Buone notizie arrivano sul fronte lavoro. I recenti dati sull’occupazione in Italia sono molto positivi ed attestano un incremento non irrilevante, secondo l’Istat (documento del 3 aprile 2024 – occupazione in Italia a febbraio 2024) il tasso di occupazione sale nel nostro paese al 61,9%, parallelamente diminuiscono i soggetti inattivi e sale anche il numero di chi è in cerca di lavoro; a febbraio 2024 rispetto al febbraio 2023 si registra un aumento degli occupati pari al 1,5% con un incremento di 351.000 lavoratori.
Novità anche in campo normativo.
Il governo nei giorni scorsi (Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2024) ha approvato una importante serie di misure per il lavoro, aiuti alle famiglie, imprese e lavoratori attraverso l’accesso ai fondi comunitari previsti per le politiche di coesione definendo successivamente il Decreto Legge Coesione (D.L. 7 maggio 2024 n. 60, pubblicato in G.U. n.105 in pari data) ed a latere altri interventi agevolativi (il c.d. Superbonus lavoro ed un bonus di €100 in favore dei lavoratori con redditi bassi.
INCREMENTO DEL COSTO DEL LAVORO – DEDUZIONE FISCALE (SUPERBONUS LAVORO 2024)
Come si ricorderà con la riforma fiscale impostata dal Governo per il 2024 (sulla base della legge delega n.111/2023 e quanto sancito ex art. 4 D.Lgs n. 216/2023) già era stato introdotto nell’ordinamento il “Superbonus lavoro“ e si era in attesa di attuazione; ora con un emanando Decreto Interministeriale si potrà dare corso alla importante agevolazione; come detto i denari saranno prelevati dalla revisione dei fondi europei di coesione.
Il bonus consiste tecnicamente in una maxi deduzione fiscale IRES o IRPEF attraverso l’incremento del costo del lavoro dei nuovi assunti da valorizzare nell’ambito della dichiarazione dei redditi (avuto riguardo al tipo di beneficiario) che comporterà il riconoscimento di una deduzione fiscale sul costo complessivo del lavoratore e che potrà essere recuperato in compensazione come sconto sull’ammontare dell’ IRES o dell’IRPEF.
Il bonus è pari al 120% per tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato ovvero è pari 130% per i lavoratori svantaggiati: disabili, giovani under 30 cui si applicano gli incentivi per l’occupazione giovanile, donne con almeno due figli minorenni vittime di violenza o disoccupate da almeno 6 mesi, ex percettori del reddito di cittadinanza senza requisiti per l’Assegno di inclusione, minori in età lavorativa con difficoltà familiari, lavoratori residenti in regioni disagiate (con PIL pro capite inferiore alla media UE27 e tasso di occupazione inferiore alla media nazionale).
Sono interessate alla agevolazione tutte le imprese e gli operatori economici titolari di reddito d’impresa, gli esercenti arti e professioni, le società di capitali e di persone, le cooperative, le imprese individuali e professionisti e per tutte le assunzioni di personale a tempo indeterminato concretizzatesi nel corso del 2024. Il bonus non è applicabile agli enti in liquidazione ordinaria, liquidazione giudiziale o agli altri analoghi istituti previsti in caso di crisi d’impresa.
Per accedere al beneficio fiscale di cui si tratta il datore di lavoro ha l’onere di comprovare che, con la nuova assunzione del dipendente, si sia concretizzato un vero incremento occupazionale: in sostanza il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del 2024 dovrà essere superiore al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato occupati nel 2023.
Concretamente le varie procedure per il godimento del beneficio saranno definite a breve con un apposito Decreto Interministeriale attuativo in via di emanazione.
La misura si affianca ad altre misure previste dal Decreto Coesione (decontribuzione sud e al credito di imposta ZES).
In ragione delle complesse attività procedimentali occorre riaffermare che la misura è comunque valevole con effetto dal 1° gennaio 2024 e che opererà in modo “retroattivo” ancorché non siano concretamente ancora a disposizione delle imprese e dei datori di lavoro le procedure.
BONUS TREDICESIMA 2024
Con diverso provvedimento sarà poi definito un bonus, nell’importo di € 100, previsto in favore dei lavoratori dipendenti in possesso di redditi modesti (imponibile non superiore ad € 28.000 con coniuge e almeno un figlio a carico) e da corrispondere a gennaio 2025; sono ammesse al bonus anche le famiglie monogenitoriali con un unico figlio a carico.
ASSUNZIONI GIOVANI – BONUS
Il nuovo decreto governativo introduce (anche se l’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea) un nuovo bonus giovani (compatibile con il visto innanzi superbonus) al fine di promuovere l’occupazione giovanile riconoscendo un incentivo ai datori di lavoro privati che assumano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Secondo il testo (art. 22) le aziende possono accedere al beneficio solo se nei 6 mesi precedenti la nuova assunzione non abbiano, nel contesto della unità produttiva, effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi. Il beneficio è compatibile con il super bonus.
La norma prevede altresì che qualora Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con il nuovo esonero contributivo o di altro lavoratore di pari qualifica, sia comminato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, si determinerà la revoca dell’esonero e il recupero di quanto già sgravato fruito.
