Decreto semplificazioni – Novità in materia di lavoro e previdenza.

Decreto semplificazioni – Novità in materia di lavoro e previdenza.

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (n.36/2019) la legge n.12/2019 di conversione del decreto legge n.135/2018 (cd. decreto semplificazioni).

La nuova normativa contiene alcune disposizioni di interesse per il settore agricolo e ciò in specie in materia di lavoro e previdenza.

Datori di lavoro – denuncia aziendale (D.A.)

Importante la semplificazione apportata alle modalità di denunzia di inizio attività/consistenza aziendale; la denuncia aziendale (D.A.), prevista e normata dall’art. 5 del d.lgs. n.375/1993 e art. 9-ter della legge n.608/1996), come noto è un obbligo posto a carico dei datori di lavoro agricolo i quali devono presentare la prescritta denunzia all’INPS, in via telematica, all’inizio dell’attività produttiva aziendale nonché qualora vi siano modificazioni successive, vuoi nell’ettarato aziendale per acquisiti di terreni o affitti ovvero nella composizione del piano colturale, ciò quindi quando tali eventi possano generare una sensibile e significativa  rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell’azienda.

In sostanza la semplificazione consiste nell’avere sgravato l’azienda dall’onere di comunicare dati già in possesso della pubblica amministrazione (norma già previgente in forza dell’art. 18 secondo comma, della legge n. 241/1990).

La nuova norma – art. 3, comma 1-undecies, – prevede infatti che “i dati della denuncia aziendale di cui all’articolo 5, comma 1, lettere “a” (ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate), “c” (indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti, n.d.r.) e “d” (numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalità di allevamento, n.d.r.), del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, possono essere acquisiti d’ufficio dall’INPS, dal  fascicolo aziendale di cui all’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  1°  dicembre  1999,  n.  503, istituito nell’ambito dell’anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)”.

In concreto quindi non verranno più richiesti all’azienda i dati relativi alla consistenza aziendale poiché reperibili presso altre amministrazioni pubbliche, a partire da AGEA; in particolare i datori di lavoro agricolo nella compilazione della D.A. non indicheranno più i quadri del modello (predisposto a suo tempo dall’INPS con circolare n. 88/2006, modello che è composto di 4 pagine, 10 quadri, e 23 pagine di istruzioni) relativi ai terreni condotti, alle colture praticate, ai riferimenti catastali, agli animali allevati.  Questi dati, essendo già inseriti all’interno del “fascicolo aziendale” in possesso quindi degli organismi pagatori, potranno essere quindi recepiti dall’INPS direttamente, accedendo all’anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Parimenti cade la necessità di  ripresentare all’INPS la denuncia di variazione ad ogni modificazione della consistenza aziendale, quando ciò sia desumibile  da variazioni già apportate e contenute nel fascicolo aziendale.

La norma entrata in vigore onera l’INPS di tutti gli adempimenti di cui si è detto; ciò necessariamente comporterà la modifica della odierna procedura telematica, dovendo l’Istituto previdenziale acquisire d’ufficio tutti i dati contenuti nel fascicolo aziendale (cartaceo ed elettronico); con le norme semplificative messe in campo il fascicolo aziendale – istituito nell’ambito dell’anagrafe delle imprese agricole come da d.lgs. n.173/1998, art. 14 – diviene infatti per la Pubblica amministrazione il dossier identificativo e riepilogativo della consistenza dell’impresa .

 

LUL telematico – Abolizione

 

La norma citata in apertura, all’articolo 3, comma 1, prevede (l’entrata in vigore del LUL telematico era stato più volte prorogato – da ultimo, con quanto disposto all’art. 1 della legge n. 205/2017 comma 1154) la definitiva abrogazione dell’articolo 15 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151,  istitutivo del libro unico del lavoro (LUL) telematico. In base alla nuova norma restano invariati per le aziende agricole  gli adempimenti connessi alla tenuta del libro unico del lavoro .

 

Rottamazione Ter 

L’articolo 1-bis della legge in commento riapre i termini per la definizione agevolata dei ruoli (cd. rottamazione-ter) anche in favore dei soggetti i quali non avevano aderito alle precedenti norme agevolative stabilendo la possibilità di estinguere  i debiti a ruolo in carico per la escussione agli agenti della riscossione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, compresi quelli di natura contributiva; l’estinzione agevolata si effettua senza dovere corrispondere alcuna somma a titolo  di sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive. Dalla cosiddetta rottamazione-ter erano esclusi i contribuenti che non avevano pagato le rate da corrispondere in forza della precedente definizione agevolata entro il 7 dicembre 2018 (articolo 3, comma 23, del decreto legge n. 119/2018).  In sostanza la legge sulla semplificazione ammette  la nuova rottamazione anche per i contribuenti in precedenza esclusi salvo l’onere di presentazione,  entro il 30 aprile 2019, dell’ istanza relativa. La nuova norma prevede l’obbligo di pagamento delle somme rottamate in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero rateizzando in un massimo di dieci rate con decorrenza dal 31 luglio 2019.

 

(M. Mazzanti)