Diventa legge la nuova normativa relativa ai flussi migratori (D.L. 11 ottobre 2024 n. 145); nei giorni scorsi (il 4 dicembre) il testo è stato infatti licenziato dal Senato, con voto di fiducia (99 sì, 65 no e un astenuto); il provvedimento, che era stato approvato dalla Camera lo scorso 27 novembre, diventa così definitivo. Il testo proveniente dalla Camera aveva apportato alcuni mutamenti all’originario decreto legge; rilevante la introduzione nel testo dell’elenco dei “Paesi sicuri” nel nuovo elenco definito dal Governo anche per affrontare le plurime avverse decisioni giurisprudenziali inerenti i trattenimenti dei migranti nei centri all’uopo predisposti in Albania.
Per l’anno 2025 sono previsti n. 70.720 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, n. 730 ingressi per lavoro autonomo e n. 110.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale; per colf e badanti previsti fino a 10.000 nulla osta al di fuori delle quote; dei 110.000 ingressi stagionali per i settori agricolo e turistico-alberghiero, 47.000 sono prioritariamente per i lavoratori agricoli. Confermato, per l’inoltro delle istanze anche già precaricate, il sistema del click day, secondo il seguente calendario:
- per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali (art. 6, comma 3, lett.a) del D.P.C.M. dalle ore 9,00 del 5 febbraio 2025;
- per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali, anche del settore dell’assistenza familiare e socioassistenziale (artt. 6, commi 3, lett. b e 4, lett. b e c, del D.P.C.M.) dalle ore 9,00 del 7 febbraio 2025;
- per il settore agricolo dalle ore 9,00 del 12 febbraio 2025;
- per il settore turistico-alberghiero dalle ore 9,00 del 12 febbraio 2025, in misura pari al 70% delle quote complessive stagionali e, per il restante 30% delle quote complessive stagionali dalle ore 9,00 del 1° ottobre 2025;
- oltre alle suddette quote si potranno inoltrare domande per lavoro subordinato, entro il massimo di 10.000 istanze, per lavoratori dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di grandi anziani, con decorrenza dal 7 febbraio 2025 ore 9.00, ciò in via sperimentale e solo per l’anno 2025.
Per l’anno 2025, i datori di lavoro come privati potranno presentare fino a tre richieste di nulla osta al lavoro, nessun limite per le richieste presentate dalle organizzazioni datoriali di categoria, dai soggetti abilitati e autorizzati, dalle agenzie di somministrazione di lavoro.
Confermata la irricevibilità della domanda del datore di lavoro per il nulla osta necessario al permesso di soggiorno nei casi di pendenze o condanne per reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di tratta di persone o per il reato di acquisto o alienazione di schiavi.
Statuita una regola, sempre allo scopo di ridurre gli abusi, relativa all’obbligo di conferma da parte del datore di lavoro della domanda di nulla osta al lavoro entro 7 gg. dalla ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore.
Entro otto giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, il datore di lavoro ed il lavoratore straniero hanno invece l’obbligo di sottoscrivere il contratto di soggiorno, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, previste procedure informatiche di trasmissione, a cura del datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione per gli adempimenti inerenti la richiesta del permesso di soggiorno.
Importante sottolineare come per gli ingressi del 2025 le associazioni di lavoratori stranieri potranno affiancare i lavoratori in ingresso fino all’assunzione attraverso percorsi informativi e canali di dialogo con le prefetture.
Stabilite quote rosa (fino al 40%) per il lavoro subordinato stagionale, non stagionale e del settore dell’assistenza familiare e sociosanitario, analogamente per l’assistenza di disabili o grandi anziani. Interessanti e valide le tregole stabilite in merito alla conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro a tempo determinato e indeterminato (ciò sulla base dell’art. 1, comma 1, lett. f) punto 6, del D.L. n. 145/2024); in concreto sono considerate fuori quota le richieste di conversione presentate allo Sportello Unico per l’Immigrazione da lavoratori stagionali che hanno svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato; tali permessi possono essere convertiti in qualsiasi momento dell’anno e senza limiti numerici. Per inciso se si è in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio, è possibile svolgere qualsiasi lavoro purché non si superino le 20 ore settimanali (anche cumulabili per 52 settimane fino al limite massimo di 1.040 ore annuali).
Rammentiamo che se il richiedente ha necessità di lavorare per ore in più, sarà necessario convertire il Permesso di soggiorno per studio in Permesso di soggiorno per lavoro autonomo o subordinato (modello VA). Confermate le regole più restrittive per i lavoratori provenienti Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka.
Come innanzi accennato il decreto elenca direttamente i paesi sicuri per la protezione internazionale con un aggiornamento periodico, questo allo scopo di allinearsi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea; cancellata la disposizione previgente che consentiva la designazione di un Paese di origine sicuro con eventuali eccezioni per singole parti del territorio.
La legge cambia anche la competenza giudiziale sui procedimenti relativi alla convalida o proroga del trattenimento disposto dal questore del richiedente protezione internazionale, affidando la decisione alla Corte di Appello, in composizione monocratica.
Sempre in ordine alla procedura accelerata la nuova norma oggi prevede che il richiedente, il quale non abbia presentato la domanda di protezione internazionale entro 90 giorni dall’ingresso in Italia (senza giustificato motivo) sia escluso dalle misure di accoglienza; i soggetti i quali abbiano presentato la domanda di protezione internazionale, senza giustificato motivo, oltre il termine di 90 giorni dall’ingresso in Italia, si applicherà una procedura accelerata con eventuale rimpatrio.
Il provvedimento in esame stabilisce, in tema di ricongiungimento familiare, che il cittadino straniero abbia un soggiorno legale di almeno due anni in Italia; parimenti l’alloggio dovrà essere adeguato con requisiti minimi di spazio ed igiene.
Definito un nuovo termine per impugnare da parte delle ONG il fermo amministrativo delle navi che soccorrono i migranti in mare; i termini sono ridotti da 60 a 10 giorni.
Definite nuove e più severe regole per il respingimento con accompagnamento coattivo alla frontiera per gli stranieri rintracciati in operazioni di controllo ai confini, previsto l’obbligo di accesso ai cellulari degli irregolari per facilitarne le procedure di identificazione.
(M. Mazzanti)