Detrazione dell’IVA per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione dal 1 luglio 2018.

Detrazione dell’IVA per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione dal 1 luglio 2018.

L’Amministrazione finanziaria ha emanato il 4 aprile scorso, il provvedimento con il quale, a norma della Legge di Bilancio 2018, con decorrenza 1° luglio 2018, sono state introdotte una serie di limitazioni alla detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, e alla deducibilità dei relativi costi, subordinandoli all’utilizzo di forme di pagamento qualificato, con contestuale abrogazione della scheda carburanti. In particolare, la predetta Legge n. 205/2017, ha introdotto l’obbligo di pagamento degli acquisti di carburanti e lubrificanti con modalità diverse dal contante per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2018, con riferimento agli operatori IVA, al fine di poter detrarre l’imposta e dedurre le spese derivanti dall’acquisto. Tale disposizione si inserisce all’interno del pacchetto di norme che prevedono l’adozione obbligatoria la della fatturazione elettronica dal 1° luglio 2018 proprio per le cessioni di carburanti, e, a partire dal 1° gennaio 2019, in via generale per tutti gli operatori economici. Pertanto, dal 1° luglio c.a. la deducibilità dei costi per il consumo di carburante per autotrazione relativamente ai mezzi di cui all’articolo 164 del TUIR, sarà vincolata al fatto che il pagamento avvenga con moneta elettronica. Analogamente, la detrazione IVA, ai sensi dell’articolo 19-bis, comma 1, lettera d), DPR. n. 633/72, sarà riconosciuta anche se il pagamento verrà effettuato con altri mezzi rispetto a carte di credito, di debito o prepagate. Più precisamente, il provvedimento succitato, dispone che, sia ai fini della detraibilità IVA che della deducibilità della spesa, l’acquisto di carburanti e lubrificanti potrà essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal denaro contante. Di conseguenza, si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni, tutti i mezzi di pagamento considerati “tracciabili” come, per esempio: · bonifico bancario o postale; · bollettino postale; · assegni bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali; · addebito diretto in conto corrente; · carte di credito; · bancomat e carte prepagate. Sarà, inoltre, ancora possibile continuare ad utilizzare le cosiddette “carte carburanti”, cioè quelle carte che vengono rilasciate agli operatori IVA dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di “netting”, che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione.

(E. Cricca)