COVID 19 – Congedo Covid-19 / Bonus baby – Sitting.

Il decreto dispone in specie all’art. 2  nuovi  congedi per genitori e bonus baby-sitting, a far tempo dal 13.3.2021, prevedendosi altresì la potenziale retroattività dal 1.1.2021. 

Il governo Draghi ha recentemente emanato il Decreto Legge  n. 30 del 13 marzo 2021,  pubblicato in  G.U. n. 62 del 13 marzo relativo a “ Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.

 

Il decreto dispone in specie all’art. 2  nuovi  congedi per genitori e bonus baby-sitting, a far tempo dal 13.3.2021, prevedendosi altresì la potenziale retroattività dal 1.1.2021. 

Per la fruizione del predetto congedo è riconosciuta al genitore istante un’indennità pari al 50% della retribuzione, con riconoscimento di correlativa contribuzione figurativa.

La misura si applica:

A) Lavoratori dipendenti pubblici e privati  per i  figli fino ad anni 14

il soggetto interessato ha accesso alla misura qualora si attesti:

· Titolarità di un rapporto di lavoro dipendente,

· Effettività della prestazione sul luogo di lavoro (non è ammesso lo smart working).

Sono validi  i periodi di sospensione dell’attività scolastica in presenza del figlio nonché il periodo interessato da infezione  da SARS Covid-19 dello scolaro  o  periodi di  quarantena,

Il Congedo può essere utilizzato alternativamente, ovviamente in giorni diversi, da entrambi i genitori.

Il congedo è incompatibile con lo svolgimento da parte dell’altro genitore di lavoro agile, come detto,  ovvero nel caso di fruizione del bonus baby – sitting.

La norma prevede che i congedi parentali  previsti in precedenza dagli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 26 marzo 2001,  n.  151, e fruiti dai genitori nel periodo dal 1° gennaio 2021 e fino al 13 marzo 2021  possono  essere  convertiti,  su istanza del genitore interessato,  nel presente Congedo Covid-19 con diritto all’indennità e  non  sono  computati  ne’  indennizzati  a  titolo  di  congedo parentale.

B) Lavoratori dipendenti pubblici e privati  per  figli di età  tra i 14 ed i 16 anni

il soggetto interessato ha accesso alla misura qualora siano presenti i requisiti innanzi visti; per  la fruizione del congedo in questa ipotesi non è riconosciuta al genitore alcuna indennità, retribuzione o contribuzione figurativa; il genitore ha diritto  alla conservazione del posto di lavoro, è previsto altresì il divieto di licenziamento e diritto.

C) Lavoratori dipendenti pubblici e privati per figli conviventi minori di anni 16

Nella presente casistica si contempla la possibilità per un genitore di prestare la propria – in alternativa all’altro genitore –  con modalità smart working (lavoro agile) per il periodo in cui al  figlio  sia  sospesa

l’attività didattica in presenza ovvero per i casi inerenti i periodi di infezione da SARS Covid-19 o per la quarantena del figlio quando disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale competente.

Si conferma comunque che qualora uno dei genitori sia ammesso al  lavoro agile l’altro genitore non potrà accedere al congedo straordinario Covid -19 e al bonus baby sitting.

D) Bonus baby sitting per figli minori di anni 14

La nuova normativa si applica per i seguenti lavoratori:

· iscritti alla gestione separata INPS;

·  autonomi INPS (CD, IAP, ART, COMM);

·  autonomi non iscritti all’INPS , professioni iscritti alle Casse;

· dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato, accreditato appartenente alla categoria dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio (biomedico o radiologia), operatori socio-sanitari, personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico impiegato nell’emergenza sanitaria.

Nei periodi visti innanzi (didattica a distanza, con sospensione attività scolastiche  in presenza, infezione da Covoid, quarantena)  ai soggetti di cui si è detto è consentito di chiedere, in alternativa ai congedi, la corresponsione di bonus per acquistare servizi di baby-sitting pur nel limite massimale   di  100  euro settimanali. 

Il bonus viene erogato utilizzando lo strumento del (poco noto e alquanto farraginoso)  “libretto famiglia” disciplinato  come si ricorderà dalla  legge 21 giugno 2017, n. 965 (vedasi art. 4-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50) legge introdotta, a suo tempo,  per evitare il referendum promosso dalla CGIL sui c.d. Voucher. 

Il bonus è altresì erogato, in alternativa, al richiedente direttamente, per altre ipotesi quali la iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai  centri  con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per  la  prima  infanzia.

Il Bonus odierno  è incompatibile con il Bonus Asilo Nido. Il bonus baby sitting  è incompatibile con lo svolgimento da parte dell’altro genitore , per gli stessi giorni, del lavoro in modalità agile, nel caso in cui usufruisca del Congedo Covid -19 o non svolga alcuna attività ovvero  sia sospeso dal lavoro.

E) Genitori di figli con  disabilità grave

Per i figli interessati alla sospensione dell’attività scolastica in presenza (per ogni fascia di età)  oppure nel caso in cui sia disposta la chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale, il genitore istante può  chiedere di svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile o alternativamente  di usufruire del Congedo Covid-19 con un’indennità al 50% della retribuzione, in tale ipotesi è riconosciuta al genitore la  contribuzione figurativa per il periodo.

(M. Mazzanti)