Decreto riaperture: smart working e permessi di soggiorno.

Pubblicata in G.U. (n. 146 del 21 giugno 2021) la legge di conversione del D.L.  22 aprile 2021 n. 52, cosiddetto “decreto riaperture” (legge 17 giugno 2021 n. 87);  interessanti, dal punto di vista laburistico, due norme, la prima (art. 11)  in tema di lavoro agile e la seconda (art. 11 ter) in materia di validità dei permessi di soggiorno.

In specie, infatti, con la norma in esame ha prorogato al 31 dicembre 2021 la vigenza le disposizioni (già previste dall’art. 90 della legge n. 77/2020, commi 3 e 4) derogatorie rispetto alle regole sancite in via ordinaria dalla legge n. 81/2017. Sono quindi ancora applicabili sino al prossimo dicembre i pregressi adempimenti semplificati:

· comunicazione al Ministero del Lavoro;

· possibilità di disporre lo smart working in carenza di accordi individuali;

· adempimento degli obblighi informativi in tema di salute e sicurezza utilizzando la via telematica, ricorrendo anche alla documentazione INAIL fruibile on line.

Non è viceversa stata riconfermata la agevolazione in precedenza prevista per i lavoratori fragili (cioè i soggetti più esposti al rischio di contagio COVID-19 per età, immunodepressione, patologie oncologiche, terapie salvavita, comorbilità).

La seconda norma in commento prevede la proroga fino al 31 luglio 2021 del termine di validità dei permessi di soggiorno e dei diversi titoli legittimanti previsti dalla sanatoria “Bellanova” (art.  103, D.L. n. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020), già scaduti al 31 agosto 2020 e più volte successivamente prorogati; la norma prevede poi la facoltà, per i soggetti interessati, di inoltrare una apposita istanza tesa al rinnovo dei permessi e titoli citati, stabilendo un correlativo obbligo di disamina (con il criterio della progressività), da parte degli uffici competenti, dei relativi procedimenti.

La nuova proroga è relativa:

· i permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, stagionale, autonomo, familiare, di studio;

·   i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;

· la validità dei nulla osta per lavoro stagionale, anche pluriennali;

· la validità dei nulla osta per il ricongiungimento familiare.

(M. Mazzanti)