DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2015 VOUCHER: SI CAMBIA ANCORA.

Decreto legislativo n. 81 del 2015 Voucher: si cambia ancora.

Il Consiglio dei Ministri dei Ministri nella seduta del 23 settembre 2016 ultimo scorso  ha approvato definitivamente un decreto legislativo con disposizioni correttive  ad integrazione di quanto già disposto  dal Jobs Act. La nuova stesura, predisposta dal ministero del lavoro, aderendo alle pressioni sindacali (ricordiamo la campagna mediatica della CGIL per la abrogazione dell’istituto) cambia  in senso restrittivo la disciplina del lavoro accessorio in particolar modo per le aziende agricole. Il nuovo decreto, aderendo alle procedure di tracciabilità previste per il c.d. lavoro intermittente  stabilisce l’obbligo per i committenti agricoli di comunicare con strumenti informali (sms o posta elettronica)  all’Ispettorato nazionale del lavoro, i dati anagrafici del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione di lavoro accessorio, con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni (si ricorda che il testo approvato, a suo tempo,  in prima lettura dal Consiglio dei Ministri prevedeva un arco temporale più ampio di 7 giorni). Non pare chiarito il problema relativo al limite annuo reddituale; il decreto infatti  non specifica (quantomeno nel testo diffuso informalmente) quale sia il limite annuo di denaro  che il prestatore di lavoro può ricevere da un singolo committente agricolo ( euro  2.000 o dei 7.000); per fugare ogni dubbio si dovrà attendere  la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del  citato decreto legislativo che è prevista per i prossimi giorni. Secondo il Governo le modifiche introdotte in ordine alla disciplina dei voucher sono volte a garantire la piena tracciabilità dei voucher. In pratica quindi i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

(M. Mazzanti)