Con la pubblicazione nella G.U. del 21.10.2021 del D.L. N. 146/2021 sono entrate in vigore dal 22.10.2021 alcune misure economiche, fiscali e di tutela del lavoro. Si riepilogano le novità fiscali di rilievo.
– Rimessione in termini per la rottamazione-ter e saldo e stralcio
La disposizione in commento interviene per ridefinire i termini di pagamento delle rate delle definizioni delle c.d. “Rottamazione ter” (ex art. 3 del D. L. 119/2018) e “saldo e stralcio” (ex art. 1, c. 184, della L. 145/2018), ai sensi delle quali, si ricorda, l’effetto di inefficacia delle stesse definizioni, per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata, non si produce nei casi di tardività non superiore a cinque giorni, in applicazione del principio del lieve inadempimento, prevedendo un nuovo termine del 30 novembre 2021 per effettuare il pagamento, senza incorrere nella predetta inefficacia, delle rate scadute nel 2020 e nel periodo che va dal 28 febbraio al 31 luglio 2021.
Si ricorda che le rate oggetto del nuovo differimento avrebbero dovuto essere versate entro i seguenti termini, a norma del D.L. n. 73/2021 (Sostegni bis”):
il 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;
il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
il 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;
il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
Sul punto, va anche evidenziato che la proroga del pagamento risolve anche la problematica che si venuta a creare per effetto della disciplina sulla rottamazione dei ruoli fino a 5.000 euro prevista dall’art. 4 del D.L. n. 41/2021, che ha previsto l’annullamento automatico per tutti i carichi affidati agli Agenti per la riscossione, inferiori alla predetta soglia, che si perfeziona entro il prossimo 31 ottobre, riguardanti le annualità dal 2000 al 2010. Infatti, con la proroga dei termini delle rate da rottamazione dei ruoli al 30 novembre i contribuenti hanno il tempo di verificare sul sito dell’Agenzia delle entrate – Riscossione, con un apposito programma, le rate dovute omettendo i ruoli che hanno i requisiti oggettivi per essere annullati automaticamente, senza correre il rischio di pagare somme maggiori rispetto a quelle dovute, che non verrebbero rimborsate, né somme inferiori a quanto dovuto, circostanza che impedirebbe il perfezionarsi della rottamazione.
– Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate dal 1/09/2021 al 31/12/2021
Con la norma in esame viene fissato un termine più lungo di 150 giorni, invece dei canonici 60 giorni, per il pagamento delle cartelle di pagamento notificate dal 1°settembre al 31 dicembre 2021. Pertanto, fino allo scadere del predetto termine dei 150 giorni dalla notifica, non saranno dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero coattivo del debito iscritto a ruolo.
Tale differimento, tuttavia, non vale ai fini del computo dei termini per la proposizione del ricorso che resta di 60 giorni dalla notifica della cartella. Peraltro, prima dello spirare del termine potrà essere richiesta la dilazione dei ruoli, per cui, se la stessa viene presentata entro il prossimo 31 dicembre, trova applicazione l’innalzamento dei 60.000 euro a 100.000 euro del limite entro cui non occorre dimostrare la difficoltà economica per ottenere la dilazione, nonchè il termine del mancato pagamento di 10 rate anziché di 5 rate, anche non consecutive, per la verifica della decadenza.
– Estensione della rateazione per i piani di dilazione
Nell’ottica di attenuare gli effetti economici negativi della pandemia si interviene sul numero di rate, che, se non pagate, determinano la decadenza da provvedimenti di rateizzazione precedentemente concessi, estendendolo da 10 a 18 rate, limitatamente ai piani di rateizzazione in essere alla data di inizio del periodo di sospensione di cui all’art. 68 del D.L. n. 18/2020 (8 marzo 2020).
Più in particolare, il comma 2, dell’art. 3 dispone che i debitori decaduti, alla data di entrata in vigore del decreto legge in commento (22/10/2021), dai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, per i quali il termine di pagamento delle rate sospese è fissato al 31 ottobre 2021. Peraltro, a tali piani, ai fini della verifica della decadenza, si applicano le disposizioni di cui al primo comma, cioè l’aumento da 10 a 18 rate delle rate non pagate (v. sopra). Sul punto, si ricorda che il 30 settembre è scaduto il termine ultimo di pagamento per i versamenti affidati all’Agente della riscossione con scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, che viene pertanto prorogato dalla norma in esame al prossimo 31 ottobre.
Per completezza si precisa che per le dilazioni richieste dopo l’8 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, resta invece confermato che la soglia di decadenza dal beneficio del termine è di dieci rate non pagate. Per quanto riguarda, infine, i contribuenti già decaduti dal beneficio della dilazione prima dell’inizio della pandemia (08/03/2020), l’art. 13 decies, c. 5, del D.L. n. 137/2020 (decreto Ristori) aveva già previsto la possibilità di presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro il prossimo 31 dicembre, senza la necessità di saldare le rate scadute alla data di presentazione.
A norma del comma 3 dell’art. 3, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dall’Agente della riscossione nel periodo dal 1° ottobre 2021 alla data di entrata in vigore del decreto legge in commento e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi. Restano, inoltre, acquisiti, per quanto attiene ai versamenti delle rate sospese eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti e le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposte.
– Disposizioni urgenti in materia fiscale
E’ intodotta una sanatoria dei crediti di imposta per le spese di ricerca e sviluppo per consentire alle imprese che si siano avvalse, in modo non corretto, della previgente disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 di procedere alla regolarizzazione della propria posizione fiscale, senza applicazione di sanzioni e interessi, attraverso il riversamento anche rateale dell’importo del credito non spettante utilizzato in compensazione.
Più in particolare, in considerazione delle oggettive difficoltà tecniche e delle incertezze che caratterizzano la materia, è concessa la possibilità di regolarizzare, in relazione al periodo d’imposta al 31 dicembre 2019 e ai periodi d’imposta precedenti, le posizioni per le imprese che nei suddetti periodi d’imposta abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. Non possono comunque avvalersi della procedura di riversamento i contribuenti che hanno posto in essere condotte fraudolente, simulate, tramite l’utilizzo di documenti, contratti e documentazione contabile falsa.
Apposito comma include tra i soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni annuali e all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni trasmesse ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 241/1997 anche i revisori legali iscritti nel Registro dei revisori legali, di cui al D.Lgs. n. 39/2010.
E’ previsto un incremento di 100 milioni di euro per l’anno 2021 del fondo costituito per incentivare l’acquisto di autovetture meno inquinanti. L’incentivo per l’acquisto di veicoli con specifici requisiti previsti dalla norma è corrisposto dal venditore che lo recupera sotto forma di credito di imposta.
(E. Cricca)