D.P.C.M. 10 aprile 2020: Attività selvicolturali.

 

Vista la recente normativa relativa al contrasto e alla diffusione del virus COVID-19, in particolare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 che modifica parzialmente il DPCM 22 marzo 2020 con il quale la silvicoltura e le attività forestali sono state inserite tra le attività produttive essenziali, (codice ATECO 02) il settore forestale può riprendere le proprie attività interrotte in precedenza a causa dell’emergenza sanitaria.

 

Le imprese e gli operatori dovranno applicare protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del Coronavirus negli ambienti di lavoro, che consentano di lavorare in sicurezza in bosco utilizzando idonei DPI.

 

Per quanto i tagli boschivi per autoconsumo la normativa non ha subito modifiche e gli stessi non possono essere ricondotti ad attività produttiva e pertanto si conferma quanto riportato in precedenza:

1 In attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, lo svolgimento dell’attività di tagli boschivi per autoconsumo è consentito solo in presenza di assoluto stato di necessità e quando queste non prevedano spostamenti significativi dalla propria residenza e comunque entro il territorio comunale, escludendo l’utilizzo di automezzi e di macchine operatrici per lo spostamento delle persone e il trasporto del legname.

(Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna)