D.L. N. 23 DEL 8/4/2020: DECRETO LIQUIDITA’.

Per favorire il proseguimento dell’attività delle imprese in questa fase economica negativa causata dall’emergenza covid19, il Governo, con il decreto legge n. 23 dell’8 aprile scorso, nominato “decreto liquidità”, prevede, tra le misure decise, ulteriori sospensioni e proroghe relative a versamenti di imposte e contributi che si aggiungono a quelle già promosse dal decreto n. 18 del 17/3/20 detto Cura Italia oltreché alcune agevolazioni fiscali.

 

In dettaglio, il decreto definisce:

SOSPENSIONE VERSAMENTI IMPOSTE/CONTRIBUTI

Questo nuovo decreto dispone tre tipologie di sospensioni con proroghe:

  • Sospensione valevoli per tutti i soggetti che devono adempiere ad alcuni obblighi di versamento
  • Sospensione per soggetti che rilevano una diminuzione del fatturato
  • Sospensione per specifici soggetti

In dettaglio:

Per la generalità dei soggetti – Art.21 –

Per la generalità dei soggetti è prevista la riemissione nei termini dei versamenti scaduti il 16/3/20 e già rinviati dal decreto Cura Italia (art. 60) al 20/03/20. Ora con il decreto Liquidità tali versamenti possono essere effettuati senza sanzioni ed interessi entro il 16/4. Trattasi dei versamenti relativi a: iva mese di febbraio 2020 e saldo iva 2019; ritenute acconto di febbraio su redditi lavoro dipendente e assimilato, ritenute su redditi lavoro autonomo e su provvigioni; tassa annuale libri sociali, contributi previdenziali e assistenziali, contributi versati alla gestione separata Inps e contributi Inail.

Per esercenti attività di impresa o lavoro autonomo con riduzione del fatturato – Art. 18 –

I soggetti esercenti attività di impresa o lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispettivi mesi (marzo e aprile) del 2019 usufruiscono della sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 secondo le seguenti modalità:

  • per soggetti con ricavi/compensi realizzati nell’anno 2019 per un importo non superiore a 50 milioni di euro la riduzione di fatturato/corrispettivi deve essere almeno del 33%:
  • per soggetti con ricavi/compensi realizzati nell’anno 2019 per un importo superiore a 50 milioni di euro la riduzione di fatturato/corrispettivi deve essere almeno del 50%.

I versamenti oggetto della proroga sono: ritenute alla fonte per lavoro dipendente e assimilato, trattenute regionali/comunali irpef operate dai sostituti di imposta; Iva; contributi previdenziali e assistenziali e premi Inail.

Detti versamenti saranno effettuati senza l’applicazione di sanzioni ed interessi in unica soluzione entro il 30/6/20 oppure rateizzati in un massimo di 5 rate mensili di pari importo con versamento 1° rata entro il 30/6/20.

 

Per soggetti specifici – Art. 18 –

  • I soggetti con attività iniziata dal 01/04/2019 usufruiscono della sospensione relativa alle imposte/contributi in scadenza ad aprile e maggio 2020 a prescindere dalla verifica della riduzione di fatturato. Versano pertanto entro il 30/06/20 in unica soluzione oppure mediante rateizzazione in un massimo di 5 rate mensili di pari importo con versamento della 1° rata entro il 30/6/20.
  • Medesima sospensione delle imposte/contributi scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 con rinvio del versamento al 30/06/20 anche gli enti non commerciali esercenti attività istituzionale di interesse generale.
  • Per i soggetti esercenti specifiche attività individuate dai precedenti decreti, per quanto riguarda il settore agricolo le attività sono quelle turistico-ricettive (D.L. 9/20 art. 8) e le attività di ristorazione (D.L .18/20 art. 61) restano le sospensioni già previste e quindi i versamenti i cui termini sono in scadenza nel periodo 2/3-30/4/20 relativi a ritenute alla fonte per lavoro dipendente e assimilato, per contributi previdenziali e assistenziali, premi Inail e relativi adempimenti connessi, dell’iva in scadenza al 16/3 (saldo iva 2019 e mese di febbraio 2020) sono da effettuare entro il 31/5/20 (che passa all’1/6) in unica soluzione o rateizzando in un massimo di 5 rate mensili di uguale importo con la 1° scadenza in data 1/6.

