DECRETO RILANCIO – LAVORO E PREVIDENZA – DECRTETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 CD RILANCIO E LEGGE 17.7.2020 N. 77 DI CONVERSIONE

La conversione in legge del decreto rilancio porta alle aziende agricole, inserite in alcune filiere, l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2020. Modificato, in parte, il coacervo normativo inerente le integrazioni salariali per Covid-19 come introdotte in precedenza dal D.L. 16 giugno 2020, n. 52 (in particolare per termini e procedure per l’invio delle domande; ancora apportate modifiche alle norme previgenti in materia di permessi, congedi, lavoro agile, emersione dei rapporti di lavoro e contratti a termine.

 

Esonero contributivo ( Articolo 222 – comma 2)

La norma prevede, previa acquisizione del consenso da parte della Commissione Europea, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 per le imprese del settore agricolo che svolgono attività agrituristiche, apistiche, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, le aziende di allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura ed i birrifici.

Le modalità per l’esonero dovranno essere stabilite con apposito ed emanando decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

La norma non è priva di criticità applicative poiché prevedendosi alcune filiere agricole e non altre, non sempre agevole è la concreta individuazione dei soggetti beneficiati, proprio per la multifunzionalità delle aziende agricole italiane – che svolgono sovente attività miste – e per il criterio non sempre esaustivo dei codici ATECO.

L’esonero riguarda unicamente i contributi previdenziali e assistenziali posti a carico dei datori di lavoro (la quota contributiva INPS a carico del lavoratore è da pagare).

Complessa è poi la gestione in ragione del fatto che i contributi di cui si prevede l’esonero sono quelli dovuti per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020; in pratica per gli operai agricoli è previsto l’esonero per le contribuzioni INPS CAU in scadenza il 16 settembre 2020 (I trimestre 2020) ed il 16 dicembre 2020 (II trimestre 2020). L’esonero dovrebbe riferirsi anche ai contributi in scadenza dovuti per gli impiegati, quadri e dirigenti dell’agricoltura annotando peraltro che per tali figure i termini sarebbero già scaduti, salvo che per i casi di sospensione Covid già in essere. La norma ammette lo sgravio fino a concorrenza dell’importo previsto nella legge e pari, per l’anno corrente, a 426,1 milioni di euro; è prevedibile che tale somma sia insufficiente.

 

Integrazione Salariale ( artt. 68, 69, 70, 71)

La legge di conversione del decreto in oggetto conferma le modifiche introdotte, medio tempore, dal D.L. 16 giugno 2020, n. 52, alla disciplina della integrazione salariale con causale “Covid-19”, nelle sue varie articolazioni settoriali Cig, Cisoa, Fis, Cig in deroga, modifiche già commentate dalla rivista e relative agli aspetti procedurali (termini, presentazione delle domande).

 

DURC (art. 181)

Abrogata la precedente disposizione relativa alla validità dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020; con la legge di conversione pertanto per la validità temporale dei DURC si applica la disciplina sancita all’art.103, comma 2, che stabilisce la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (appena prorogato al 15 ottobre 2020).

 

Emersione di rapporti di lavoro (art. 103)

Posticipata al 15 agosto 2020 la data limite per la presentazione dell’istanza di assunzione o regolarizzazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro così come la richiesta di permesso di soggiorno temporaneo da parte dei cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019.

 

Lavoro agile (art. 90)

La norma riconosce ai lavoratori del settore privato, maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, la possibilità (entro il periodo di validità dello stato di emergenza), sulla base di un parere medico qualificato del medico competente, di prestare lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

 

Trasferimento d’azienda e licenziamenti (art. 80, comma 1-bis)

La norma conferma il blocco dei licenziamenti fino al 17 agosto 2020, la sospensione delle procedure di licenziamento, la possibilità di revocare il recesso datoriale se avvenuto tra il 23 febbraio e il 17 marzo 2020; per inciso di nuovo conio è la disposizione che fino al 17 agosto 2020, dilata ed estende la durata dell’esame congiunto previsto in caso di trasferimento di azienda (art. 2112 c.c., art. 47, L. n. 428/1990) procedura che dovrà durare almeno 45 giorni, anziché i 10 giorni previsti dall’art. 47, L. n. 428/1990.

 

Contratti di apprendistato e contratti a termine (art. 93, comma 1-bis )

Il termine previsto dai contratti di lavoro a tempo determinato (anche con somministrazione), di apprendistato (diversi da quello professionalizzante) è prorogato automaticamente per una durata pari al periodo in cui l’attività sia rimasta sospesa a causa dell’emergenza sanitaria.

Confermato al 30 agosto 2020 il termine finale per la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato acausali.

 

Congedo e indennità per lavoratori dipendenti e autonomi (art. 72)

Confermato il congedo (per gli iscritti ad istituti scolastici e simili) pari a 30 giorni per i genitori con figli sino a 12 anni (o figli con handicap in situazione di gravità). Il congedo può essere utilizzato da ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato, in modo alternativo tra gli stessi, per periodi decorrenti dal 5 marzo e sino al 31 agosto 2020. I congedi possono essere utilizzati su base giornaliera od oraria.

 

Reddito di emergenza (art. 82)

Slitta al 31 luglio 2020 il termine per presentare la domande per il REM.

Possibile il riconoscimento del REM durante tutto il periodo interessato allo stato di emergenza comunque non oltre il 30 settembre 2020, ai nuclei familiari che pur occupando abusivamente un immobile – previa autocertificazione – dichiarano la presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela, quali soggetti malati gravi, disabili, in difficoltà economica e senza dimora, aventi i requisiti per la concessione del beneficio.

 

Indennità per i lavoratori dello spettacolo (art. 84)

La norma prevede l’indennità, pari a 600 euro, per le mensilità di aprile e maggio 2020 in favore dei lavoratori intermittenti iscritti al fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano dell’integrazione salariale ordinaria.

 

Contratto di rete con causale di solidarietà (art. 43 bis)

Per il solo corrente anno 2020 la norma prevede la possibilità di stipulare un contratto di rete allo scopo   di favorire il mantenimento dei livelli di occupazione in difficoltà per la emergenza sanitaria; con questa nuova regola si tende a perseguire finalità correlate alla salvaguardia dell’occupazione per lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro, l’inserimento di persone che abbiano perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa; l’assunzione di professionalità utili a rilanciare le attività produttive. Le aziende partecipanti al contratto di rete si avvarranno, ai fini del concreto utilizzo dei lavoratori, ai consolidati strumenti del distacco e della codatorialità.

(M. Mazzanti)