In data 21/09/2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Decreto Aiuti Bis.
Il Decreto Aiuti bis riconosce alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante nel terzo trimestre solare dell’anno 2022.
Si evidenzia che ai fini della individuazione della spesa sostenuta si deve fare riferimento alle fatture di acquisto del periodo 1/07 – 30/09/2022, a prescindere dal momento del pagamento.
Entro la data del 31 dicembre 2022, il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, mediante modello F24, ovvero ceduto solo per intero a terzi.
Pertanto, al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:
– 6972 – Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”.
In data 23/09/2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto Aiuti Ter che dovrà poi essere convertito in legge.
Il Decreto Aiuti ter riconosce alle imprese esercenti attività agricola, della pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività sopra esposte e per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante nel quarto trimestre solare dell’anno 2022.
Si evidenzia che ai fini della individuazione della spesa sostenuta si deve fare riferimento alle fatture di acquisto del periodo 1/10 – 31/12/2022, a prescindere dal momento del pagamento.
Entro la data del 31 marzo 2023, il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, mediante modello F24, ovvero ceduto solo per intero a terzi.
Pertanto, al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:
– 6987 – Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – art. 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”.
Si sottolinea che il testo del Decreto Aiuti Ter potrà ancora subire delle modifiche in fase di conversione in legge.
I soci in possesso dei requisiti necessari sopra indicati, che vorranno fruire del credito di imposta, dovranno prendere contatto con i nostri uffici di Zona per la definizione delle fatture oggetto del credito e della tipologia di utilizzo.
A tal fine in allegato, si trasmettono i documenti relativi a “RICHIESTA DEL CREDITO DI IMPOSTA CARBURANTE AGRICOLO 3 TRIM” e “RICHIESTA DEL CREDITO DI IMPOSTA CARBURANTE AGRICOLO 4 TRIM”, che dovranno essere compilati, sottoscritti e consegnati all’addetto di zona, per avvalersi dell’agevolazione.
Gli uffici di Zona sono a disposizione per chiarimenti ed informazioni.
(M. Capellani)