Dal 1° gennaio 2020 obbligo generalizzato dello “scontrino elettronico”.

In ottemperanza al D.Lgs n. 127/2015 art. 2, c.1, a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate” (ex-art. 22 DR 633/72), per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), devono certificare i corrispettivi incassati tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle Entrate.

 

Tra i soggetti interessati, oltre ai commercianti, albergatori, ristoratori, artigiani, ecc., per quanto riguarda il settore agricolo, vi rientrano coloro che attualmente emettono ricevute fiscali: agriturismi e soggetti che effettuano vendite a privati consumatori.

 

Dal 2020 scontrini e ricevute verranno sostituiti da un documento commerciale, che potrà essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) appositamente programmato.

Questo obbligo è già scattato per chi, nel 2018 ha realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro. Per gli altri operatori economici decorrerà, appunto, a partire dal 1° gennaio 2020.

 

Per il consumatore cambia poco: non riceverà più uno scontrino o una ricevuta ma un documento commerciale, che non ha valore fiscale ma che potrà essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, ad esempio per un cambio merce.

Tra le poche operazioni esonerate dall’adempimento di memorizzazione elettronica vi sono le operazioni per le quali anche in precedenza l’operatore economico non aveva l’obbligo di emettere scontrino o ricevuta.

 

Tali operazioni di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.

Tali strumenti sono:

il registratore telematico (RT), che, in sintesi, consiste in un registratore di cassa con capacità di connettersi ad internet. A seconda dell’operatività del soggetto emittente sono disponibili diversi modelli di RT, ad esempio RT fisso o RT portatile, acquistabili da rivenditori autorizzati.

In alternativa, se tecnicamente possibile, si può anche scegliere di adattare il registratore di cassa già in uso.

Il registratore telematico consente di memorizzare la singola operazione e, al contempo, emettere il documento commerciale esattamente come avveniva con il registratore di cassa tradizionale. A differenza di quest’ultimo, però, al momento della chiusura di cassa l’RT, in automatico (quindi senza alcun intervento umano), predispone e sigilla elettronicamente il file contenente i dati complessivi dei corrispettivi della giornata lavorativa e trasmette tale file al sistema dell’Agenzia delle Entrate in modo sicuro. Pertanto, è anche possibile utilizzare l’RT senza connessione alla rete internet nella fase di memorizzazione e generazione dei documenti commerciali delle singole operazioni e connettere l’apparecchio alla rete internet solo al momento della chiusura di cassa finché non abbia completato la trasmissione;

la procedura web “documento commerciale online”, presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” del

sito dell’Agenzia al quale si accede con le credenziali fisconline personali, e utilizzabile anche su dispositivi mobili.

 

E’ stato previsto, per l’acquisto del registratore telematico o per l’adattamento del vecchio registratore di cassa, solo per anni 2019 e 2020, un contributo sotto forma di credito d’imposta. In particolare, il credito d’imposta spetta nella misura complessivamente pari, per ogni strumento, al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. Il credito può essere utilizzato in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

 

La mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o quando gli stessi vengono memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471/1997. In particolare, la sanzione è pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro.

Confagricoltura Bologna ha perfezionato un accordo con il fornitore di registratori telematici “SID BOLOGNA” di Lippo di Calderara di Reno; tel. 0516466404; web. www.sidbologna.it.

In caso di interesse, si può contattare direttamente la Società, facendo riferimento alle intese con Confagricoltura Bologna.

Gli uffici di Zona sono a disposizione per informazioni e chiarimenti.

(E. Cricca)