Se questi soggetti però rientrano nella previsione del presente decreto e pertanto rilevano una diminuzione del fatturato del 33% o del 50% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto stesso periodo dell’anno 2019 fruiscono della nuova sospensione che porta i versamenti sopra detti senza sanzioni ed interessi al 30/6/20 da effettuare in unica soluzione o in massimo 5 rate mensili di uguali importo.

 

  • Anche ai soggetti esercenti attività di impresa/lavoro autonomo con sede legale/operativa nei comuni ex zona rossa, ad esempio Bergamo, Brescia, Lodi, Piacenza ecc. è stata attribuita la sospensione, in questo caso dei soli versamenti iva in scadenza in aprile e maggio 2020 se la riduzione del fatturato dei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019 è di almeno il 33% a prescindere dal volume dei ricavi/ compensi realizzati nell’anno 2019. I versamenti saranno eseguiti entro il 30/6/20 in unica soluzione oppure rateizzati in un massimo di 5 rate mensili di pari importo con versamento 1° rata entro il 30/6/20.

 

ACCONTI REDDITI CON METODO PREVISIONALE – Art. 20 –

Il decreto stabilisce che non sono dovuti interessi e sanzioni nel caso in cui gli acconti IRPEF, IRES e IRAP relativi all’anno 2020 siano versati secondo il c.d. metodo previsionale, ossia in base all’imposta che si presume dovuta per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e cioè per l’anno 2020, che risultino almeno pari all’80% della somma effettivamente dovuta a titolo di acconto.

 

SOSPENSIONE DELL’APPLICAZIONE DELLA RITENUTA SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO – Art. 19 –

Si prevede la non applicazione della ritenuta d’acconto sui compensi pagati nel periodo 17/03/20 – 31/05/20, in qualità di sostituti di imposta ai soggetti con ricavi/compensi realizzati nell’anno 2019 fino a 400.000 euro che nel mese precedente non abbiamo sostenuto spese per lavoro dipendente/assimilato.

I soggetti (professionisti) che si avvalgono di questa possibilità devono rilasciare al sostituto apposita dichiarazione dalla quale risulti la non applicazione della ritenuta ai sensi di legge e dovranno provvedere al versamento della ritenuta (non versata dal sostituto) senza sanzioni ed interessi in unica soluzione entro il 31/07/2020 oppure con rateizzazione in un massimo di 5 rate mensili di pari importo con versamento della 1° rata entro il 31/07/2020. L’Agenzia delle Entrate indicherà l’apposito codice tributo da utilizzare.

 

CREDITO DI IMPOSTA PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO – Art. 30

Per incentivare l’acquisto di attrezzature volte ad evitare il contagio da covid19 nei luoghi di lavoro è allargato anche alle spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza per la protezione dei lavoratori e atti a garantire la distanza di sicurezza personale, il credito di imposta statuito dal decreto Cura Italia (art.64 DL 18 del 17/3/20) relativo ai costi di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Il credito, nel complesso. è riconosciuto ora nella misura del 50% e fino ad un massimo di 20.000 euro dei costi sostenuti per le spese di sanificazione ambienti e strumenti di lavoro oltreché dispositivi di protezione individuali ed atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

L’applicazione è subordinata all’approvazione di un decreto MISE concertato con il MIn finanze.

 

ASSISTENZA FISCALE A DISTANZA – Art. 25 –

La delega per la predisposizione del modello 730/2020 da rilasciare a CAF e professionisti abilitati da parte dei soggetti titolari di lavoro dipendente e assimilato può essere inviata sottoscritta in copia immagine unitamente ai documenti necessari e al documento di riconoscimento. In sostituzione il contribuente può inviare sempre per immagine apposita autorizzazione in forma libera debitamente sottoscritta.

Stessa modalità per dichiarazioni, modelli o domande di accesso o fruizione di prestazioni da presentare all’Inps.

(E. Cricca)