Dal 1° gennaio 2020 detrazione IRPEF per spese mediche ed altri oneri ammessa solo se utilizzate modalità di pagamento tracciabili.

 

Con il comma 679 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2020 è stato introdotto dal 1 gennaio 2020 l’obbligo di effettuare i pagamenti relativi alle spese detraibili ai fini Irpef con metodi di pagamento tracciabili. Il mancato rispetto della disposizione ne preclude il riconoscimento nella dichiarazione dei redditi.

La detrazione irpef del 19% è pertanto riconosciuta soltanto se la spesa è pagata con carte di debito, di credito o prepagate, bonifici bancari o postali, assegni bancari e circolari. E’ esclusa nel caso di pagamento in contanti.

Uniche eccezioni al vincolo del pagamento tracciato, contenute nel comma 680, sono riservate all’acquisto di medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN che possono ancora essere pagate col contante.

L’Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito chiarimenti in merito alla documentazione da produrre e conservare al fine del riconoscimento della detrazione. Si ritiene opportuno che venga allegata al documento di spesa anche la ricevuta di pagamento che può essere la ricevuta o l’estratto della carta di debito/credito, la copia del bonifico bancario/postale o qualsiasi altra prova documentale attestante l’avvenuto pagamento con modalità tracciabile (es. estratto conto bancario).

Si auspica anche un chiarimento relativo alla dovuta corrispondenza dell’intestazione della carta di debito/credito o del conto dal quale si effettuano i pagamenti con l’intestatario del documento di spesa.

In attesa dei dovuti chiarimenti richiesti all’Agenzia delle Entrate, per evitare di perdere possibili detrazioni, è consigliabile utilizzare comunque modalità di pagamento tracciato e che il conto o la carta di effettuazione del pagamento abbia nell’intestazione il soggetto fruitore della detrazione.

(E. Cricca)