Decreto Dignità: pubblicato il testo.

Decreto Dignità: pubblicato il testo.

Dopo giorni di annunci e di attesa, sulla gazzetta ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018, è stato pubblicato il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”.

Il provvedimento è applicabile con effetto immediato. Numerose le norme modificate: disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato, disincentivo alla delocalizzazione, aumento contributivo sempre sui contratti a termine, lavoro in somministrazione, aumento delle indennità ex D.Lgs. n. 23/2015 (Jobs Act).

Il focus del decreto “dignità” è comunque sul rapporto a termine.

Premesso che per il settore agricolo poco cambia (ricordiamo, infatti, che le norme varate non si applicano ai rapporti di lavoro tra datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo determinato, poiché tale applicabilità è esclusa dall’art. 29, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81 del 2015) e che pertanto le modifiche sono valevoli per i soli dipendenti agricoli con qualifica impiegatizia) si rileva come la norma in sostanza riduca da 36 a 24 mesi la durata massima del rapporto a termine, limiti il numero delle proroghe e dei rinnovi, introduca la causale per i rapporti di durata superiore a 12 mesi, ed incrementi gli oneri contributivi in caso di rinnovo.

Vediamo in concreto le modifiche apportate e subito in vigore.

Durata

La durata massima possibile del contratto a termine è ridotta da 36 mesi a 24 mesi.

Causali

Come in precedenza, per i contratti fino a 12 mesi di durata non è obbligatorio indicare la causale. Qualora il contratto sia di durata superiore ai 12 mesi, anche per effetto di proroghe e /o rinnovi, è indispensabile per iscritto indicare una delle due causali di legge:

  • esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori,

 

  1. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Proroghe e rinnovi

La causale deve essere indicata solo se il periodo aggiuntivo determina il superamento di 12 mesi.

La norma ammette non più di 4 proroghe (in precedenza erano 5) nell’arco massimo dei 24 mesi (erano 36). Il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga (anziché della sesta).

In caso di rinnovo del contratto a termine inferiore a 12 mesi, la causale è da indicare anche se il rapporto non supera il termine di 12 mesi.

Impugnazione stragiudiziale

La norma amplia la possibilità di impugnare il contratto a termine, che è incrementato da 120 giorni a 180 giorni dalla fata di cessazione del rapporto.

Contributo aggiuntivo

Sempre per dimostrare il disvalore dell’ordinamento verso i contratti a termine è stabilito un aumento del contributo addizionale per il finanziamento della NASPI pari allo 0,5% che si somma all’1,4% previgente ed a carico del datore di lavoro (art. 2, comma 28, L. 92/2012).

L’aumento opera in caso di rinnovo contrattuale e per ogni rinnovo successivo.

Somministrazione

Le nuove regole si applicano anche nei rapporti tra le agenzie di somministrazione ed i lavoratori da queste dipendenti, fattispecie questa non presente nel settore agricolo

Entrata in vigore e norme transitorie

Le nuove regole – che sono in vigore dal 14 luglio u.s. – non si applicano ai contratti a termine in corso, che proseguono dunque fino alla loro naturale scadenza.

Nel caso in cui viceversa si proceda alla proroga od al rinnovo, si dovrà dare corso alle nuove regole sia per la durata, che per le causali e per il numero di proroghe.

Tutele in caso di licenziamento

In favore dei lavoratori ai quali si applica il contratto “a tutele crescenti” (e cioè i lavoratori a tempo indeterminato assunti dal 3 marzo 2015) aumentano i risarcimenti previsti in caso di illegittimità del licenziamento per assenza di giusta causa o giustificato motivo (da 6 a 36 mensilità, anziché come prima da 4 a 24).

Le nuove indennità si applicano a decorrere dal 14 luglio 2018.

 

Del tutto inapplicabili al settore agricolo le regole sulla delocalizzazione, al riguardo si segnala comunque la difficile interpretazione della nuova norma.

(M. Mazzanti)