Decreto Lavoro. Le principali novità introdotte dalla legge di conversione del D.L. n. 48/2023

È stata pubblicata nella G.U. n. 153 del 3 luglio 2023 la Legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 48/2023 (“Decreto Lavoro”), recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.

Il provvedimento è entrato in vigore in data 4 luglio 2023.

Di seguito, si evidenziano le principali novità introdotte nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge.

Assegno di inclusione

La legge di conversione ha introdotto diverse modifiche alla disciplina del nuovo strumento assistenziale denominato Assegno di Inclusione (Adi), che andrà a sostituire, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il Reddito di Cittadinanza.

Beneficiari saranno:

  • nuclei con disabili,
  • minori o over 60,
  • nuclei con i componenti in situazione di svantaggio inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalla PA.

Per poter usufruire di tale strumento, dal 1° gennaio 2024, ci si potrà rivolgere all’INPS, ai Patronati ed ai CAF.

Con la legge di conversione, per quanto riguarda “offerta congrua” (ovvero, l’offerta che, se rifiutata fa perdere il sussidio al componente del nucleo familiare beneficiario dell’Adi), nel caso in cui la stessa sia riferita ad un contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione), la stessa potrà essere rifiutata se il luogo di lavoro disti più di 80 km da casa e se il luogo di lavoro non sia raggiungibile entro i 120 minuti utilizzando i mezzi pubblici di trasporto.

Prevista l’esclusione dall’obbligo di accettare un lavoro a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale, per il beneficiario di Adi attivabile al lavoro, nel caso in cui nel nucleo siano presenti figli con età inferiore a 14 anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati: in tal caso, l’offerta deve essere accettata nei limiti degli 80 Km dal domicilio e dei 120 minuti dei mezzi di trasporto pubblico.

I percettori dell’Assegno di inclusione possono svolgere lavoro subordinato occasione a tempo determinato in agricoltura.

Stralcio dei debiti contributivi

Ai soggetti iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti, Lavoratori autonomi agricoli, Committenti e Professionisti, per i quali sono stati annullati in via automatica i debiti contributivi delle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro per il periodo 2000 – 2015), possono chiedere all’ente previdenziale il riconteggio dei debiti cancellati.

Viene poi prevista, nella legge di conversione, la possibilità di saldare anche i debiti contributivi cancellati in virtù dell’articolo 4 del D.L. n.119/2018, per quanto riguarda i singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 2000 – 2010.

Il saldo potrà avvenire in un’unica soluzione o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023, previe istruzioni INPS che devono ancora essere diramate.

Contratto di lavoro a termine e contratto di somministrazione

I contratti a termine potranno essere rinnovati, oltreché prorogati, liberamente nei primi 12 mesi (dunque senza necessità di dover specificare la causale).

Passati i 12 mesi, tali contratti potranno essere rinnovati e prorogati solo in presenza delle nuove e più ampie condizioni, ovvero: nei casi previsti dai contratti collettivi, o in assenza di questi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, ma solo fino al 30 aprile 2024; per ragioni sostitutive.

Per il calcolo dei 12 mesi si dovrà tener conto dei contratti stipulati dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (ovvero dal 5 maggio 2023).

Per quanto riguarda la disciplina del lavoro in somministrazione viene escluso dal limite di contingentamento previsto per il personale in somministrazione a tempo indeterminato:

  • i lavoratori somministrati assunti in apprendistato;
  • i lavoratori in mobilità;
  • i soggetti disoccupati che godano da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
  • i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati ex DM 17 ottobre 2017.

Semplificazione degli obblighi informativi

Per quanto riguarda l’obbligo informativo da parte del Datore di lavoro al lavoratore introdotto dal d.lgs. n. 104/2022 (cd. Decreto Trasparenza) si considera adempiuto, per tutta una serie di elementi riguardanti il rapporto di lavoro, con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, che ne disciplina le materie, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

Tale obbligo, si ricorda, non si ritiene eseguito solo nel caso in cui il rapporto di lavoro sia caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili e non preveda un orario normale di lavoro programmato.

In tal caso, il datore di lavoro è quindi tenuto ad informare il lavoratore circa:

  • la variabilità della programmazione del lavoro;
  • l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;
  • le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
  • il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico.

Lavoro agile

Prorogato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per quei lavoratori (sia pubblici che privati) che sono affetti dalle gravi patologie come individuate dalla Legge di Bilancio 2023.
 
Prorogato al 31 dicembre 2023 il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile per alcune categorie di lavoratori del settore privato, e nello specifico:
·         per i dipendenti con almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa e che non vi sia altro genitore non lavoratore;
·         per i lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti sono più esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente.
 
Si rammenta che i modelli da utilizzare per l’invio dei nominativi all’interno dell’applicativo denominato “Lavoro Agile” sono disponibili sul sito servizi.lavoro.gov.it.
 
(A. Flora)