D.lgs. n.185/2016 Jobs Act: le modifiche in materia di lavoro accessorio (voucher) .
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016 è stato finalmente pubblicato il D.Lgs. 24 settembre 2016 n. 185 comportante norme integrative e correttive dei precedenti decreti legislativi n. 81, 148, 149, 150 e 151 del 2015. In particolare di rilievo sono le modifiche in tema di voucher (lavoro accessorio). Le modifiche apportate, a seguito della martellante propaganda sindacale (che peraltro continua ancora oggi) la disciplina – in specie per le aziende agricole – rivedono, in senso ancor più restrittivo, le norme del passato.
Comunicazione preventiva
Col dichiarato obiettivo di prevenire abusi nell’impiego dei voucher, il Governo ha istituito l’obbligo di comunicazione preventiva della data, del luogo e della durata prestazione lavorativa. Obiettivo è quello della tracciabilità in tempo reale delle prestazioni di lavoro accessorio con lo scopo mediato di prevenire possibili abusi nell’impiego dei buoni lavoro. Ricordiamo che nell’ultimo periodo, forse a causa delle restrizioni apportate dal Jobs Act su molte delle forme contrattuali preesistenti (es. collaborazioni a progetto), i voucher erano enormemente aumentati . Tutto ciò però non riguarda il settore agricolo. I dati poi diffusi dall’INPS sull’utilizzo dei voucher confermano infatti che l’agricoltura è uno dei settori produttivi ove il lavoro accessorio è meno utilizzato. Nel periodo 2008 – 2016, infatti, solo il 4,3 per cento dei voucher complessivamente venduti è stato utilizzato per l’attività agricola. Nel 2015, poi, la percentuale scende addirittura all’1,8 per cento del totale. Complessivamente, secondo i dati INPS, aggiornati al giugno 2016, da agosto 2008 (inizio della sperimentazione sull’utilizzo dei voucher per vendemmie di breve durata) al 30 giugno 2016 risultano venduti 347,2 milioni di voucher di importo nominale pari a 10 euro. La tipologia di attività per la quale è stato complessivamente acquistato il maggior numero di voucher è il Commercio (16,8%). Il ricorso ai voucher è concentrato nel Nord del paese: il Nord-est con 127,7 milioni di voucher venduti incide per il 36,8%, mentre il Nord-ovest con 102,6 milioni di voucher venduti incide per il 29,5%. La regione nella quale si è avuto il maggiore ricorso ai voucher è la Lombardia, con 60,7 milioni di buoni lavoro venduti. Seguono il Veneto, e l’Emilia – Romagna. Il numero di lavoratori è cresciuto costantemente negli anni, mentre il numero medio di voucher riscossi dal singolo lavoratore, invece, è rimasto sostanzialmente invariato: circa 60 voucher l’anno dal 2012 in avanti. L’importo netto che il lavoratore riscuote per ogni voucher è di 7,50 euro, il compenso annuale medio netto negli anni è di circa 500 euro. Irrilevanti le differenze tra i sessi in termini di compenso. L’età media è andata sempre decrescendo, così come il differenziale di età tra i sessi. La percentuale di femmine è progressivamente aumentata, ed è attualmente superiore al 50%. La quota di lavoratori di cittadinanza extracomunitaria nel 2015 è dell’8,6%. Non ci sono differenze significative nel numero medio di voucher riscossi rispetto alla cittadinanza. L’INPS rileva altresì come su 1.380.030 lavoratori che hanno svolto attività nel 2015 il numero di “nuovi” lavoratori è stato pari a 809.341, pari al 59%. Si ricorda che in precedenza già si prevedeva l’obbligo di comunicare, prima dell’inizio della prestazione (attraverso modalità telematiche), i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, non si prevedeva viceversa l’obbligo di comunicare la data e la durata della stessa. La comunicazione di avvio della prestazione di lavoro accessorio poteva riferirsi a prestazioni da svolgersi genericamente nei 30 giorni successivi. Il nuovo comma 3 dell’art. 49 del d.lgs. n.81/2015 – come modificato dall’art. 1, c. 1, lett. b del decreto in commento – prescrive che gli imprenditori (esclusi quelli agricoli) e i professionisti che utilizzano il lavoro accessorio, hanno l’onere di inviare, almeno 60 minuti prima dell’inizio di ciascuna prestazione, un sms o un messaggio di posta elettronica alla sede territorialmente competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, comunicando luogo, giorno, ora di inizio e fine, dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore e ciò ogni volta che vengono utilizzati i voucher. Secondo il nuovo decreto, la procedura di comunicazione preventiva tramite sms o posta elettronica si applica anche agli imprenditori agricoli: la comunicazione dei dati anagrafici o del codice fiscale del lavoratore, del luogo e della durata della prestazione si può riferisce ad un arco temporale non superiore a 3 giorni; per la generalità dei contratti deve essere comunicato preventivamente all’Ispettorato del lavoro l’inizio di ciascuna prestazione, viceversa nel settore agricolo con un’unica comunicazione preventiva si potrà coprire prestazioni lavorative che si svolgono in un arco temporale di uno, due o tre giorni. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Relativamente alle modalità pratiche di comunicazione, in assenza di regole certe, da notizie acquisite in via informale, il Ministero del lavoro sarebbe orientato a mantenere operativa, transitoriamente, l’attuale modalità di comunicazione telematica prevista per i voucher, attraverso il sito INPS, in attesa di definire le nuove modalità di comunicazione dell’utilizzo dei voucher.
Ammontare di voucher utilizzabili dal committente agricolo
Dopo un estenuante alternarsi di testi e stesure, il nuovo Decreto ha sancito l’applicabilità al settore agricolo del limite dei 2.000 euro, anziché quello di 7.000; in tal senso si e’ espresso il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti. Tale interpretazione penalizza le imprese agricole che, oltre ai limiti oggettivi e soggetti (attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani studenti con meno di 25 anni) previsti dalla norma, dovranno rispettare anche il limite dei 2.000 euro di voucher utilizzabili per ciascun collaboratore.
(M. Mazzanti)