Decreto bollette e proroga dei termini per l’accesso alla rottamazione quater.

In data 30/03/2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge cosiddetto “decreto bollette

Il Decreto prevede le seguenti novità:

1. Proroga dei crediti per acquisto di energia elettrica e gas al secondo trimestre 2023.

Alle imprese “energivore”, cioè a forte consumo di energia elettrica, spetta un credito di imposta per i consumi di energia elettrica, pari al 20% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023.

Per le imprese, diverse da quelle c.d. “energivore” dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari ad almeno 4,5 kW, è previsto invece un credito di imposta in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023.

In entrambi i casi l’acquisto va comprovato mediante le relative fatture e il credito di imposta è riconosciuto se il prezzo dell’energia, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023 ha subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo periodo del 2019.

Il credito di imposta sui costi per l’acquisto di gas spetta, nella misura del 20% della spesa sostenuta per la componente gas acquistata ed effettivamente utilizzata per usi energetici diversi da quelli termoelettrici nel secondo trimestre 2023.

Tale credito è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas relativo al primo trimestre 2023, calcolato come media dei prezzi di riferimento del c.d. ‘Mi-gas’, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.

Per le imprese non energivore e non gasivore la possibilità di richiedere il calcolo del credito al fornitore dell’energia elettrica o del gas è prevista anche per il secondo trimestre 2023.

Il termine per richiedere al proprio fornitore il calcolo del credito relativo al secondo trimestre 2023 è il 29 agosto 2023.

Modalità e termini di utilizzo dei crediti

I quattro bonus sopra illustrati:

a. sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023;

b. possono essere ceduti a terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, esclusivamente per intero. Per cedere i crediti, le imprese devono richiedere e ottenere da Caf, o professionisti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali nonché dei consulenti del lavoro, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza delle condizioni che danno diritto ai bonus. Il cessionario potrà usufruire dei crediti d’imposta con le stesse modalità che avrebbe dovuto utilizzare il cedente, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

I codici tributo dei già menzionati crediti di imposta e le modalità attuative per la cessione e tracciabilità degli stessi saranno stabilite con provvedimenti successivi.

2.  Proroga dei termini del ravvedimento speciale

Il decreto-legge ha prorogato i termini per procedere alla regolarizzazione mediante ravvedimento speciale.

Il ravvedimento speciale, invece, consente di regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni fiscali relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché tali dichiarazioni siano state validamente presentate. L’agevolazione consiste nel pagamento delle sanzioni nella misura di 1/18 del minimo edittale irrogabile.

Il termine per il versamento degli importi dovuti (per intero o della prima rata) è stato prorogato al 30 settembre 2023

Comunicato Stampa N° 68 del 21/04/2023 del Ministero dell’Economia e Delle Finanze.

Con il suddetto comunicato è stato prorogato il termine per l’invio della domanda telematica di adesione alla rottamazione quater.

Il termine per l’invio è slittato al 30 giugno 2023.

Conseguentemente è stato differito anche il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà la comunicazione delle somme dovute che è slittato al 30 settembre 2023.

Infine, una prossima disposizione stabilirà che la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitta al 31 ottobre 2023.

(M. Cappellani)