registro nazionale Aiuti (RNA).

Superamento dei limiti dei massimali

Nel caso di superamento dei limiti dei massimali degli aiuti di stato ricevuti, elencati nella sez. I del quadro A (cosiddetto “ regime ombrello”), occorre compilare il riquadro del modello di dichiarazione  “Superamento limiti Sezioni  3.1 e 3.12 “ dove andranno indicati non solo l’ammontare degli aiuti eccedenti i limiti, distinti per gli aiuti ricevuti dal 1 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 ovvero a partire dal 28 gennaio 2021, ma anche gli interessi da recupero relativamente agli importi  eccedenti.

In tale contesto, è possibile scomputare le eccedenze rispetto al massimale del periodo fino al 27 gennaio 2021 (100 mila euro per le imprese agricole) dal massimale spettante per il periodo post 27 gennaio 2021 (225 mila per le aziende agricole), ovvero, ricorrendone le condizioni, dal massimale previsto per la sez. 3.12.

Al fine della verifica del superamento dei massimali è necessario individuare la data di concessione della misura agevolativa che può coincidere con la data di approvazione della domanda di aiuto, con la data di presentazione della dichiarazione dei redditi o della compensazione in relazione ai crediti di imposta ( modello F24), ovvero con la data di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi (vedi la tabella “Aiuti” riportata nelle istruzioni di compilazione al modello). 

Gli importi eccedenti che il beneficiario intende restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali, vanno indicati nella colonna 8 del riquadro in esame.

Gli stessi importi, inoltre, andranno riportati, con riferimento alla singola misura agevolativa, anche nelle colonne 6 e 7 del quadro D.  

Fermo restando che Confagricoltura ha rimarcato l’eccessiva gravosità dell’adempimento e richiesto almeno la concessione della proroga dei termini di presentazione del modello al 30 settembre p.v., nonché l’abolizione della comunicazione dei dati già in possesso dell’amministrazione finanziaria, si fa riserva di inviare successive comunicazioni in ordine ad aspetti specifici sulla compilazione del modello per i quali abbiamo interessato gli uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate. 

® ATTENZIONE!!!

I soci che hanno incaricato Confagricoltura alla predisposizione di istanze di contributi a fondo perduto per COVID-19 saranno contattati dagli uffici della Zona di competenza per dare seguito all’adempimento.

I nostri uffici di Zona sono a disposizione per chiarimenti ed informazioni.

(M. Capellani)