De Minimis: nuove regole.

Con un nuovo Regolamento UE (il n° 2019/316 del 21 febbraio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 22 febbraio 2019), la commissione a ridefinito le regole per il cosiddetto “De Minimis”.

Come noto, infatti, uno dei cardini della politica europea in tema di concorrenza tra le imprese è il c.d. divieto agli “aiuti di stato”. In pratica, gli Stati Membri UE, gli enti regionale o pubblici in genere, possono erogare aiuti alle imprese solo nell’ambito di prefissati massimali, stabiliti in percentuale sugli investimenti, e solo comunque se autorizzati dalla Commissione europea.

Sono ammessi solo gli aiuti di piccola entità, definiti “de minimis”, aiuti che non incidono sulla concorrenza in modo significativo. Per il settore agricola il Regime De Minimis, quindi, prevedeva aiuti finanziari concessi alla medesima impresa che, sommati fra di loro, non potevano superare il limite massimo di € 15.000,00 in tre anni.

Con il nuovo Regolamento europeo (2019/316) si amplia l’applicazione degli aiuti De Minimis nel settore agricolo. Il massimale dell’aiuto regionale erogabile ad un’azienda nell’arco di un triennio è innalzato da € 15.000,00 ad € 20.000,00, in casi particolari è possibile aumentare tale importo fino ad € 25.000,00. Il regolamento stabilisce l’obbligo, nel caso in cui si opti per il massimale più elevato, di creare registri centrali a livello nazionale idonei a tracciare gli aiuti concessi al fine di semplificare e di migliorare l’erogazione ed il monitoraggio di tali aiuti.

Con recente circolare l’ENAPRA (Ente Formativo di Confagricoltura) ha precisato gli ambiti applicativi della nuova disciplina agli aspetti formativi e ciò in particolare in relazione agli aiuti in precedenza normati sulla base del Regolamento UE 2014/651.

Secondo l’ENAPRA, in sostanza, gli aiuti di stato alla formazione nelle imprese agricole possono essere previsti con due modalità alternative e facoltizzate:

1) Regolamento UE n. 651/2014 (Sez. 5 – art. 31, Regime di aiuti alla Formazione): in questo caso gli aiuti vengono concessi, come indicato sopra, solo per attività formative che non rientrano nella “fattispecie obbligatoria” (formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale).

L’intensità di aiuto alla formazione non può superare il 50 % dei costi ammissibili dell’intervento previsto. Tale percentuale può essere aumentata al massimo fino al 80 % dei costi ammissibili al verificarsi delle seguenti condizioni, anche cumulabili tra loro: a) finanziamento richiesto da una piccola impresa: aumento di 20 punti percentuali; b) finanziamento richiesto da una media impresa: aumento di 10 punti percentuali; c) formazione destinata a lavoratori con disabilità o svantaggiati: aumento di 10 punti percentuali.

2) Regolamento UE n. 316 (2019): come indicato sopra, la disciplina del de minimis del settore agricolo implica che un’impresa non possa usufruire, in tre anni, di aiuti in regime de minimis complessivi superiori a € 20.000,00 o a € 25.000,00 in base alle scelte dello Stato membro.

L’intensità del finanziamento è pari al 100% e non sussiste quindi l’obbligo di dimostrare alcun cofinanziamento.

Sono ammesse anche attività formative definite obbligatorie dalla normativa vigente.

(M. Mazzanti)