Credito di imposta 5.0.

Con il DL n. 19/2024, c.d. “Decreto PNRR” pubblicato sulla G.U. 2.3.2024, n. 52, è stato istituito un nuovo credito d’imposta a favore delle imprese che nel 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali nell’ambito di progetti innovativi da cui derivi una riduzione dei consumi energetici.

Con un DM di prossima emanazione saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

 

Soggetti beneficiari

Possono accedere dell’agevolazione tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato.

Per poter beneficiare del credito è necessario:

  • Il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;

  • Il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono escluse:

  • le imprese che si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure concorsuali;

  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2000.

L’agevolazione non riguarda gli esercenti arti e professioni.

Investimenti agevolabili

L’agevolazione spetta per gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017):

  • destinati a strutture produttive ubicate in Italia;

  • effettuati nel 2024 e 2025;

  • interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

  • condizione che tramite gli stessi si consegua complessivamente:

* una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata in Italia cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3%;

ovvero, alternativamente

* una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

I “processi interessati” sono i procedimenti tecnici, le fasi di lavorazione o le attività correlate e integrate nella catena del valore, che utilizzano delle risorse (input del processo) finalizzate alla produzione di un prodotto o servizio o di una parte essenziale dello stesso.

Tra i beni di cui alla Tabella B che possono usufruire del credito d’imposta in esame rientrano altresì, se specificatamente previsti dal progetto di innovazione:

  • i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);

  • i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, sistemi o piattaforme di cui al punto precedente.

Sono compresi tra i progetti di innovazione agevolabili anche:

  • gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Va considerato che, con riferimento all’autoproduzione / autoconsumo di energia da fonte solare, sono agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lett. a), b) e c), DL n. 181/2023, ossia:

  1. moduli fotovoltaici prodotti negli Stati UE con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;

  2. moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati UE con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;

  3. moduli prodotti negli Stati UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’UE con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.

Gli investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui alle lett. b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo rispettivamente pari al 120% e 140% del relativo costo.

In attesa della formazione del registro in cui saranno iscritti i già menzionati moduli, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di un’apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettano i requisiti tecnici e territoriali di cui alle citate lett. a), b) e c).

Non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati a:

  • attività direttamente connesse ai combustibili fossili;

  • attività nell’ambito del sistema di scambio di quota di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previsti non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

  • attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

  • attività nel cui processo produttivo viene generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

Misura del credito d’imposta

La misura del credito d’imposta varia a seconda del livello di riduzione dei consumi energetici conseguita mediante gli investimenti agevolabili (art. 38 co. 7 e 8 del DL 19/2024).

Procedura per l’accesso all’agevolazione

Per l’accesso al beneficio:

  • le imprese devono presentare, in via telematica, al Gestore dei Servizi Energetici spa (GSE) le certificazioni “tecniche”, unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso;

  • il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato, assicurando che l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa previsto;

ai fini dell’utilizzo del credito, l’impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, secondo modalità che saranno definite con DM. In

  • base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato;

  • l’impresa comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione “ex post”;

  • il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile.

Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente che attestano:

  • ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni;

  • ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere al suddetto obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo delle spese agevolate.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (pena il rifiuto dell’operazione di versamento);

  • decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco dei beneficiari e del credito spettante;

  • entro il 31.12.2025.

L’ammontare non ancora utilizzato a tale data sarà utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
In ogni caso, l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo effettivamente utilizzabile, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Il credito d’imposta non è soggetto:

  • al limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);

  • al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 2 milioni di euro (art. 34 della L. 388/2000);

  • al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro (art. 31 del DL 78/2010).

Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.

Rideterminazione in caso cessione a terzi o destinazione a finalità estranee

Viene previsto il “recapture” dell’agevolazione se, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, i beni agevolati sono:

  • ceduti a terzi;

  • destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;

  • destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, anche se appartenenti allo stesso soggetto;

  • nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria.

  • base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato;
  • l’impresa comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione “ex post”;
  • il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile.

Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente che attestano:

  • ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni;

  • ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere al suddetto obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo delle spese agevolate.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (pena il rifiuto dell’operazione di versamento);

  • decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco dei beneficiari e del credito spettante;

  • entro il 31.12.2025.

L’ammontare non ancora utilizzato a tale data sarà utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
In ogni caso, l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo effettivamente utilizzabile, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Il credito d’imposta non è soggetto:

  • al limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);

  • al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 2 milioni di euro (art. 34 della L. 388/2000);

  • al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro (art. 31 del DL 78/2010).

Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.

Rideterminazione in caso cessione a terzi o destinazione a finalità estranee

Viene previsto il “recapture” dell’agevolazione se, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, i beni agevolati sono:

  • ceduti a terzi;

  • destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;

  • destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, anche se appartenenti allo stesso soggetto;

  • nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria.

In tal caso:

  • il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
  • il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Investimenti sostitutivi

Se nel corso del periodo di fruizione dell’agevolazione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene agevolato, il credito d’imposta non è oggetto di rideterminazione a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:

  • sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’Allegato A alla L. 232/2016;
  • attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.

Obblighi documentali

I soggetti che fruiscono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 38 del DL 19/2024.

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del DLgs. 39/2010.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo previsto per l’agevolazione.

Cumulabilità

Il credito d’imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con:

  • ilbonus investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1  co. 1051 ss. della L. 178/2020

  • il bonus investimenti ZES unica Mezzogiornodi cui all’art. 16  del DL 124/2023.

Il credito d’imposta è però cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

(M. Capellani)