Con provvedimento n. 44905 del 16 febbraio 2023 l’Agenzia delle entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione obbligatoria prevista ai sensi dell’articolo 1, comma 6, D.L. 176/2022 (c.d. Decreto Aiuti-quater) e dell’articolo 2, comma 5, D.L. 144/2022 (c.d. Decreto Aiuti-ter), in relazione ai seguenti crediti d’imposta maturati nel terzo e quarto trimestre 2022:
· imprese energivore del terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 1, D.L. 115/2022);
· imprese gasivore del terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 2, D.L. 115/2022);
· imprese non energivore del terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 3, D.L. 115/2022);
· imprese non gasivore del terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 4, D.L. 115/2022);
· imprese energivore di ottobre-novembre 2022 (articolo 1, comma 1, D.L. 144/2022);
· imprese gasivore di ottobre-novembre 2022 (articolo 1, comma 2, D.L. 144/2022);
· imprese non energivore di ottobre-novembre 2022 (articolo 1, comma 3, D.L. 144/2022);
· imprese non gasivore di ottobre-novembre 2022 (articolo 1, comma 4, D.L. 144/2022);
· imprese energivore di dicembre 2022 (articolo 1, D.L. 176/2022);
· imprese gasivore di dicembre 2022 (articolo 1, D.L. 176/2022);
· imprese non energivore di dicembre 2022 (articolo 1, D.L. 176/2022);
· imprese non gasivore di dicembre 2022 (articolo 1, D.L. 176/2022);
· imprese dei settori agricoltura e pesca per acquisto carburanti del quarto trimestre 2022 (articolo 2, D.L. 144/2022).
I dati da inserire nella sezione A suddetto modello sono:
· il codice identificativo del credito, corrispondente al codice tributo e indicato nella tabella riportata nelle istruzioni;
· l’importo della spesa agevolata (casella “Importo di riferimento”);
· l’importo del credito maturato, in base alla percentuale spettante e indicata nella tabella riportata nelle istruzioni.
La sezione B, invece prevede che il contribuente dichiari di essere in possesso dei requisiti per la fruizione dei crediti maturati.
Sono esentati dall’obbligo di presentazione:
· i soggetti che hanno interamente compensato i crediti oggetto di comunicazione;
· i soggetti che hanno ceduto i crediti oggetto di comunicazione.
Il mancato invio della comunicazione comporta l’impossibilità di utilizzare i crediti in compensazione a decorrere dal 17 marzo 2023. L’eventuale compensazione di crediti non maturati o la compensazione di importi eccedenti a quanto comunicato comporterà lo scarto del modello F24.
ATTENZIONE
I soci che hanno incaricato Confagricoltura alla predisposizione del calcolo e/o all’utilizzo dei crediti di imposta dovranno riconsegnare l’allegata dichiarazione compilata e sottoscritta entro il 27/02/2023 per dare seguito all’adempimento.
I nostri uffici di Zona sono a disposizione per chiarimenti ed informazioni.
(M. Capellani)