Il “Decreto Rilancio” (D.L. 34/2020) con gli articoli 120 e 125 ha introdotto due crediti di imposta per fronteggiare le conseguenze economiche e finanziarie determinate dall’emergenza Covid19.
L’articolo 120 del D.L. 34/20 riconosce un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro al fine di far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID19 fino ad un massimo di spese di 80 mila euro per ciascun beneficiario. Il credito adeguamento è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
Le disposizioni dell’articolo 120 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
Il credito spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico indicati nell’elenco allegato al D.L. 34/20, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. Per il settore agricolo nell’elenco sono presenti i codici Ateco relativi alle attività agrituristiche: 552052 e 561012.
E’ richiedibile per le spese sostenute in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Per usufruire dell’agevolazione è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione telematica disposta dal provvedimento del 10/07/20 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate a partire dal giorno 20 luglio 2020 e non oltre il 30 novembre 2021.
Il credito di imposta per l’adeguamento ambienti di lavoro (art. 120) è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 con tributi e contributi a debito oppure ceduto a terzi entro il 31 dicembre 2021 secondo le modalità impartite dall’Agenzia.
L’Agenzia precisa che sia l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24 sia la cessione a soggetti terzi può avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili.
E’ inoltre previsto che il credito potrà essere utilizzato in compensazione solo a decorrere dal 1 gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021, pertanto eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati o ceduti negli anni successivi.
L’articolo 125 del D.L. 34/20 riconosce un credito d’imposta in misura pari al 60 % delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti fino ad un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario.
Il credito sanificazione è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione tramite modello F24.
Il credito spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
E’ richiedibile in relazione alle spese sostenute per:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
L’art. 125 prevede che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito sanificazione, al fine del rispetto del limite di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Per usufruire dell’agevolazione è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione telematica disposta dal provvedimento del 10/07/20 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate a partire dal giorno 20 luglio 2020 e non oltre il 07 settembre 2020.
Il credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dpi (art. 125) è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili in compensazione in F24 con tributi e contributi a debito oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa o in alternativa può essere ceduto a terzi entro il 31 dicembre 2021 secondo le modalità impartite dall’Agenzia.
L’Agenzia precisa che sia l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24 sia la cessione a soggetti terzi può avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili. E’ inoltre previsto che il credito potrà essere utilizzato in compensazione solo a decorrere dal 1 gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021, pertanto eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati o ceduti negli anni successivi.
La modulistica è unica per entrambe le agevolazioni e deve essere utilizzata per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare:
- delle spese che danno diritto al credito adeguamento;
- delle spese che danno diritto al credito sanificazione, onde consentire, per tale credito, di individuare la quota dello stesso effettivamente fruibile, in proporzione alle risorse disponibili.
Il modello può, quindi, essere utilizzato per comunicare l’ammontare delle predette spese riferite ad uno solo dei due crediti d’imposta oppure ad entrambi, sempre che sussistano i requisiti previsti dalla norma.
Oltre ai dati anagrafici è richiesta l’indicazione dell’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione ed anche l’ammontare delle spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31.12.2020.
Con apposita Risoluzione Ministeriale verranno stabiliti i codici tributo per l’utilizzo di tali crediti.
Gli associati aderenti al servizio contabilità di Confagricoltura, interessati alla presentazione dell’istanza relativa al credito sanificazione il cui termine di presentazione scade il giorno 7 settembre 2020, sono invitati a manifestare l’interesse ad usufruire dell’agevolazione, avendone i requisiti, contattando i propri uffici di Zona entro e non oltre il giorno 6/8/2020.
Nei primi giorni di settembre verranno richiamati per la predisposizione della domanda.
(E. Cricca)