Cuneo fiscale dipendenti

Con Decreto legge n. 3 del 05/02/2020, il Governo ha disposto “misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”.

Ciò sulla base della precedente disposizione contenuta nella legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 7, legge n. 160/2019).

 

Con il D.L. in commento viene di fatto estesa la platea dei fruitori del bonus “Renzi” (a suo tempo fissato in 80 euro).

 

In sintesi, viene previsto, in modo strutturale, salvo per la detrazione ulteriore di cui si dirà, con effetto dal 1° luglio 2020, un elemento economico integrativo, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, pari o elevato a 100 euro mensili; ciò in favore dei lavoratori, dipendenti ed assimilati, con reddito complessivo lordo non superiore a 28.000,00 euro (quindi, è riconosciuta la somma di 100 euro anche ai soggetti in precedenza esclusi dal bonus Renzi); viene poi definita una detrazione aggiuntiva parametrata al reddito, con conguaglio finale, per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 40.000 euro.

 

Relativamente al “trattamento integrativo”, esente ai fini IRPEF, il decreto prevede che tale somma sia da rapportare all’effettivo periodo di lavoro e ciò quando l’imposta lorda calcolata sui redditi sia di importo superiore a quella della detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il trattamento integrativo compete, per il 2020, nella misura di 600 euro (100 euro mensili) quando il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro, limitatamente alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

 

Dal 2021, fermo restando il limite massimo di reddito (euro 28.000,00 annui), l’importo del trattamento è elevato a 1.200 euro per l’intero anno.

 

I sostituti d’imposta applicheranno, pertanto, il trattamento integrativo quando spettante, ripartendo il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate, a decorrere dal 1° luglio 2020, verificando a conguaglio la spettanza dello stesso, provvedendo se del caso, in sede di conguaglio, al recupero del relativo importo determinato al netto dell’ulteriore detrazione, se spettante. Il recupero è effettuato in 4 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro, compensando (il datore) le somme nel Mod. F24.

Relativamente alla “ulteriore detrazione” precitata, rapportata al periodo di lavoro effettuato nel semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, si precisa che questa è pari a:

  • 480 euro, aumentata del prodotto tra 1.200 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, ed euro 7.000, qualora l’ammontare del reddito complessivo risulti superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro. In buona sintesi l’importo dell’ulteriore detrazione decresce linearmente fino a raggiungere un valore di 80 euro mensili, per redditi pari a 35.000 euro;
  • 480 euro, quando il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta limitatamente alla quota calcolata in base al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro. In sintesi estrema, nell’ipotesi sopra delineata l’ulteriore detrazione decresce azzerandosi alla soglia di reddito pari a 40.000 euro.

 

Stesse regole per verifica, recupero a conguaglio in busta paga e compensazione su F24, già viste in precedenza.

(M. Mazzanti)