CREDITO DI IMPOSTA PER STRUTTURE AGRITURISTICHE.

Credito di imposta per strutture agrituristiche.

 

La Legge 232/2016 (finanziaria 2017), con l’articolo 1, comma 4, ha ampliato l’ambito soggettivo per la fruibilità del credito di imposta collegato alle spese sostenute per la riqualificazione e l’accessibilità delle strutture ricettive, originariamente destinato alle sole strutture alberghiere, inserendo tra i soggetti destinatari, anche gli agriturismi.

Ulteriore novità introdotta dalla legge di Bilancio per l’anno 2017 è quella che porta a una modifica della percentuale del credito di imposta che passa dal precedente 30% delle spese sostenute, al 65%, a condizione che gli interventi abbiano anche finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica e acquisto mobili.

Pertanto, gli interventi agevolabili, come individuati dall’articolo 10, comma 2, D.L. 83/2014, sono quelli che riguardano:

  • la ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), D.P.R. 380/2001, ossia manutenzione straordinarie, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
  • l’eliminazione delle barriere architettoniche;
  • l’incremento dell’efficienza energetica (tra questi rientrano le spese per l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, ovvero l’installazione di schermature solari esterne mobili finalizzate alla riduzione dei consumi per condizionamento estivo, ecc..);
  • spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi, all’ulteriore condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo a quello di acquisto. Il credito viene esteso al biennio 2017-2018.

Tuttavia, per la sua effettività si deve attendere, il relativo decreto attuativo (che doveva essere emanato entro il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio, cioè entro il 1/03/2017), ma che, alla data attuale, non è stato ancora emanato.

Ulteriori modifiche sono state introdotte per quanto attiene le modalità di fruizione del credito di imposta che, fermo restando il tetto massimo previsto nel rispetto della regola del “de minimis”. che per il settore agricolo è pari 15 mila euro su base triennale, non è più prevista in tre anni, bensì in due quote annuali di pari importo.

(E. Cricca)