Dal 1 gennaio 2019 il via alla fatturazione elettronica.

Dal 1 gennaio 2019 il via alla fatturazione elettronica.

La legge di bilancio 2018 ha disposto che a far data dal 1 gennaio 2019, l’emissione della fattura elettronica diventerà obbligatoria per tutti i rapporti commerciali che intercorrono tra soggetti passivi (operatori economici) residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e nei confronti dei privati. Inoltre, a partire dal 1 luglio 2018, sarà obbligatorio adottare il predetto strumento per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.

Formazione e trasmissione della fattura elettronica

Con apposito provvedimento Prot. 89757/2018 l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole per la gestione del processo di fatturazione elettronica utilizzando il formato XML per la generazione della fattura ed il Sistema di interscambio – SdI (apposita struttura istituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) per la trasmissione delle fatture elettroniche ed il recapito al soggetto ricevente. Più in particolare, la fattura elettronica, che deve contenere obbligatoriamente le informazioni richieste dall’art. 21 o 21 bis del DPR n. 633/72, va trasmessa al SdI dal soggetto obbligato ad emetterla, ai sensi del predetto art. 21 (cedente/prestatore), ovvero da un intermediario, cioè da un soggetto terzo, incaricato dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente di emettere o trasmettere o ricevere per proprio conto le fatture elettroniche veicolate dal SdI. La trasmissione della fattura elettronica al SdI può essere effettuata utilizzando una delle seguenti modalità: A) un sistema di posta elettronica certificata, “servizio PEC”; B) un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS; C) un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP; D) un sistema di trasmissione fruibile mediante la specifica funzionalità del servizio web dell’ Agenzia delle Entrate: “Fatture e corrispettivi”. Le modalità di cui alle predette lettere B) e C), che prevedono un colloquio totalmente automatizzato tra il sistema informatico del soggetto che trasmette e il SdI, ed un  particolare grado di informatizzazione dello stesso soggetto trasmittente, necessitano di un preventivo processo di accreditamento, al termine del quale il SdI associa al canale telematico attivato un codice numerico di 7 cifre, c.d. “codice destinatario”. Prima di inoltrare la fattura elettronica al destinatario, il SdI effettua una serie di controlli dei file, per la verifica della presenza delle informazioni obbligatorie. Nel caso  di mancato superamento dei controlli viene recapitata, entro 5 giorni, una ricevuta di scarto sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. In tal caso, la fattura è considerata non emessa. Viceversa, in caso di superamento dei controlli, il SdI restituisce al soggetto trasmittente, al momento della consegna, una ricevuta in cui viene specificato il buon esito del processo sia di controllo che di recapito o messa a disposizione del file.

Recapito della fattura elettronica

La fattura elettronica è recapitata dal SdI al soggetto cessionario/committente ovvero per suo conto ad un intermediario). Per il recapito della fattura elettronica l’Agenzia delle Entrate rende disponibile un servizio di registrazione dell’indirizzo telematico (vale a dire una PEC o un codice destinatario prescelto per la ricezione dei file). In tal caso, le fatture elettroniche sono sempre recapitate all’indirizzo telematico registrato. Qualora per cause tecniche non imputabili al SdI il recapito non fosse possibile (ad esempio, casella PEC piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo), il SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. La comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica. In mancanza di utilizzo del servizio di registrazione, necessario per entrare nell’area web dell’Agenzia delle Entrate, il Provvedimento del Direttore dell’AdE, indica quali sono le informazioni necessarie per la compilazione del campo “Codice Destinatario” del file della fattura elettronica. Comunque, nel caso in cui la fattura elettronica è destinata ad un consumatore finale, o ad un soggetto IVA rientrante nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell’agricoltura (agricoltore esonerato ex art. 34 del DPR n. 633/72), l’emittente può valorizzare solo il campo “Codice Destinatario”, con il codice convenzionale (composto da 7 zeri), e la fattura viene recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file su apposita area web riservata dell’Agenzia delle entrate. La stessa procedura viene eseguita quando  il cessionario/committente non riesca a dotarsi di PEC ovvero non abbia attivato un canale telematico “web service” o FTP con SdI, ovvero non ricorra ad un intermediario in grado di ricevere con tali modalità e per suo conto le fatture elettroniche. In quest’ultimo caso, il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare al cessionario/committente che la fattura è acquisibile dalla citata area autenticata. Al momento in cui cessionario/committente prende visione della fattura nell’area autenticata, il SdI ne dà comunicazione al soggetto trasmittente.

Data di emissione e data di ricezione della fattura elettronica

Al fine dell’individuazione del momento di esigibilità dell’imposta, la stessa va identificata con la data riportata nella fattura ai sensi degli articoli 21 o 21 bis del D.P.R. n. 633/1972. In riferimento all’individuazione della data da cui decorrono i termini di detraibilità dell’imposta, la stessa viene identificata dalla data di ricezione attestata al destinatario dai canali telematici di ricezione ovvero dalla data di presa visione della fattura elettronica nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate in cui è stata depositata.

Intermediari

Come già detto, le fatture elettroniche possono essere trasmesse o ricevute attraverso il SdI avvalendosi della figura dell’intermediario (ad es. Confagricoltura) comunicando al cedente/prestatore l’indirizzo telematico (codice destinatario o PEC) dello stesso intermediario ovvero indicando tale indirizzo nell’apposito servizio di registrazione. La consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici messi a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate dei singoli operatori è consentita, oltre che al titolare dei dati (cedente/prestatore e cessionario/committente presenti in fattura) anche ai predetti intermediari appositamente delegati mediante i servizi online dell’Agenzia ovvero presso gli uffici di quest’ultima.

Conservazione delle fatture elettroniche

Attraverso l’adesione ad apposito accordo di servizio nell’area web dell’Agenzia delle Entrate è possibile conservare elettronicamente, ai sensi del D.M. 17 giugno 2014, le fatture elettroniche trasmesse e ricevute tramite il SdI, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dalla stessa Agenzia delle Entrate. L’adesione al servizio di conservazione e il successivo utilizzo del servizio stesso sono consentiti attraverso intermediari, appositamente delegati dal cedente/prestatore o cessionario /committente.

Confagricoltura Bologna sta organizzandosi per fornire agli associati la necessaria assistenza per far fronte ai nuovi adempimenti, sia con un servizio interno che uno specifico servizio di assistenza per le aziende che vorranno gestire in prima persona la fatturazione utilizzando i nostri applicativi in remoto.

Nei prossimi mesi daremo le necessarie informazioni a tuti gli associati.

(E. Cricca)