COVID. Lavoratori autonomi con calo di fatturato. Esonero contributivo. Decreto Ministeriale e Circolari I.N.P.S..

Con circolare INPS n. 124 del 6 agosto 2021 e messaggio INPS n. 2909 del 20 agosto 2021, sulla base del   Decreto Ministeriale del 17/05/2021, n. 82/2021 (pubblicato il 27 luglio ultimo scorso, sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro), sono state specificate le modalità di attuazione della norma attributiva  dell’agevolazione contributiva, disciplinata dall’art. 1, c. 21, legge n. 178/2020, da riconoscersi in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti colpiti dalle conseguenze economiche dell’emergenza da  COVID-19.

La norma citata, come si ricorderà,  contempla  l’esonero parziale dal pagamento dei contributi INPS, dovuti per l’anno 2021, dai lavoratori autonomi e professionisti quando iscritti alle gestioni dell’INPS o alle forme obbligatorie di previdenza e assistenza (di cui ai d.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996) gestite dalle casse privatizzate, ciò per i soggetti che nel periodo d’imposta 2019 abbiano registrato un reddito non superiore a 50.000 euro e il cui fatturato/corrispettivi  si sia contratto, nell’anno 2020, in misura non inferiore al 33% rispetto all’anno 2019.

Rientrano pertanto nelle previsioni agevolatrici i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS di artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri; sono interessati anche  gli iscritti  alla gestione separata INPS. Previsto un limite annuo individuale di 3.000 euro. 

Il Fondo stanziato per il  finanziamento dello sgravio  ammonta a 2,5 miliardi di euro (1,5 per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni INPS, 1 per i professionisti iscritti agli altri enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Per il settore agricolo quindi sono interessati all’esonero parziale dei contributi previdenziali INPS  i lavoratori autonomi iscritti alla speciale gestione INPS dei coltivatori diretti (CD), coloni e mezzadri (CM), gli imprenditori agricoli professionali (IAP).

Il decreto prevede, per gli operatori dell’agricoltura,  alcune specificazioni, di seguito meglio indicate. 

Condizioni soggettive

La fruizione dell’esonero di cui si e’ detto si applica  ai soggetti che, nel periodo d’imposta 2019, abbiano “un reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione” non superiore a 50.000 euro, avuto riguardo ai “redditi risultanti nella dichiarazione dei redditi Persone fisiche entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero, riconducibili alle attività che comportano l’iscrizione alla gestione, compresi i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile”

Il decreto esclude dalla provvidenza di cui si controverte i soggetti i quali svolgano attività di lavoro dipendente (sono ammessi invece i titolari di un contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità) o titolari di pensione diretta (ammesso l’assegno di invalidità).

L’interessato allo sgravio deve poi dimostrare di aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto ai redditi dell’anno 2019; deve essere in regola con gli obblighi contributivi (DURC); deve necessariamente provvedere, per poter avere  l’accredito della contribuzione sulla propria posizione assicurativa,  al pagamento della quota di contribuzione obbligatoria non oggetto dell’esonero; da ultimo l’interessato dovrà rientrare nei limiti massimi comunitari di benefici (225.000 euro per gli operatori agricoli) come stabilito  dalla Comunicazione della Commissione europea relativa al «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» (sezione 3.1).

Modalità di applicazione

il decreto ministeriale in commento stabilisce che il precitato esonero parziale compete, proprio in ragione dei meccanismi di validità elaborati in sede europea,  per la contribuzione INPS  dovuta per l’anno di competenza 2021 che si verserà con le rate o gli acconti con scadenza al 31 dicembre 2021 (art. 1, comma 1, lettera a), ancorché lo sgravio operi sulla contribuzione di competenza dell’anno 2021; lo sgravio è assegnato  al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria e non si applica alla  contribuzione antinfortunistica INAIL; infine, viene specificato come lo sgravio venga assegnato al titolare della posizione contributiva INPS  anche per i soggetti  coadiuvanti familiari iscritti alla medesima gestione INPS ( unità attiva), sempre nell’ambito per costoro del già  richiamato massimale soggettivo  di euro 3.000 annui, secondo il decreto in commento  (art. 2, comma 2) la somma andrà riparametrata ai mesi di attività della unità attiva avuto riguardo  alla quota di contribuzione esonerabile da versare con le rate in scadenza nell’anno 2021.

Per poter accedere al beneficio il decreto prevede che i soggetti interessati dovranno inoltrare all’INPS un’apposita istanza di esonero. Il termine, originariamente previsto dal decreto  al 31 luglio, è stato poi fissato più ragionevolmente a fine settembre 2021;  l’INPS infatti con successivo messaggio n. 2761 del 29 luglio 2021 , ha comunicato che “la presentazione della domanda di esonero dovrà avvenire a pena di decadenza entro il giorno 30 settembre 2021, con le modalità che saranno indicate nella circolare di prossima pubblicazione”.

La misura innanzi illustrata si aggiunge alle altre provvidenze previste per il settore agricolo, nell’ambito della normativa COVID (esonero ex art. 222  legge n.77/2020 dei contributi dovuti dai datori di lavoro appartenenti ad alcune filiere agricole per il primo semestre 2020 ed esonero ex artt. 16 e 16 bis  legge n. 176/2020 dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori autonomi del settore agricolo per i mesi 11-12/ 2020 – 01/2021).

Restiamo quindi in attesa delle eventuali ulteriori normative applicative INPS utili per concretizzare tutte le procedure per accedere alle citate misure che, ad oggi, sono per la gran parte e di fatto non operative.

mesi 11-12/ 2020 – 01/2021).

Restiamo quindi in attesa delle eventuali ulteriori normative applicative INPS utili per concretizzare tutte le procedure per accedere alle citate misure che, ad oggi, sono per la gran parte e di fatto non operative.

(M. Mazzanti)