Definizione agevolata dei ruoli (c.d. “rottamazione-quater”, commi 231-251)

Con la “Legge di bilancio 2023” (L. 29.12.2022 N. 197) è stata prevista la definizione agevolata delle cartelle di pagamento (c.d. “rottamazione-quater”), avente ad oggetto i ruoli affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.

Somme rientranti tra i carichi definibili

I contribuenti possono estinguere il debito senza la corresponsione di sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio.

Possono essere altresì estinti i debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000- 2017 che sono già stati oggetto delle precedenti “rottamazioni” o del “saldo e stralcio”.

Rientrano nella nuova rottamazione anche i debiti risultanti da carichi affidati agli Agenti della riscossione da parte degli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui al D. Lgs. n. 509/94 (Casse previdenziali, professionisti, tra cui INARCASSA, CDC, ENPAV, ENPAM, ecc.) e al D. Lgs. n. 103/96 (per i professionisti privi di Cassa previdenziale di categoria), a fronte dell’adozione di apposite delibere da adottare entro il prossimo 31 gennaio 2023.

Somme escluse dalla “nuova” rottamazione

La definizione agevolata in esame non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:

· recupero degli aiuti di Stato ex art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589;

· crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

· multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

· le risorse proprie tradizionali previste dall’Art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni nn. 2007/436/CE, 2014/335/UE e 2020/2053/EU;

· IVA riscossa all’importazione.

Modalità di accesso alla definizione agevolata

Dal punto di vista operativo, si può richiedere un prospetto dei carichi “rottamabili” accedendo, tramite SPID o credenziali, all’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate e riscossione (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/), cliccando su “DEFINIZIONE AGEVOLATA” e

“PROSPETTO INFORMATIVO”.

Il soggetto interessato deve poi inviare la dichiarazione di adesione, utilizzando un apposito modello, entro il prossimo 30 aprile 2023. La dichiarazione è inviabile direttamente dalla propria area riservata.

Nella dichiarazione occorrerà indicare, oltre ai dati identificativi delle cartelle oggetto di rottamazione, anche il numero di rate scelto e l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.

Pagamento delle somme dovute

Entro il prossimo 30 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate Riscossione comunicherà ai debitori quanto dovuto per la definizione, l’importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.

I pagamenti delle somme definite potranno essere effettuati alternativamente:

· in un’unica soluzione entro il prossimo 31 luglio 2023;

· in un massimo di 18 rate, di cui la prima e seconda rata, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute, dovranno essere corrisposte rispettivamente entro il 31.7.2023 e 30.11.2023. Le restanti rate, di pari ammontare, devono essere versate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2024.

I pagamenti potranno essere effettuati da parte dei debitori, optando in alternativa:

· per la domiciliazione sul c/c indicato nella domanda di definizione;

· per il pagamento dei moduli precompilati allegati alla comunicazione;

· per il pagamento presso gli sportelli dell’Agente della riscossione.

Effetti della rottamazione

Una volta presentata la domanda di definizione, relativamente ai carichi in oggetto, sono sospesi i termini di prescrizione o di decadenza.

Inoltre precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione sono sospesi fino al 31 luglio 2023 e, una volta effettuato il pagamento della prima o unica rata, tali dilazioni precedenti verranno automaticamente revocate.

A seguito della presentazione della domanda, l’Agente della riscossione non può altresì avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche, proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo.

(M. Cappellani)