Potranno godere per la nuova assunzione dell’esonero contributivo INPS (a loro carico) pari al 100% e nel limite massimo di € 500/mese e per un massimo di 24 mesi per le assunzioni operate dal 1° settembre 2024 a tutto il 31 dicembre 2025.
Lo sgravio si applica per l’assunzione di soggetti under 35 anni i quali in precedenza mai abbiano avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato; la misura non si applica al personale dirigente, in caso di apprendistato e di lavoro domestico. In alcune aree meridionali (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna ovvero nella neocostituita e cosiddetta sona ZES Sud) l’agevolazione potrà raggiungere l’importo di € 650/ mese.
Per il concreto applicarsi della misura agevolatrice si è in attesa di un Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
ASSUNZIONE DONNE – BONUS
Per le donne (di qualsiasi età prive di un lavoro regolarmente retribuito per almeno 6 mesi in ambito ZES o 24 mesi residenti ovunque) il nuovo testo (art. 23) prevede un bonus per incentivare le pari opportunità in favore delle lavoratrici in specie per le regioni inserite della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.
L’agevolazione (esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali INPS a carico ditta) è riconosciuta alle aziende private che assumono dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, le lavoratrici svantaggiate; previsti comunque limiti pari ad € 650/mese e per un massimo di 24 mesi.
Le assunzioni di lavoratrici svantaggiate, rispetto al 2023, dovranno assicurare un incremento netto dell’occupazione aziendale.
Come in altri casi l’agevolazione non è prevista per i rapporti di lavoro domestico o di apprendistato.
Per l’applicazione dello sgravio sarà necessario un Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il beneficio è compatibile con il super bonus.
ZES – BONUS
Novità assoluta è poi il bonus Zona Economica Speciale (ZES); la misura (art. 24 del decreto in commento) si applica ai datori di lavoro privati che assumano lavoratori dipendenti nelle Regioni della Zona Economica Speciale ovvero Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna; previsto l’esonero contributivo per i datori di lavoro e per le aziende con sede od unità produttive nelle predette zone e con un massimo di 10 lavoratori; l’assunzione che sarà effettuata dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, si intende a tempo indeterminato e l’agevolazione consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali INPS nel limite di € 650/mese e per massimo 24 mesi; interessati saranno i lavoratori over 35 disoccupati da almeno 24 mesi.
La misura non si applica ai dirigenti, ai rapporti di lavoro domestico o di apprendistato.
Anche in questa casistica la norma, per essere efficace, dovrà essere approvata della Commissione europea.
La misura è compatibile, con la maxi-deduzione per le nuove assunzioni (superbonus).
La misura è accessibile solo qualora il datore di lavoro nei 6 mesi precedenti l’assunzione agevolata, non abbia effettuato licenziamenti. Il beneficio è compatibile con il super bonus.
AUTOIMPIEGO AGEVOLAZIONI
Il decreto prevede (Artt. da 16 a 21) ulteriori norme agevolatrici in materia di autoimpiego su base territoriale, per aiutare l’avvio di attività imprenditoriali e libero professionali; trattasi dell’ “Autoimpiego Centro-Nord Italia” (applicabile nelle Regioni dell’Italia centrale e del settentrione) e della misura “Resto al Sud 2.0”.
Le incentivazioni sono previste per giovani under 35 disoccupati da almeno 12 mesi e – sulla base del Piano nazionale giovani, donne e lavoro – soggetti in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, inattivi, donne inoccupate, inattive e disoccupate, disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali destinatari delle misure del programma GOL.
Gli incentivi comprendono attività formative, di progetto, di tutoraggio e sostegni finanziari come voucher di avvio, contributi a fondo perduto per investimenti.
Il Decreto governativo prevede incentivi all’autoimpiego speciali per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.
La misura consiste in un aiuto ai soggetti disoccupati, inattivi o inoccupati, under 35, che procedano ad avviare una impresa entro il 31 dicembre 2025 nei settori strategici innanzi previsti; costoro potranno ottenere l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali INPS, a carico ditta, nel massimo di € 800/mese, nei limiti di un triennio e fino al 31 dicembre 2028.
Il Decreto Coesione prevede ulteriori misure per favorire il reinserimento nel mondo del lavoro, quali l’iscrizione automatica dei percettori della NASPI al Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL; per la riconversione dei dipendenti delle grandi imprese in crisi nonché misure inerenti l’istruzione e il contrasto alla povertà educativa, stanziamenti ulteriori per le imprese operanti nelle Zone logistiche semplificate e per il potenziamento della ricerca e innovazione nelle aree della ZES unica per il Mezzogiorno.
Il decreto contempla poi regole per ottimizzare l’uso dei fondi dell’Unione Europea per la coesione per il periodo 2021-2027 in raccordo con il PNRR, definendo anche norme per il controllo dei contratti istituzionali di sviluppo.
Approvate misure per sviluppare i luoghi della cultura utilizzando le risorse del Programma Nazionale Cultura 2021-2027.
(M. Mazzanti)