Decreto “Aiuti Bis” – Fringe benefits e buoni benzina

Il decreto-legge n. 115/2022 ha temporaneamente modificato il quadro normativo relativamente al trattamento fiscale delle somme erogate ai dipendenti a titolo di “fringe benefits” e ciò in deroga all’art. 51 TUIR (che contempla un limite pari ad € 258,23).

L’art. 12 del decreto-legge, in vigore dal 10 agosto 2022, ha infatti previsto, limitatamente al periodo d’imposta 2022, che non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.

Tale misura è aggiuntiva rispetto al diverso intervento previsto in relazione al c.d. “bonus benzina”, previsto dal decreto-legge n. 21/2022 (art. 2).

Con tale norma si è stabilito che per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina od analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito.

Recentemente si è espressa sul punto l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27/E del 14 luglio 2022.

L’agenzia chiarisce, nella nota, sia l’ambito soggettivo (che interessa i soli dipendenti da datori di lavoro operanti nel settore privato) sia l’ambito oggettivo.

In particolare, viene chiarito che i buoni benzina consistono in erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina, gasolio, GPL e metano).

Relativamente all’intervento agevolativo adottato “nel contesto del caro carburante”, l’Agenzia ritiene che l’erogazione di buoni sia valida anche per la ricarica di veicoli elettrici.

Rispetto al limite previsto dall’art. 51 TUIR, viene confermato che la regola si applica alle erogazioni di natura, con esclusione di quelle in denaro; se il valore dei beni e servizi complessivamente erogati nel periodo di imposta superi il limite di euro 258,23, il valore concorre interamente a formare il reddito.

Rispetto al bonus benzina di euro 200, l’Agenzia conferma che questo rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale; in sostanza, il fatto che il lavoratore già usufruisca di altri beni e servizi non osta all’applicazione della disciplina odierna di maggior favore.

Tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro, sia con riferimento alle erogazioni in natura mediante l’assegnazione di beni e servizi.

In relazione ai benefit erogati mediante voucher viene precisato che il benefit si considera percepito dal dipendente, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

In pratica, l’esenzione torva applicazione per i buoni od i titoli analoghi assegnati ai dipendenti nel corso dell’anno 2022 e nei primi 12 giorni dell’anno 2023, indipendentemente dal loro utilizzo in periodi successivi.

La circolare ricorda ancora che l’erogazione di beni e prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo od elettronico, riportanti un valore nominale, che potranno essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione, alla condizione che il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite massimo fissato dalla norma di riferimento.

Secondo l’Agenzia, infine, l’erogazione dei buoni può essere per finalità retributive (in sostituzione di premi di risultato).

Buone notizie, quindi, per i dipendenti; nel 2022 potranno ricevere, dalle aziende in busta paga, fino ad 800 euro a titolo di erogazioni liberali, il tutto esentasse!

(M. Mazzanti)