DECRETO FLUSSI 2022.

Finalmente approvato il provvedimento inerente i flussi 2022 (non è un errore di stampa).

Pubblicato infatti sulla Gazzetta Ufficiale il decreto relativo ai flussi per i cittadini extracomunitari per i quali si potrà procedere, nel corrente anno, alla assunzione e per i quali è ammesso l’ingresso nel nostro paese.

In generale, il nuovo DPCM ammette in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, cittadini stranieri residenti all’estero entro una quota di 82.705 unità; in tale contesto 38.705 unità sono previste per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo; in particolare di questi 30.105 sono deputati ai settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia turistico – alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale, di cui:

A) n. 24.105 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia – Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;

B) n. 6000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di paesi con i quali nel corso dell’anno 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.

Autorizzata anche la conversione di 4400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale e 2000 per permessi di studio in permessi per lavoro subordinato.

Il  DPCM (decreto del presidente del consiglio dei ministri) definisce una quota di lavoratori cittadini extracomunitari  pari a 44.000 unità  in particolare per le necessità occupative nell’ambito del  lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico; una quota pari a 22.000 unità è specificatamente dedicata alle istanze di ammissione presentate dalle organizzazioni di categoria dei datori di lavoro. Come di consueto le modalità di presentazione delle istanze saranno definite con apposite circolari dai competenti ministeri (Ministeri Interno, Lavoro e Agricoltura), immutato il sistema del “click day” per l’invio delle domande; il termine per la presentazione delle domande decorre dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del DPCM in Gazzetta Ufficiale (27 marzo 2023).

Da segnalare come il decreto presenti una norma di nuovo conio (ancorché presente da anni nell’art. 22  del T.U. Immigrazione) e relativa alla disposta procedura di preventiva richiesta di lavoratori italiani o stranieri presenti in Italia, per le posizioni per le quali si proceda all’invio di istanze relative ai lavoratori stagionali.

Tale disciplina appare estremamente critica poiché con la prevista escussione preventiva di lavoratori, già inseriti nelle liste dei centri per l’impiego, si potrebbe determinare una strozzatura ed un allungamento dei tempi di lavorazione forse esiziale per il buon esito delle domande. 

Al riguardo si segnala come tutte le organizzazioni dei datori di lavoro abbiano richiesto lo stralcio di tale obbligo.

(M. Mazzanti)